TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2015-02-27, n. 201500374
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Testo completo
N. 00374/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01005/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2014, proposto da:
Ati Stella Multiservizi S.r.l. e Ip Impresa Servizi S.r.l., Stella Multiservizi S.r.l., Ip Impresa Servizi Srl, rappresentati e difesi dall'avv. G F, con domicilio eletto presso Marcello Serra in Cagliari, Via Lunigiana n. 5;
contro
Anas S.p.a.;Anas S.p.a. Compartimento Viabilità Sardegna, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 23;
nei confronti di
Ati Terra Marina Coop Scarl, Servizi per Agricoltura S.n.c. di G Manzoni e C, Deaddis Scarl, Segasidda Snc, Belverde Soc Coop, Sages Scarl, Alma S.n.c., rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Meazza, con domicilio eletto presso Carlo Castelli in Cagliari, via Farina 44;Consorzio Stabile 3emme Scarl, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Feroci, Nicola Cano, con domicilio eletto presso Nicola Cano in Cagliari, Via Alagon n. 41;Gruppo Stazi Mariano S.r.l., Ecogest S.r.l.;
per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto, per i servizi di manutenzione ordinaria e opere di verde e pulizia pertinenze in tutte le strade di Oristano per il triennio 2014/2017, alla controinteressata;
- dell'aggiudicazione di cui al verbale del 22.7.2014;
-della graduatoria di gara dal 3° al 5° classificato compreso;
- di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti, con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas S.p.a. Compartimento Viabilità Sardegna e di Ati Terra Marina Coop Scarl e di Servizi per Agricoltura S.n.c. di G Manzoni e C e di Deaddis Scarl e di Segasidda S.n.c. e di Belverde Soc Coop e di Sages Scarl e di Alma Snc e di Consorzio Stabile 3emme Scarl;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall’Anas per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria opere di verde e pulizia pertinenze in tutte le strade del centro manutentorio “D” Oristano per il triennio 2014 – 2017.
Secondo la ricorrente, l’Anas avrebbe dovuto escludere:
a) l’Ati Terra Marina poiché nel novero dell’attrezzatura dichiarata non avrebbe fornito l’indicazione di un solo mezzo con le caratteristiche tecniche richieste a pena di esclusione dalla stazione appaltante di cui alla lettera a) del Capitolato speciale d’appalto sul punto n. 2, ovvero n. 2 macchine adibite alla raccolta (taglio, aspirazione e carico) del materiale in apposito contenitore;
b) la società Gruppo Stazi Mariano avrebbe indicato solo mezzi agricoli quindi privi di quanto previsto dall’art. 58 del d.lgs. 285/92 e senza fornire alcuna indicazione sulle appendici tecniche che devono essere omologate da utilizzare eventualmente ed integrative agli allestimenti da decespugliatore laterale e/o con sistemi di raccolta e conferimento in apposito cassone (che il bando richiede con portata di almeno 6.000 Kg) e quindi, di fatto, senza essere in grado di offrirle per espletare il servizio;
c) la società Ecogest perché non avrebbe offerto i mezzi richiesti dal bando che risultano incapaci di “tagliare aspirare e caricare” come richiesto dal capitolato speciale d’appalto;
d) il Consorzio Stabile 3emme scarl che non avrebbe offerto i mezzi richiesti dal bando che risultano inadeguati per tagliare aspirare e caricare, come richiesto dal capitolato speciale d’appalto
Assumendo l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione l’ATI ricorrente insorgeva dinnanzi a questo T.a.r. chiedendo anche l’annullamento della graduatoria dal 3° al 5° classificato compreso.
Queste le censure dedotte:
1) violazione delle norme espresse nel bando di gara all’art. 4 e all’art. 12 del capitolato speciale d’appalto e la conseguente violazione dell’art. 48 e 74 del d.lgs. 163/2006.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.
Si costituiva l’ANAS s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì l’ATI aggiudicataria contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva poi il Consorzio Stabile 3Emme contestando le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 17 novembre 2014 l’Anas depositava memoria difensiva.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2014 la domanda cautelare veniva rigettata.
Altra memoria difensiva l’Anas depositava il 18 dicembre 2014.
Il 13 gennaio 2015 la ricorrente depositava memoria difensiva.
Il 17 gennaio 2015 la controinteressata aggiudicataria depositava memoria difensiva.
Alla udienza pubblica del 28 gennaio 2015 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto.
Si deve ricordare che l’art. 120 comma 10 del codice del processo amministrativo recita: “Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all’ articolo 74” (vale a dire in forma semplificata).
In questo caso è agevole cogliere il punto centrale (e risolutivo) della controversia sottoposta al Collegio.
In sostanza, la ricorrente, assume che tutti i concorrenti che l’hanno preceduta nella graduatoria della gara per cui è causa sarebbero privi di mezzi idonei a svolgere il servizio.
L’assunto è destituito di fondamento.
Il Collegio non può che convenire con le argomentazioni lucidamente esposte dalla difesa erariale al punto 3 della memoria depositata il 17 novembre 2014.
E’ vero, infatti, che tutto il ricorso è basato su una erronea lettura degli atti di gara.
I concorrenti hanno autocertificato il possesso dei requisiti.
Il disciplinare di gara prevedeva, tra l’altro, che dovessero essere inseriti nella Busta A “elenco della dotazione delle attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico che l’impresa utilizzerà per l’esecuzione del contratto in adempimento all’attrezzatura minima richiesta dall’art. 14 del capitolato speciale d’appalto. Per ciascuno dei macchinari o dell’attrezzatura presenti nell’elenco dovrà precisarsi la matricola, il telaio o altro elemento identificativo e del relativo di detenzione (proprietà e/o leasing, ovvero noleggio);in caso di raggruppamento il possesso della dotazione di macchinari ed attrezzature deve essere dimostrato da ciascuna associata in rapporto alla rispettiva parte del servizio per il quale si intende partecipare al raggruppamento stesso”.
L’art. 12 del capitolato speciale d’appalto elencava le attrezzature minime che l’appaltatore avrebbe dovuto possedere.
Il raggruppamento aggiudicatario ha presentato l’elenco della dotazione di cui aveva disponibilità.
Sul punto è agevole evincere la disponibilità delle attrezzature dai documenti 3, 4, 5 e 6 depositati dalla controinteressata.
Il capitolato, in sostanza, prevedeva il possesso di macchine da adibire a taglio aspirazione e raccolta. Ma non prevedeva affatto che tali funzioni dovessero essere eseguite da un solo veicolo.
Quel che importa è, come è naturale, che il complesso dei mezzi offerti dalle concorrenti in gara potesse assicurare l’espletamento del servizio, questione che non può certo essere messa in discussione dati gli elenchi dei mezzi già evidenziati.
Le considerazioni che precedono valgono anche per i mezzi in dotazione al Consorzio Stabile 3EMME.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.