TAR Venezia, sez. II, sentenza 2013-12-11, n. 201301406
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N. 01406/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2012, proposto da:
M E D B, rappresentato e difeso dall'avv. F R B, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell’art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;
contro
Comune di Cortina D'Ampezzo, rappresentato e difeso dagli avv. A P, F C, con domicilio eletto presso Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
nei confronti di
P B, parte non costituita in giudizio.
per l'annullamento,
della deliberazione della Giunta Comunale di Cortina d’Ampezzo nr. 28 del 22/02/2011, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 25/02/2011 di “Revoca bando e graduatoria provvisoria per l’assegnazione di due alloggi di servizio per personale dipendente o assimilato” e di annullamento della graduatoria provvisoria approvata con determinazione nr. 748 del 13/10/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cortina D'Ampezzo;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione nr. 155 del 07/09/2010 la Giunta Comunale di Cortina d’Ampezzo aveva deliberato gli “ indirizzi politico amministrativi per l’assegnazione di due alloggi di servizio ai dipendenti del Comune (e assimilati di Cortina d’Ampezzo) ”.
A seguito della pubblicazione del relativo bando, diretto all’assegnazione di n. 2 alloggi di servizio al personale dipendente e assimilato, la ricorrente presentava, in data 21 Settembre 2010, apposita domanda di partecipazione.
In data 12 Ottobre 2010 veniva emanato dal Comune di Cortina il provvedimento di “ Graduatoria provvisoria per l’assegnazione di due alloggi di servizio per personale dipendente e assimilato ”, graduatoria che, seppur provvisoria, vedeva la ricorrente in posizione di prima classificata.
Con la successiva delibera n. 28 del 22 Febbraio 2011 l’Amministrazione si determinava per la revoca del bando e dell’aggiudicazione provvisoria.
Detto ultimo provvedimento veniva impugnato con la proposizione di un ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Comune di Cortina d’Ampezzo si determinava per disporre l’opposizione alla decisione in sede di ricorso Straordinario, notificando il relativo atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 17/10/2011 e, ancora, alla ricorrente in data 12/10/2011.
La stessa ricorrente procedeva, poi, alla riassunzione del giudizio innanzi a questo Tribunale con atto notificato al Comune di Cortina il 12/12/2011 e depositato presso questo Tribunale in data 04/01/2012, chiedendo che si disponesse l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso Straordinario al Capo dello Stato e, ciò, unitamente alla condanna dell’Amministrazione al pagamento di un indennizzo e alla rifusione delle spese legali.
L’Amministrazione comunale nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omesso rispetto del termine di cui all’art. 10 del Dpr 1199/1971, rilevando come la ricorrente avesse provveduto al deposito dell’atto di riassunzione solo in data 04/01/2012 e, quindi, in un momento in cui risultava decorso il termine dei 60 giorni previsto dall’art. 10 sopra ricordato.
Concludeva l’Amministrazione, in subordine, per il rigetto del ricorso nel merito in quanto infondato.
Le parti costituite, con le ulteriori memorie, avevano cura di precisare le rispettive richieste.
In particolare la parte ricorrente, a seguito della costituzione in giudizio dell’Amministrazione eccepiva, con successivi motivi aggiunti, come l’atto di opposizione fosse stato notificato solo in data 12/10/2011 e, quindi, oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 10 del Dpr 1199/1971, circostanza quest’ultima che avrebbe determinato l’improcedibilità del ricorso.
Concludeva la parte attrice, chiedendo la rimessione degli atti al Ministero competente e, nel contempo, che il presente procedimento non fosse riunito con quello di cui all’RG 354/12, quest’ultimo relativo all’impugnazione degli atti inerenti alla successiva procedura di assegnazione indetta dall’Amministrazione comunale.
All’udienza dell’11 Novembre 2013, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato improcedibile, accogliendo sul punto l’eccezione dell’Amministrazione comunale laddove ha rilevato la violazione dei termini per il deposito dell’atto di riassunzione innanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 10 del Dpr 1199/1971.
2. A tal fine è necessario esaminare, per ragioni di priorità logica, l’eccezione proposta da parte ricorrente laddove, a sua volta, ha evidenziato la tardività dell’atto di opposizione, depositato in violazione dei termini di 60 giorni prescritti dalla disposizione sopra citata.
2.1 A parere della ricorrente l'atto di opposizione proposto dal Comune di Cortina sarebbe tardivo, perché l’Amministrazione comunale avrebbe calcolato i relativi termini applicando, nel relativo computo, il periodo di sospensione dei termini feriali.
Detto termine non sarebbe applicabile in considerazione della natura “amministrativa” della fase di opposizione, in quanto tale incidente ancora nel procedimento di trattazione del ricorso Straordinario.
3. Detta ricostruzione non può essere condivisa.
E’ necessario rilevare, infatti, come nella prospettazione di parte ricorrente, solo con il successivo atto con cui il ricorrente dichiarava di insistere nel ricorso - a seguito dell’opposizione già notificata -, si giungerebbe all’esperimento di una fase processuale. Ne deriverebbero che solo, contestualmente e successivamente a detta ultima fase, risulterebbe possibile applicare i termini di sospensione feriale sopra ricordati.
3.1 Tali argomentazioni non possono essere condivise in quanto si riferiscono ad un momento storico antecedente all’introduzione del Codice del Processo Amministrativo nell’ambito del quale sussisteva, ancora, una diversità di opinioni (dottrinarie e giurisprudenziali) circa la natura giuridica del ricorso Straordinario al Capo dello Stato.
Come hanno confermato recenti pronunce (Consiglio di Stato ad. plen. del 06/05/2013 n. 9) “ A fronte di un contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alla natura giuridica del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, va confermato l'orientamento che riconosce la natura sostanzialmente giurisdizionale del rimedio in parola e dell'altro terminale della relativa procedura, in tal senso deponendo le ultime novità normative che hanno interessato l'istituto e, in particolare, assumendo rilievo decisivo lo "ius superveniens" che ha attribuito carattere vincolante al parere del Consiglio di Stato con il connesso riconoscimento della legittimazione dello stesso Consiglio a sollevare, in detta sede, questione di legittimità costituzionale ”.
3.2 E’, allora, del tutto evidente che in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo codice del Processo Amministrativo si sia progressivamente attenuata la diversità tra natura amministrativa e giurisdizionale delle decisioni conclusive, rispettivamente dei ricorsi al Capo dello Stato e delle sentenze del Giudice Amministrativo.
3.3 Come ha correttamente rilevato anche una recente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile sez. III del 26/08/2013 n. 19531) “ In tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, solo i ricorsi proposti a partire dal 16 settembre 2010, ossia dall'entrata in vigore del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ricadono sotto il nuovo regime della giurisdizionalizzazione, ossia danno vita ad un processo giurisdizionale equipollente a quello amministrativo ordinario, che si conclude con una decisione di natura giurisdizionale, atta a dar luogo alla cosa giudicata ”.
Detti rilievi risultano, oltre che condivisibili, anche pienamente applicabili al caso di specie e, ciò, laddove si consideri come il ricorso Straordinario di cui si tratta è stato notificato in data 25/06/2011.
3.3 Ne consegue che deve ritenersi priva di pregio l’eccezione di parte ricorrente laddove rileva la natura sostanzialmente “amministrativa” dell’atto di opposizione, in quanto segmento del giudizio innanzi al Capo dello Stato e, ciò, considerando come l’atto di opposizione determinerebbe la semplice trasposizione del giudizio nell’ambito di un diverso giudice, le cui decisioni sono, entrambe, caratterizzati da profili tipicamente processuali.
4. Ma anche laddove non si intenda valorizzare le analogie tra i due giudizi va ricordato come un recente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. IV del 06/08/2013 n. 4149) ha rilevato, espressamente, la natura tipicamente processuale della fase di opposizione e, ciò, nella parte in cui ha previsto che “ Il termine di 60 giorni per l'opposizione dei controinteressati all'ulteriore corso del rimedio straordinario e per il trasferimento in sede giurisdizionale della controversia (previsto dall'art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), ha natura processuale, in quanto concernente il giudizio davanti al giudice amministrativo e non viceversa il ricorso straordinario;pertanto, si applicano le norme sulla sospensione dei termini in periodo feriale (così, Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 25 marzo 1999, n. 131)”.
4.1 In considerazione di quanto sopra è possibile respingere l’eccezione preliminare di parte ricorrente.
5. Va al contrario accolta l’eccezione di improcedibilità della trasposizione in sede giurisdizionale dell’originario ricorso al Capo dello Stato, così come proposta dalla parte resistente per tardività dell’atto stesso di costituzione.
5.1 Come è noto, ai sensi dell’art. 10 del Dpr 1199/1971 il ricorrente che, a seguito del proponimento dell’atto di opposizione intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio,
5.2 Nel caso di specie si è dimostrato come la parte ricorrente abbia provveduto a depositare l’atto di costituzione in giudizio solo in data 04/01/2012 e, quindi, in un periodo di tempo in cui il termine di 60 gg., risultava decorso.
5.3 Sul punto va applicato quell’orientamento giurisprudenziale, al quale questo Collegio intende aderire in base al quale (per tutti si veda T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 08-03-2012, n. 107)… “ tale riassunzione deve avvenire nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione;il termine decorre da quando viene ricevuta l'istanza di trasposizione e trattandosi di termine riferito al ricorso giurisdizionale ha natura processuale. Il rapporto processuale si instaura, in questa peculiare procedura, con il deposito del ricorso in sede giurisdizionale (e non con la sua notifica);sicché, la parte che traspone un ricorso straordinario deve depositare il ricorso al T.a.r. entro sessanta giorni e deve, nel medesimo termine di sessanta giorni, notificare alle controparti l'avviso di deposito dell'avvenuta trasposizione. In altri termini, dell'avvenuto deposito và dato avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati, in quanto risulta indispensabile assicurare alle controparti la conoscenza legale del deposito dell'atto di insistenza, mentre risulta chiaramente superflua una seconda notificazione del medesimo ricorso il cui contenuto, per altro, non può per qualsivoglia ragione, essere modificato ”.
Alla necessità che il disposto di cui all’art. 10 debba essere interpretato come diretto a sancire l’obbligo del deposito entro i 60 giorni di rito, conforta la lettura della disposizione sopra citata laddove contiene l’espresso riferimento all’onere a carico del ricorrente di provvedere al deposito presso la segreteria del Tribunale adito.
5.4 Nel caso di specie parte ricorrente è incorsa nella violazione del termine sopra citato, e, ciò, nel momento in cui ha provveduto al deposito dell’atto di trasposizione solo in data 04/01/2012.
5.5 Detta circostanza ha determinato la violazione di un termine inderogabile, la cui violazione comporta l'improcedibilità del ricorso straordinario (in questo senso si veda T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 11-01-2011, n. 42).
6. Nemmeno è suscettibile di far venir meno detta improcedibilità l’applicazione di quell’orientamento, minoritario a parere di questo Collegio, in base al quale entro i 60 la parte ricorrente avrebbe dovuto realizzare sia la notifica dell’atto di riassunzione, sia il successivo deposito presso la Segreteria del Tribunale adito.
Anche laddove ci si determinasse per condividere detto ultimo orientamento, resterebbe immutata la violazione del termine dei 60 giorni sopra ricordato.
7. Ne consegue che il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 lett. C) del Codice del Processo Amministrativo.
La complessità, unitamente alla novità, della fattispecie esaminata consente di compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.