TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2023-07-31, n. 202312891

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2023-07-31, n. 202312891
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312891
Data del deposito : 31 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2023

N. 12891/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08705/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8705 del 2017, proposto da -OMISSIS- + altre, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianluca Contaldi in Roma, via Pier Luigi Da Palestrina n. 63;

contro

Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dei provvedimenti contenuti nella – o comunque risultanti dalla – circolare Agea 1-OMISSIS- ed avente ad oggetto: “Regime quote latte – Pagamento del prelievo della campagna 2014/2015 ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160”;
di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e/o comunque connessi con quelli impugnati, con cui (eventualmente) è stato rideterminato il prelievo supplementare imputato a ciascuna delle aziende agricole ricorrenti (anche se allo stato non conosciuti) e sottesi alle disposizioni di pagamento Agea del -OMISSIS-;
nonché, per l'accertamento che gli importi di prelievo indicati nelle comunicazioni Agea del -OMISSIS- impugnate, come ridotti con la circolare Agea -OMISSIS- e/o gli altri atti impugnati sono stati indebitamente imputati a carico delle aziende agricole ricorrenti e, conseguentemente, sono stati indebitamente trattenuti dall'Agea stessa;

e per la condanna dell'Agea alla restituzione dei predetti importi di prelievo (già incamerati) in favore delle aziende agricole ricorrenti, nella misura indicata nelle comunicazioni Agea del -OMISSIS- impugnate, come ridotta al 30,92% con la circolare Agea -OMISSIS- e/o gli altri atti impugnati, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data della scadenza di legge (-OMISSIS-) al soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti tutti gli atti della causa.

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 giugno 2023 la dott.ssa I T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti, quarantasei aziende agricole dedite all’allevamento di vacche da latte per la produzione e commercializzazione di latte vaccino, riassumono dal T.A.R. Piemonte Torino i motivi aggiunti formulati nell’ambito del pregresso giudizio R.G. 1019/2015 chiedendo:

a. l’annullamento “ dei provvedimenti contenuti nella – o comunque risultanti dalla – circolare Agea 1-OMISSIS- ed avente ad oggetto: “Regime quote latte – Pagamento del prelievo della campagna 2014/2015 ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ” nonché “ di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e/o comunque connessi con quelli impugnati, con cui (eventualmente) è stato rideterminato il prelievo supplementare imputato a ciascuna delle aziende agricole ricorrenti (anche se allo stato non conosciuti) e sottesi alle disposizioni di pagamento Agea del -OMISSIS-

b. l’accertamento “ che gli importi di prelievo indicati nelle comunicazioni Agea del -OMISSIS- impugnate, come ridotti con la circolare Agea -OMISSIS- e/o gli altri atti impugnati sono stati indebitamente imputati a carico delle aziende agricole ricorrenti e, conseguentemente, sono stati indebitamente trattenuti dall’Agea stessa ”;

c. la condanna dell’Agea “ alla restituzione dei predetti importi di prelievo (già incamerati) in favore delle aziende agricole ricorrenti, nella misura indicata nelle comunicazioni Agea del -OMISSIS- impugnate, come ridotta al 30,92% con la circolare Agea -OMISSIS- e/o gli altri atti impugnati oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data della scadenza di legge (-OMISSIS-) al soddisfo ”.

In punto di fatto espongono di aver impugnato con il ricorso introduttivo incardinato innanzi al T.A.R. Piemonte le comunicazioni Agea con cui era stato loro imputato il prelievo supplementare per il periodo 2014/2015, all’esito della compensazione nazionale.

In tale sede, le ricorrenti hanno dedotto:

- che, a fronte di un prelievo dovuto alla Comunità Europea di 30,53 milioni di euro, l’Agea aveva imputato ai produttori italiani un prelievo complessivo di 103,71 milioni di euro (più che triplo rispetto al dovuto), trattenendo ben 71,65 milioni di euro da destinare ad un fondo per gli interventi nel settore lattiero- caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole;

- che la ridistribuzione di 36,63 milioni di euro (dei 71,65 milioni disponibili e trattenuti dall’Agea) avrebbe consentito di non addebitare alcun prelievo a tutte le aziende che durante l’annata 2014/2015 avevano adempiuto agli obblighi di versamento anticipato, che avrebbero così ottenuto l’integrale restituzione delle somme versate;

- che, per l’effetto, la compensazione nazionale operata dall’Agea e delle imputazioni di prelievo loro comminate era da considerarsi illegittima.

A seguito della camera di consiglio del 10.2.2016, con ordinanza 11.2.2016 n. 63, il T.A.R. Torino “ rilevato che è pacifico che, per l’annata casearia 2014/2015, gli importi oggetto del prelievo originariamente stabilito hanno superato il debito nazionale verso la Comunità Europea ” ha sospeso i provvedimenti impugnati “ nei limiti di quanto imposto in esubero rispetto a quanto dovuto in sede comunitaria ”, fissando per la trattazione del merito la seconda udienza del mese di giugno 2017.

Nelle more il diffuso accoglimento da parte dei Tribunali Amministrativi delle istanze cautelari chieste dai produttori di tutt’Italia e la palese illegittimità di un’attività complessivamente volta ad imputare ai produttori del settore 71,65 milioni di euro di prelievo non dovuto all’UE hanno indotto il legislatore ad intervenire sull’argomento.

Si è quindi assistito alla promulgazione dell’art. 23, comma 6-quater, del d.l. 24.6.2016 n. 113, convertito in legge 7.8.2016 n. 160, con il quale sono stati introdotti i commi 4 bis/sexies dell’art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 a norma dei quali:

- “ 4-bis. in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento ”;

- “ 4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ”;

- “ 4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno già provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis;

- “4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1o ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000 ”;

- “ 4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne dà comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti» ...” .

In tale mutato quadro normativo, e sul dichiarato presupposto di essere in regola con i versamenti mensili del prelievo 2014/2015, le ricorrenti espongono di essere rimaste ad attendere:

- la rideterminazione dell’importo di prelievo ad esse imputato, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 1 del d.l. 51/2015;

- la ricezione – tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- – “ la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis ”.

Ciononostante:

- nessuna di loro ha ricevuto alcuna comunicazione dell’importo di prelievo “rideterminato” in ossequio alla nuova normativa;

- tra il -OMISSIS-, alcune di loro – in particolare, le aziende agricole: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-– hanno ricevuto un bonifico bancario dall’Agea, con il quale è stata loro restituita una parte del prelievo supplementare all’epoca versato;

- tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- (e fino alla data di trasposizione del ricorso riassunto) nulla è stato invece restituito alle altre ricorrenti;
in particolare, alle aziende agricole: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-., -OMISSIS-.

Continuano quindi le ricorrenti esponendo che, in seguito alle menzionate restituzioni, hanno informalmente appreso che AGEA aveva rideterminato il prelievo di tutti i produttori nella percentuale del 30,92% dell’importo inizialmente comunicato per l’annata 2014/2015, sulla scorta della sopravvenuta circolare del -OMISSIS-, denominata “ -OMISSIS- ” e nell’ambito della quale è stato statuito che “ ... questa Agenzia, fermo restando l’esito dei calcoli di fine periodo 2014/2015, di cui alla relazione illustrativa appositamente pubblicata sul sito istituzionale di Agea, ha provveduto a determinare la percentuale di prelievo imputato che è necessario riscuotere ai sensi del sopra citato comma 4-bis.

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