TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2023-07-31, n. 202312891
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Testo completo
Pubblicato il 31/07/2023
N. 12891/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08705/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8705 del 2017, proposto da -OMISSIS- + altre, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C in Roma, via Pier Luigi Da Palestrina n. 63;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti contenuti nella – o comunque risultanti dalla – circolare Agea 1-OMISSIS- ed avente ad oggetto: “Regime quote latte – Pagamento del prelievo della campagna 2014/2015 ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160”; di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e/o comunque connessi con quelli impugnati, con cui (eventualmente) è stato rideterminato il prelievo supplementare imputato a ciascuna delle aziende agricole ricorrenti (anche se allo stato non conosciuti) e sottesi alle disposizioni di pagamento Agea del -OMISSIS-; nonché, per l'accertamento che gli importi di prelievo indicati nelle comunicazioni Agea del -OMISSIS- impugnate, come ridotti con la circolare Agea -OMISSIS- e/o gli altri atti impugnati sono stati indebitamente imputati a carico delle aziende agricole ricorrenti e, conseguentemente, sono stati indebitamente trattenuti dall'Agea stessa;
e per la condanna dell'Agea alla restituzione dei predetti importi di prelievo (già incamerati) in favore delle aziende agricole ricorrenti, nella misura indicata nelle comunicazioni Agea del -OMISSIS- impugnate, come ridotta al 30,92% con la circolare Agea -OMISSIS- e/o gli altri atti impugnati, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data della scadenza di legge (-OMISSIS-) al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti tutti gli atti della causa.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 giugno 2023 la dott.ssa I T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti, quarantasei aziende agricole dedite all’allevamento di vacche da latte per la produzione e commercializzazione di latte vaccino, riassumono dal T.A.R. Piemonte Torino i motivi aggiunti formulati nell’ambito del pregresso giudizio R.G. 1019/2015 chiedendo:
a. l’annullamento “ dei provvedimenti contenuti nella – o comunque risultanti dalla – circolare Agea 1-OMISSIS- ed avente ad oggetto: “Regime quote latte – Pagamento del prelievo della campagna 2014/2015 ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ” nonché “ di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e/o comunque connessi con quelli impugnati, con cui (eventualmente) è stato rideterminato il prelievo supplementare imputato a ciascuna delle aziende agricole ricorrenti (anche se allo stato non conosciuti) e sottesi alle disposizioni di pagamento Agea del -OMISSIS- ”
b. l’accertamento “ che gli importi di prelievo indicati nelle comunicazioni Agea del -OMISSIS- impugnate, come ridotti con la circolare Agea -OMISSIS- e/o gli altri atti impugnati sono stati indebitamente imputati a carico delle aziende agricole ricorrenti e, conseguentemente, sono stati indebitamente trattenuti dall’Agea stessa ”;
c. la condanna dell’Agea “ alla restituzione dei predetti importi di prelievo (già incamerati) in favore delle aziende agricole ricorrenti, nella misura indicata nelle comunicazioni Agea del -OMISSIS- impugnate, come ridotta al 30,92% con la circolare Agea -OMISSIS- e/o gli altri atti impugnati oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data della scadenza di legge (-OMISSIS-) al soddisfo ”.
In punto di fatto espongono di aver impugnato con il ricorso introduttivo incardinato innanzi al T.A.R. Piemonte le comunicazioni Agea con cui era stato loro imputato il prelievo supplementare per il periodo 2014/2015, all’esito della compensazione nazionale.
In tale sede, le ricorrenti hanno dedotto:
- che, a fronte di un prelievo dovuto alla Comunità Europea di 30,53 milioni di euro, l’Agea aveva imputato ai produttori italiani un prelievo complessivo di 103,71 milioni di euro (più che triplo rispetto al dovuto), trattenendo ben 71,65 milioni di euro da destinare ad un fondo per gli interventi nel settore lattiero- caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole;
- che la ridistribuzione di 36,63 milioni di euro (dei 71,65 milioni disponibili e trattenuti dall’Agea) avrebbe consentito di non addebitare alcun prelievo a tutte le aziende che durante l’annata 2014/2015 avevano adempiuto agli obblighi di versamento anticipato, che avrebbero così ottenuto l’integrale restituzione delle somme versate;
- che, per l’effetto, la compensazione nazionale operata dall’Agea e delle imputazioni di prelievo loro comminate era da considerarsi illegittima.
A seguito della camera di consiglio del 10.2.2016, con ordinanza 11.2.2016 n. 63, il T.A.R. Torino “ rilevato che è pacifico che, per l’annata casearia 2014/2015, gli importi oggetto del prelievo originariamente stabilito hanno superato il debito nazionale verso la Comunità Europea ” ha sospeso i provvedimenti impugnati “ nei limiti di quanto imposto in esubero rispetto a quanto dovuto in sede comunitaria ”, fissando per la trattazione del merito la seconda udienza del mese di giugno 2017.
Nelle more il diffuso accoglimento da parte dei Tribunali Amministrativi delle istanze cautelari chieste dai produttori di tutt’Italia e la palese illegittimità di un’attività complessivamente volta ad imputare ai produttori del settore 71,65 milioni di euro di prelievo non dovuto all’UE hanno indotto il legislatore ad intervenire sull’argomento.
Si è quindi assistito alla promulgazione dell’art. 23, comma 6-quater, del d.l. 24.6.2016 n. 113, convertito in legge 7.8.2016 n. 160, con il quale sono stati introdotti i commi 4 bis/sexies dell’art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 a norma dei quali:
- “ 4-bis. in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007,