TAR Catania, sez. III, sentenza 2015-12-02, n. 201502814
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N. 02814/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02827/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2827 del 2014, proposto da:
Consorzio Stabile Miles - Servizi Integrati, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso Segreteria Tar Catania in Catania, Via Milano 42a;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina Policlinico "Gaetano M", in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dagli avv. S D C, G G, C C, con domicilio eletto presso Giovanni Parisi in Catania, corso Italia, 226;
per ottenere
l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 2626/2012 emessa dal t.a.r. sicilia sezione staccata di catania sez. 3^.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina Policlinico "Gaetano M";
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame si chiede l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 2626/2012 emessa dal T.a.r. sicilia sezione staccata di catania sez. 3^.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata e ha depositato un atto di transazione sottoscritto dalle parti il 9-7-15 contenente anche dichiarazione di rinuncia al ricorso in esame.
La stessa difesa di parte ricorrente ha depositato il 9-11-15 altra espressa istanza di rinuncia.
Alla Camera di Consiglio del 18-11-15 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
La dichiarazione di rinuncia al ricorso contenuta nell’atto di transazione sottoscritto dalle parti il 9 luglio 2015 e depositato in giudizio , fa si’ che lo stesso, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. C, c.p.a., deve essere dichiarato estinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.