TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2009-02-26, n. 200900209

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2009-02-26, n. 200900209
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 200900209
Data del deposito : 26 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01876/2008 REG.RIC.

N. 00209/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01876/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avv. P Q, con domicilio eletto presso P Q in Lecce, via Garibaldi 43;


contro

Azienda Sanitaria Locale Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. E S, con domicilio eletto presso E S in Lecce, via Miglietta 5 (C/0 Ausl Le/1);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Direttore Generale della

ASL

Lecce n. 1481 del 1/10/2008 nella parte in cui esclude la ricorrente dalla procedura di stabilizzazione ex art.3 comma 40 L.R. 31/12/2007 n.40;

nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ed in particolare "dell'avviso di selezione pubblica per la stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza sanitaria - profilo professionale: dirigente biologo, ai sensi dell'art.3 comma 40 - della legge regionale 31 dicembre 2007 n.40" pubblicato sul B.U.R.P. n.173 del 6/11/2008, nonchè, ove occorra, della circolare della Funzione Pubblica DPF - 0025355 - 3/6/2008 - 1-2-3-4 e di quella dell'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia n.24/1045/AOS/1 del 8/2/2008..


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Lecce;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/02/2009 il dott. Enrico D'arpe e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, ad una sommaria delibazione, il ricorso ed i motivi aggiunti appaiono infondati, in quanto – a prescindere dalla mancata notifica del gravame alla Regione Puglia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – la corretta esegesi dell’art. 3 comma 40° della Legge Regionale Pugliese 31/12/2007 n° 40, condotta alla stregua di tutte le regole ermeneutiche sancite dall’art. 12 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile (interpretazione logica, sistematica e teleologica, oltre che testuale, considerato il dato letterale non univoco), porta a ritenere escluso dal processo di stabilizzazione del personale dirigenziale ivi contemplato (anche) il dipendente in aspettativa dal posto occupato a tempo indeterminato presso la medesima Azienda Sanitaria Locale, poiché ontologicamente non qualificabile come personale precario (destinatario della normativa statale e regionale in tema di stabilizzazione).

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