TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-04-27, n. 202408368

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-04-27, n. 202408368
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408368
Data del deposito : 27 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2024

N. 08368/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11138/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11138 del 2023, proposto dal Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C C e C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R C in Roma, via Monte Fiore, 22;



contro

Sorgenia Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato O M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Magenta, 63;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;



per l’accertamento del diritto del Comune di Modugno

a ottenere il pagamento delle somme a titolo di contributi compensativi derivanti dall’installazione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato da parte della società Sorgenia Puglia S.p.A.;

e, ove occorresse, per il contestuale accertamento dell’inerzia della Regione Puglia, ai fini surrogatori, per la mancata stimolazione dell’accordo convenzionale tra le parti per la determinazione consensuale dei contributi compensativi per l’intervento per cui è causa e per la relativa ripartizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sorgenia Puglia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. L B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente Comune di Modugno esponeva che Sorgenia Puglia S.p.A. (“ Sorgenia ”) aveva ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico l’Autorizzazione Unica (d.m. n. 55/09/2004 del 28 giugno 2004) per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato di potenza termica pari a 1350 MW, da localizzare nell’Area per lo sviluppo industriale del suo territorio comunale.

1.1. L’anzidetta Autorizzazione Unica faceva seguito al d.m. DEC/DSA/2004/0289 del 6 aprile 2004 adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (“ M ”), con il quale era stato espresso un giudizio positivo, con prescrizioni, sulla compatibilità ambientale dell’impianto (“ decreto VIA ”).

1.1.1. Più in dettaglio, nell’ambito del “Quadro di Riferimento Ambientale” contenuto nel decreto VIA, si riportava inter alia quanto segue:

- in relazione alla “ componente atmosferica e qualità dell’aria ”, il M evidenziava come il proponente avesse proceduto a caratterizzare la qualità dell’aria ante operam attraverso la rete di monitoraggio del comune di Bari, nonché mediante due specifiche campagne di monitoraggio, rilevando valori degli inquinanti rispettosi della normativa vigente. Si rilevava, inoltre, che il proponente aveva proceduto a valutare gli impatti sulla qualità dell’aria post operam mediante uno specifico modello di simulazione nella versione di lungo e di breve periodo. Il M, sulla base dei risultati forniti dal proponente, da un lato aveva concordato nel ritenere che “ il contributo della centrale alla situazione ante – operam appare non rilevante e non in grado di alterare significativamente lo scenario emissivo attuale ”, dall’altro aveva richiesto che venisse comunque realizzato un monitoraggio dell’aria anche post operam , mediante l’installazione di apposite stazioni di rilevamento della qualità dell’aria, stante l’assenza di uno specifico rilevamento ante operam nel centro abitato di Modugno, e dall’altro ancora aveva auspicato una riduzione delle emissioni di vapore tramite la possibilità di utilizzo dell’impianto in assetto cogenerativo (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pagg. 10 e 11 del file prodotto);

- in relazione alla “ idrologia superficiale e le acque sotterranee ”, il M rilevava che per la fase di cantiere lo studio di impatto ambientale non aveva previsto impatti significativi sull’ambiente idrico superficiale e sotterraneo, mentre per la fase di esercizio non erano prevedibili impatti sulla componente idrica superficiale, atteso che la centrale era destinata ad essere dotata di un sistema per il trattamento dei diversi tipi di acque reflue prodotte, con scarico finale nell’esistente sistema fognario del Consorzio ASI di Bari-Modugno. Con specifico riguardo alle acque sotterranee, la circostanza per cui i fabbisogni idrici fossero destinati ad essere garantiti mediante il riutilizzo di acque reflue provenienti da un depuratore, era stata considerata dal M alla stregua di una scelta “ ambientalmente sostenibile ” e non in contrasto con gli obiettivi del Piano Direttore a Stralcio del Piano regionale di Tutela delle Acque (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pag. 11 del file prodotto);

- in relazione alla “ componente ambientale suolo e sottosuolo ”, il M affermava che “ gli impatti su tale componente sono valutati non significativi e comunque limitati alla fase di cantiere (movimentazione terra, fondazioni di tipo superficiale e/o profondo) ” (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pag. 11 del file prodotto);

- in relazione alla “ componente rumore ”, il M rilevava innanzitutto che “ il sito della centrale risulta lontano da recettori sensibili al rumore: la SS98 con i suoi insediamenti industriali e artigianali dista 1,2 km e le prime case abitate di Modugno si trovano a circa 2 km ”. Il M osservava, inoltre, che il proponente aveva svolto la caratterizzazione del clima acustico ante operam , dalla quale era emerso che “ all’esterno dell’impianto il livello di pressione sonora non supera i 65 dB(A) ed a 600 m dal sito si hanno livelli inferiori a 45 dB (A) ”. Con specifico riferimento, poi, al clima acustico post operam , sulla base della valutazione eseguita mediante recettori vicini alla centrale e già utilizzati per la caratterizzazione ante operam , i livelli stimati di rumore ambientale risultavano compresi tra 68,5 dB (A) e 54 dB (A) e, dunque, erano stati ritenuti compatibili con i limiti normativi all’epoca vigenti per le aree industriali. Tuttavia il M aveva prescritto di effettuare un più completo ed esaustivo monitoraggio del clima acustico diurno e notturno, ante e post operam , in considerazione del valore post operam di 68,5 dB (A) riscontrato presso uno dei recettori utilizzati (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pag. 12 del file prodotto);

- in relazione alla “componente salute pubblica”, il M riteneva che non fossero da attendersi “ impatti significativi sulla salute pubblica ”, in ragione della localizzazione dell’impianto in un’area industriale, delle caratteristiche dell’impianto, dell’assenza di contesti residenziali limitrofi, del tipo di combustibile utilizzato e di altri concomitanti fattori (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pag. 12 del file prodotto);

- in relazione alla “ componente vegetazione, flora, fauna, ecosistemi ”, il M reputava che “ le opere di progetto non rappresentino elementi detrattori di valenze ambientali ed ecosistemiche ” (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pag. 12 del file prodotto);

- in relazione alla “ componente paesaggio ”, il M dopo aver evidenziato che la centrale si inseriva all’interno di un contesto industriale esistente ed operativo, collocandosi in posizione periferica rispetto allo sviluppo planimetrico dell’area ASI – il che ne limitava in parte la visibilità –riconosceva che la stessa sarebbe stata comunque percepita in ragione della morfologia pianeggiante dell’area e dell’assenza di fabbricati industriali con edifici di altezza rilevante. Il M, tuttavia, riteneva condivisibili le opere di mitigazione proposte ed evidenziava l’opportunità di integrare la progettazione a verde con una specifica progettazione estetico-architettonica (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pag. 12 del file prodotto);

- in relazione alle “ radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ”, il M affermava che “ le opere in progetto non determinano emissioni di tipo ionizzante ” (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pag. 13 del file prodotto);

- in relazione, infine, allo “ impatto sul traffico veicolare ”, il M prescriveva l’adozione di misure atte a limitare gli impatti sul traffico veicolare locale, stante gli elevati flussi previsti e le condizioni di traffico veicolare già intense nelle aree limitrofe (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pag. 13 del file prodotto).

1.2. Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, occorre evidenziare che in sede di Conferenza di servizi tenutasi nell’ambito dell’ iter procedimentale relativo all’Autorizzazione Unica si è dato conto, in particolare, delle modifiche progettuali apportate dal proponente per minimizzare l’impatto visivo dell’opera e migliorare l’utilizzazione degli spazi. In tale sede, inoltre, venivano anche anticipate, da parte del Ministero della Salute, le osservazioni sui limiti di emissione, le quali venivano successivamente formalizzate.

1.2.1. Sempre nell’ambito della Conferenza di servizi, il rappresentante della Regione Puglia formulava le proprie richieste, mentre il gestore della rete di trasmissione nazionale e il M svolgevano alcune precisazioni sulle richieste di interramento dei raccordi tra la nuova stazione di smistamento e la linea “Foggia-Bari Ovest”.

1.2.2. In sede di Conferenza di servizi, inoltre, venivano acquisite le seguenti posizioni in relazione alla realizzazione dell’impianto in questione: i) il M, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero della Salute e la Provincia di Bari rendevano parere favorevole, in alcuni casi con prescrizioni; ii) il

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