TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-04-27, n. 202408368

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-04-27, n. 202408368
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408368
Data del deposito : 27 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2024

N. 08368/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11138/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11138 del 2023, proposto dal Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C C e C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R C in Roma, via Monte Fiore, 22;

contro

Sorgenia Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato O M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Magenta, 63;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;

per l’accertamento del diritto del Comune di Modugno

a ottenere il pagamento delle somme a titolo di contributi compensativi derivanti dall’installazione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato da parte della società Sorgenia Puglia S.p.A.;

e, ove occorresse, per il contestuale accertamento dell’inerzia della Regione Puglia, ai fini surrogatori, per la mancata stimolazione dell’accordo convenzionale tra le parti per la determinazione consensuale dei contributi compensativi per l’intervento per cui è causa e per la relativa ripartizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sorgenia Puglia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. L B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente Comune di Modugno esponeva che Sorgenia Puglia S.p.A. (“ Sorgenia ”) aveva ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico l’Autorizzazione Unica (d.m. n. 55/09/2004 del 28 giugno 2004) per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato di potenza termica pari a 1350 MW, da localizzare nell’Area per lo sviluppo industriale del suo territorio comunale.

1.1. L’anzidetta Autorizzazione Unica faceva seguito al d.m. DEC/DSA/2004/0289 del 6 aprile 2004 adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (“ M ”), con il quale era stato espresso un giudizio positivo, con prescrizioni, sulla compatibilità ambientale dell’impianto (“ decreto VIA ”).

1.1.1. Più in dettaglio, nell’ambito del “Quadro di Riferimento Ambientale” contenuto nel decreto VIA, si riportava inter alia quanto segue:

- in relazione alla “ componente atmosferica e qualità dell’aria ”, il M evidenziava come il proponente avesse proceduto a caratterizzare la qualità dell’aria ante operam attraverso la rete di monitoraggio del comune di Bari, nonché mediante due specifiche campagne di monitoraggio, rilevando valori degli inquinanti rispettosi della normativa vigente. Si rilevava, inoltre, che il proponente aveva proceduto a valutare gli impatti sulla qualità dell’aria post operam mediante uno specifico modello di simulazione nella versione di lungo e di breve periodo. Il M, sulla base dei risultati forniti dal proponente, da un lato aveva concordato nel ritenere che “ il contributo della centrale alla situazione ante – operam appare non rilevante e non in grado di alterare significativamente lo scenario emissivo attuale ”, dall’altro aveva richiesto che venisse comunque realizzato un monitoraggio dell’aria anche post operam , mediante l’installazione di apposite stazioni di rilevamento della qualità dell’aria, stante l’assenza di uno specifico rilevamento ante operam nel centro abitato di Modugno, e dall’altro ancora aveva auspicato una riduzione delle emissioni di vapore tramite la possibilità di utilizzo dell’impianto in assetto cogenerativo (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pagg. 10 e 11 del file prodotto);

- in relazione alla “ idrologia superficiale e le acque sotterranee ”, il M rilevava che per la fase di cantiere lo studio di impatto ambientale non aveva previsto impatti significativi sull’ambiente idrico superficiale e sotterraneo, mentre per la fase di esercizio non erano prevedibili impatti sulla componente idrica superficiale, atteso che la centrale era destinata ad essere dotata di un sistema per il trattamento dei diversi tipi di acque reflue prodotte, con scarico finale nell’esistente sistema fognario del Consorzio ASI di Bari-Modugno. Con specifico riguardo alle acque sotterranee, la circostanza per cui i fabbisogni idrici fossero destinati ad essere garantiti mediante il riutilizzo di acque reflue provenienti da un depuratore, era stata considerata dal M alla stregua di una scelta “ ambientalmente sostenibile ” e non in contrasto con gli obiettivi del Piano Direttore a Stralcio del Piano regionale di Tutela delle Acque (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pag. 11 del file prodotto);

- in relazione alla “ componente ambientale suolo e sottosuolo ”, il M affermava che “ gli impatti su tale componente sono valutati non significativi e comunque limitati alla fase di cantiere (movimentazione terra, fondazioni di tipo superficiale e/o profondo) ” (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pag. 11 del file prodotto);

- in relazione alla “ componente rumore ”, il M rilevava innanzitutto che “ il sito della centrale risulta lontano da recettori sensibili al rumore: la SS98 con i suoi insediamenti industriali e artigianali dista 1,2 km e le prime case abitate di Modugno si trovano a circa 2 km ”. Il M osservava, inoltre, che il proponente aveva svolto la caratterizzazione del clima acustico ante operam , dalla quale era emerso che “ all’esterno dell’impianto il livello di pressione sonora non supera i 65 dB(A) ed a 600 m dal sito si hanno livelli inferiori a 45 dB (A) ”. Con specifico riferimento, poi, al clima acustico post operam , sulla base della valutazione eseguita mediante recettori vicini alla centrale e già utilizzati per la caratterizzazione ante operam , i livelli stimati di rumore ambientale risultavano compresi tra 68,5 dB (A) e 54 dB (A) e, dunque, erano stati ritenuti compatibili con i limiti normativi all’epoca vigenti per le aree industriali. Tuttavia il M aveva prescritto di effettuare un più completo ed esaustivo monitoraggio del clima acustico diurno e notturno, ante e post operam , in considerazione del valore post operam di 68,5 dB (A) riscontrato presso uno dei recettori utilizzati (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pag. 12 del file prodotto);

- in relazione alla “componente salute pubblica”, il M riteneva che non fossero da attendersi “ impatti significativi sulla salute pubblica ”, in ragione della localizzazione dell’impianto in un’area industriale, delle caratteristiche dell’impianto, dell’assenza di contesti residenziali limitrofi, del tipo di combustibile utilizzato e di altri concomitanti fattori (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pag. 12 del file prodotto);

- in relazione alla “ componente vegetazione, flora, fauna, ecosistemi ”, il M reputava che “ le opere di progetto non rappresentino elementi detrattori di valenze ambientali ed ecosistemiche ” (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pag. 12 del file prodotto);

- in relazione alla “ componente paesaggio ”, il M dopo aver evidenziato che la centrale si inseriva all’interno di un contesto industriale esistente ed operativo, collocandosi in posizione periferica rispetto allo sviluppo planimetrico dell’area ASI – il che ne limitava in parte la visibilità –riconosceva che la stessa sarebbe stata comunque percepita in ragione della morfologia pianeggiante dell’area e dell’assenza di fabbricati industriali con edifici di altezza rilevante. Il M, tuttavia, riteneva condivisibili le opere di mitigazione proposte ed evidenziava l’opportunità di integrare la progettazione a verde con una specifica progettazione estetico-architettonica (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pag. 12 del file prodotto);

- in relazione alle “ radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ”, il M affermava che “ le opere in progetto non determinano emissioni di tipo ionizzante ” (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pag. 13 del file prodotto);

- in relazione, infine, allo “ impatto sul traffico veicolare ”, il M prescriveva l’adozione di misure atte a limitare gli impatti sul traffico veicolare locale, stante gli elevati flussi previsti e le condizioni di traffico veicolare già intense nelle aree limitrofe (cfr. doc. 2 della produzione di Sorgenia, pag. 13 del file prodotto).

1.2. Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, occorre evidenziare che in sede di Conferenza di servizi tenutasi nell’ambito dell’ iter procedimentale relativo all’Autorizzazione Unica si è dato conto, in particolare, delle modifiche progettuali apportate dal proponente per minimizzare l’impatto visivo dell’opera e migliorare l’utilizzazione degli spazi. In tale sede, inoltre, venivano anche anticipate, da parte del Ministero della Salute, le osservazioni sui limiti di emissione, le quali venivano successivamente formalizzate.

1.2.1. Sempre nell’ambito della Conferenza di servizi, il rappresentante della Regione Puglia formulava le proprie richieste, mentre il gestore della rete di trasmissione nazionale e il M svolgevano alcune precisazioni sulle richieste di interramento dei raccordi tra la nuova stazione di smistamento e la linea “Foggia-Bari Ovest”.

1.2.2. In sede di Conferenza di servizi, inoltre, venivano acquisite le seguenti posizioni in relazione alla realizzazione dell’impianto in questione: i) il M, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero della Salute e la Provincia di Bari rendevano parere favorevole, in alcuni casi con prescrizioni; ii) il Comune di Bitonto, che aveva già espresso parere favorevole, prendeva atto del fatto che il proponente non poteva accettare la richiesta di realizzare l’elettrodotto completamente in cavo interrato; iii) il Comune di Modugno esprimeva preoccupazione per la salute dei cittadini e per l’eventualità di futuri insediamenti consimili sul proprio territorio in assenza di una specifica programmazione;
congiuntamente al Comune di Palo del Colle si riservava di esprimere parere definitivo entro trenta giorni; iv) la Regione Puglia, dopo aver rilevato che le richieste avanzate in precedenza erano state respinte, sottolineava che “ ciò che viene concordato in Conferenza di servizi è valido ”, premurandosi di realizzare le opportune verifiche e di esprimere l’intesa necessaria alla realizzazione dell’impianto.

Il resoconto verbale della Conferenza di servizi veniva trasmesso a tutte le amministrazioni interessate in data 2 aprile 2004, via posta, e in data 30 aprile 2004, via fax.

1.2.3. Il Comune di Modugno, nel termine di cui all’art. 14- quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella versione vigente ratione temporis , inviava la deliberazione n. 26 del 12 maggio 2004 con la quale esprimeva il proprio parere negativo incondizionato alla realizzazione dell’impianto sul proprio territorio.

Il M, con nota prot. n. 254950 dell’8 giugno 2004, notificava le posizioni espresse dai Comuni di Modugno e Palo del Colle a tutte le amministrazioni interessate, le quali ritenevano di non modificare le rispettive posizioni già espresse in sede di Conferenza di servizi.

Il M, nel preambolo dell’Autorizzazione Unica, dava atto che le motivazioni a sostegno del diniego espresso dai Comuni di Modugno e di Palo del Colle non fossero congrue, in quanto generiche e che detti Comuni non avevano fatto pervenire ulteriori controdeduzioni.

1.3. Assume, poi, rilievo quanto previsto nel provvedimento di Autorizzazione Unica nella parte in cui si dà conto del fatto che “ la legge 55/02, art. 1, comma 3-bis, dispone che ‘La Regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi per l’individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale’, per cui tali accordi sono facoltativi e non obbligatori ” e che “ ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono intercorsi accordi volontari tra la Società ed alcuni Enti e Aziende operanti sul territorio, contemplanti, tra l’altro, l’installazione di due centraline da posizionare, rispettivamente, nel territorio del Comune di Modugno, zona ospedaliera, e nel territorio del Comune di Palo del Colle ”.

1.4. Secondo quanto riferito dal Comune di Modugno, detto ente locale aveva intavolato una trattativa con Sorgenia ai fini della commisurazione del contributo compensativo, venuta meno in seguito all’ottenimento dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto.

Il Comune di Modugno, con comunicazione del 4 dicembre 2013 faceva pervenire a Sorgenia una formale richiesta di corresponsione degli importi a titolo di contributo compensativo e oneri di urbanizzazione. Sorgenia riscontrava tale istanza il 10 gennaio 2014, dichiarando la disponibilità ad un incontro, poi tenutosi in data 22 gennaio 2014. Nel corso di tale riunione, sempre secondo quanto riferito dal Comune di Modugno, veniva consegnata una bozza di proposta transattiva tesa alla definizione bonaria della questione, nonché un prospetto economico contenente l’importo del contributo compensativo previsto dall’art. 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che sarebbe stato calcolato dalla stessa Sorgenia.

Il Comune di Modugno riferiva inoltre che Sorgenia non avrebbe inteso concludere la trattativa per la definizione di un accordo transattivo, ragion per cui aveva proceduto ad inviare a detta società un formale atto di diffida e costituzione in mora ai sensi degli artt. 1219 e 2943 cod. civ.

Successivamente Sorgenia, pur dichiarando formalmente di voler proseguire nel percorso transattivo intrapreso, durante un incontro tenutosi in data 30 ottobre 2015 avrebbe comunicato al Comune di Modugno di non poter dare corso agli impegni assunti in ragione della mutata politica societaria.

1.5. Il Comune di Modugno, dunque, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia per ottenere una pronuncia di accertamento del preteso diritto al pagamento, da parte di Sorgenia, delle somme asseritamente spettanti a titolo di contributo compensativo per l’installazione e l’esercizio dell’anzidetto impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato.

1.5.1. Il T.A.R. Puglia, con sentenza n. 124 del 21 gennaio 2021, declinava la propria competenza in favore di questo Tribunale, dinanzi al quale il giudizio veniva tardivamente riassunto, come accertato con la sentenza n. 6974 del 24 aprile 2023, con la quale questa Sezione dichiarava inammissibile detto ricorso per sopravvenuta estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a) , c.p.a.

2. Il Comune di Modugno, con il presente ricorso affidato ad un unico articolato motivo, proponeva nuovamente l’azione di accertamento del preteso diritto al pagamento, da parte di Sorgenia, delle somme a titolo di contributo compensativo per l’installazione e l’esercizio dell’anzidetto impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato.

In particolare, con tale mezzo di gravame, il Comune ricorrente prospettava di aver diritto alla corresponsione del suddetto contributo ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 36, della legge n. 239/2004 – ossia la normativa intervenuta successivamente al rilascio dell’Autorizzazione Unica – ovvero in forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 – vale a dire, la normativa vigente al rilascio dell’Autorizzazione Unica in favore di Sorgenia – nella parte in cui stabiliva che “[…] La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l’individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale ”.

Il Comune ricorrente lamentava, inoltre, anche la violazione, da parte di Sorgenia, dell’obbligo di buona fede e del dovere di correttezza nell’ambito delle trattative pendenti per la definizione della vicenda relativa al pagamento del contributo compensativo in questione, postulando l’esistenza di una presunta proposta di accordo transattivo formulata da Sorgenia ed avente valenza confessoria in ordine alla sussistenza e spettanza dell’invocato diritto al pagamento del contributo compensativo.

Il Comune ricorrente, sotto altro profilo, asseriva che il comportamento inerte tenuto da Sorgenia nei suoi confronti avrebbe precluso l’iniziativa regionale, determinando la Regione Puglia a rimanere inerte e a non promuovere la conclusione di alcun accordo ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 7/2002;
per tale ragione il Comune di Modugno spiegava la presente azione anche in via surrogatoria ai sensi di quanto previsto dall’art. 2900 cod. civ.

2.1. Sorgenia, con memoria depositata in data 18 settembre 2023, si costituiva in resistenza nel presente giudizio.

2.2. Il Comune ricorrente, con memoria depositata in data 19 febbraio 2024, ribadiva le doglianze già articolate con il ricorso introduttivo e instava per il suo accoglimento.

2.3. Sorgenia, con memoria depositata in data 19 febbraio 2024, eccepiva l’infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.

2.3.1. In particolare Sorgenia, in punto di fatto, rappresentava come la mancata sottoscrizione di un accordo con il Comune di Modugno relativamente alla realizzazione e messa in esercizio dell’impianto localizzato sul suo territorio, sarebbe stata da imputare alle scelte e al comportamento assunto dal predetto ente locale.

Più in dettaglio, il Comune di Modugno aveva assunto, già durante l’ iter autorizzativo dell’opera, una posizione intransigente e contraria alla realizzazione dell’impianto e, per questa ragione, non aveva inteso sottoscrivere alcun accordo, né si era attivato presso la Regione Puglia affinché la stessa si facesse promotrice della conclusione di un accordo ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 7/2002.

Sorgenia rappresentava, poi, come il Comune di Modugno solo nel 2013, cioè a distanza di nove anni dal rilascio dell’Autorizzazione Unica, aveva comunicato di essere titolare di un credito per interessi compensativi, invitando la predetta società a svolgere una verifica congiunta.

All’esito di trattative intercorse tra Sorgenia e il Comune di Modugno, veniva congiuntamente redatta una bozza di convenzione con la quale Sorgenia si impegnava a fornire energia elettrica e gas naturale alle aziende presenti nel territorio comunale a condizioni agevolate (cfr. docc. 8a e 8b della produzione del Comune ricorrente);
in detta convenzione, contrariamente a quanto asserito dal Comune di Modugno, non si faceva alcuna menzione delle misure compensative, né di danni ambientali da ristorare.

Sorgenia, inoltre, contestava di aver redatto il prospetto di calcolo del quantum del contributo compensativo invocato dal Comune ricorrente, evidenziando come il documento citato e prodotto in giudizio dal Comune fosse di incerta provenienza, non essendo accompagnato da una lettera di trasmissione proveniente da Sorgenia. Detto documento, peraltro, non reca i loghi del Comune di Modugno e di Sorgenia e neppure risulta richiamato nella anzidetta bozza di convenzione, né menzionato tra i suoi allegati.

Sorgenia chiariva altresì di non aver dato seguito all’atto di diffida e costituzione in mora notificato dal Comune di Modugno in data 18 febbraio 2014, ritenendolo infondato alla luce della ricostruzione della vicenda nei termini sin qui esposti.

2.3.2. Sorgenia, in punto di diritto, eccepiva l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 1, comma 36, della legge n. 239/2004, nonché l’inconferenza del richiamo all’art. 1, comma 3, della legge n. 55/2002.

2.4. Il Comune di Modugno, con memoria depositata in data 23 febbraio 2024, controdeduceva alle eccezioni sollevate da Sorgenia e instava per l’accoglimento del ricorso.

Oltretutto, con detta memoria il Comune di Modugno contestava la ricostruzione dei fatti operata da Sorgenia, evidenziando quanto segue:

- la Regione Puglia non aveva promosso accordi tra Sorgenia e il Comune di Modugno in quanto nell’Autorizzazione Unica era stato riportato che “ ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono intercorsi accordi volontari tra la Società ed alcuni Enti e Aziende operanti sul territorio ”. Secondo il Comune ricorrente, il mancato intervento regionale sarebbe frutto degli intenti manifestati da Sorgenia – come dimostra la formalizzazione di un accordo con il Comune di Bitonto, pure interessato dall’intervento in questione – e non, invece, indicativo di una positiva valutazione dell’opera;

- le trattative intercorse con Sorgenia avevano anche una finalità di tipo compensativo, come dimostrerebbe il fatto che Sorgenia aveva riscontrato la richiesta formalizzata dal Comune di Modugno nel 2013, riportando il medesimo oggetto di detta richiesta, che recava anche la dizione “ Corresponsione degli interessi compensativi e oneri di urbanizzazione ” (cfr. doc. 6 della produzione del Comune ricorrente);

- la richiesta avanzata dal Comune di Modugno nel 2013 faceva seguito alla messa in esercizio dell’impianto, avutasi solo nel 2009 in ragione delle proroghe richieste da Sorgenia e poi concesse dall’amministrazione ministeriale (cfr., in particolare, la proroga concesso con d.m. n. 55/08/2008 del 16 dicembre 2008, cfr. doc. 2 della produzione del Comune ricorrente);

- con riguardo al prospetto di quantificazione dei contributi, di cui Sorgenia ha disconosciuto la paternità, il Comune di Modugno affermava che lo stesso costituisse l’ultima pagina della bozza di convenzione e che fosse stato consegnato brevi manu dai rappresentanti di Sorgenia durante un incontro tenutosi nel 2014. Il Comune di Modugno evidenziava, comunque, di non poter produrre prova della materiale connessione di tale documento con le pagine della citata convenzione, proprio in ragione delle richiamate modalità di consegna di detto documento.

2.5. All’udienza pubblica del 6 marzo 2024 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.

3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.

4. Il Comune ricorrente, innanzitutto, invoca la spettanza del diritto al pagamento di un contributo compensativo da parte di Sorgenia in forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 36, della legge n. 239/2004.

Tale disposizione normativa stabilisce che “ I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l’impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti.

La regione sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti:

a) il comune sede dell’impianto, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto ”.

4.1. Tale profilo di doglianza risulta infondato in quanto l’art. 1, comma 36, della legge n. 239/2004 non trova applicazione al caso di specie, atteso che un vero e proprio diritto alla corresponsione del contributo compensativo è configurabile, per espressa scelta del legislatore, solamente in relazione agli impianti autorizzati dopo la data di entrata in vigore di tale legge.

La fattispecie in esame non rientra nell’ambito oggettivo di applicazione della suddetta disposizione normativa in quanto l’impianto realizzato da Sorgenia nel territorio del Comune di Modugno risulta è stato assentito in data 28 giugno 2004, ossia prima della entrata in vigore della legge n. 239/2004, intervenuta in data 23 agosto 2004.

Tale circostanza risulta di per sé dirimente per ritenere infondato il profilo di censura in esame, in quanto la perimetrazione dei titolari del diritto alla corresponsione del contributo compensativo – attraverso l’articolato meccanismo che vede coinvolte in prima battuta le Regioni – è espressamente ancorata dalla legge al dato normativo della data di autorizzazione dei nuovi impianti.

Risulta, quindi, che il Comune di Modugno, proprio ai sensi della invocata legge n. 239/2004, sia del tutto sprovvisto del titolo giuridico sul quale ha preteso fondare la presente iniziativa giudiziale.

4.2. Non può essere condivisa, in quanto esegeticamente non postulabile in applicazione dei canoni letterale, teleologico e sistematico, l’interpretazione dell’art. 1, comma 36, della legge n. 239/2004 proposta dal Comune ricorrente, secondo la quale la spettanza del contributo compensativo, per gli impianti autorizzati prima dell’entrata in vigore della norma, sarebbe esclusa solo se vi è stata la stipula di un accordo tra proprietari degli impianti ed enti locali.

Assumono, in proposito, rilievo le previsioni di cui all’art. 1, comma 37, della legge n. 239/2004, che stabilisce che “[…] Il contributo di cui al presente comma e al comma 36 non è dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di cui al comma 5 o risultino comunque già stipulati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi a misure di compensazione […]”, nonché quelle dell’art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004, secondo il quale “ Le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ”.

Dal combinato disposto delle predette disposizioni normative si evince che:

- la previsione ex lege di un diritto alla corresponsione del contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l’impatto logistico dei cantieri per i primi sette anni di esercizio degli impianti di produzione energetica, è stata limitata dal legislatore ai soli impianti assentiti dopo l’entrata in vigore della legge n. 239/2004;

- il diritto alla corresponsione di tale contributo è comunque escluso se risultano già stipulati, prima della data di entrata in vigore della legge n. 239/2004, accordi volontari relativi a misure di compensazione ovvero se, in seguito all’autorizzazione dell’impianto, interviene la stipula degli accordi di cui dell’art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004;

- solo a partire dall’entrata in vigore della legge n. 239/2004 è stato previsto un vero e proprio diritto, per gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche, vale a dire non ancora assentite, ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale.

Alla presente fattispecie, invero, non risulta applicabile, ratione temporis , alcuna delle citate disposizioni normative e, comunque, dalla corretta interpretazione delle stesse nei termini innanzi richiamati non discende alcun diritto per il Comune ricorrente alla corresponsione del contributo compensativo invocato nel presente giudizio, né alla stipula di un accordo di carattere economico-compensativo.

5. Il Comune ricorrente, con un ulteriore profilo di doglianza, ha invocato la spettanza del diritto alla corresponsione del contributo compensativo in parola in forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 7/2002, nella parte in cui stabilisce che “[…] La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l’individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale ”.

A supporto di tale censura veniva evidenziato, da un lato, come Sorgenia avesse stipulato un accordo con il Comune di Bitonto relativamente a un impianto di produzione energetica, riconoscendo a tale ente locale un contributo compensativo ad esso invece negato e, dall’altro, che l’inerzia della Regione Puglia nella promozione di un accordo con il Comune di Modugno sarebbe dipesa dall’esistenza di trattative in atto già durante l’ iter di autorizzazione dell’impianto, poi non finalizzate, con conseguente violazione dell’obbligo di buona fede e del dovere di correttezza da parte della società resistente.

5.1. Ad avviso del Collegio anche tale censura risulta priva di pregio e merita di essere disattesa.

5.2. Preliminarmente, occorre evidenziare che il Comune ricorrente ha agito per l’accertamento del diritto alla corresponsione di un contributo compensativo, sicché a tal fine risulta inconferente il rilievo inerente alla presunta violazione del dovere di buona fede e correttezza da parte di Sorgenia nel corso delle trattative intercorse con il Comune ricorrente.

Innanzitutto, nel presente giudizio non è stata invocata alcuna forma di responsabilità nei confronti di Sorgenia, né è stata proposta la precipua azione risarcitoria ai sensi dell’art. 1337 cod. civ. (rispetto alla cui delibazione, tuttavia, questo giudice sarebbe stato sfornito di giurisdizione), tanto è vero che il diritto di credito di cui il Comune di Modugno chiede l’accertamento risulta essere quello previsto dalla fonte legale e non dal contegno tenuto dal Sorgenia nel corso delle trattative. La violazione del canone di buona fede e del dovere di correttezza, pertanto, anche laddove venisse accertata da questo giudice non potrebbe assurgere a fonte del diritto di credito dedotto in giudizio dal Comune di Modugno, donde l’irrilevanza della contestazione sotto tale divisato profilo.

5.3. Nel merito la censura in esame risulta comunque infondata, in quanto in forza del d.l. n. 7/2002 (e della successiva legge di conversione), l’ordinamento giuridico non imponeva, in capo ai proprietari degli impianti energetici, alcun obbligo ex lege di corrispondere agli enti regionali e territoriali un contributo compensativo.

Durante il periodo di vigenza della predetta normativa, infatti, il legislatore aveva riconosciuto alle Regioni unicamente la facoltà di promuovere accordi – fra il proponente e gli enti territoriali interessati dagli interventi – al fine di individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale.

5.4. In disparte le considerazioni relative all’impatto ambientale dell’impianto installato da Sorgenia nel territorio del Comune di Modugno – ampiamente analizzato nel decreto VIA (il cui contenuto è stato, sul punto, ampiamente riportato in precedenza) e tale da non aver reso, illo tempore , necessario alcun intervento regionale di promozione di accordi ex art. 1, comma 3, del d.l. n. 7/2002, avendo la Regione Puglia espressamente affermato di ritenere valide le risultanze della Conferenza di servizi e di impegnarsi a stipulare la intesa prescritta dalla legge ( vid. supra ) – e contrariamente a quanto asserito dal Comune ricorrente, assume pregnante rilievo la circostanza per cui nel corso dell’ iter autorizzativo risulta essere stato raggiunto uno specifico accordo teso a mitigare l’impatto ambientale dell’impianto sul territorio comunale della parte ricorrente.

5.4.1. Più in dettaglio, vale osservare che nel preambolo del provvedimento di Autorizzazione Unica si afferma che ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 55/2002 (ossia, la legge di conversione del d.l. n. 7/2002) sono stati stipulati accordi volontari tra Sorgenia e alcuni enti e aziende operanti sul territorio “ contemplanti, tra l’altro, l’installazione di due centraline da posizionare, rispettivamente, nel territorio del Comune di Modugno, zona ospedaliera […]”.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di un passaggio fondamentale nella delibazione della presente controversia e mai citato dal Comune ricorrente all’interno del ricorso introduttivo e dei successivi scritti difensivi;
il Comune di Modugno, infatti, si è sempre solo limitato a una citazione parziale di tale considerando, con l’intento di corroborare il profilo di censura con il quale ha inteso sostenere come Sorgenia abbia artatamente ingenerato nella Regione Puglia la convinzione di portare avanti trattative per la stipula di accordi di natura economico-compensativa con gli enti locali, con il fine di evitare che la stessa si attivasse per promuoverne una effettiva conclusione.

Viceversa, da tale considerando emerge come il mancato intervento facoltativo della Regione Puglia, più che discendere dall’affidamento nella conclusione di una specifica trattativa tra Sorgenia e il Comune di Modugno, sia dipeso sia dalla limitata portata dell’impatto ambientale dell’opera nei termini accertati nel decreto di VIA, sia dal fatto che il territorio del Comune di Modugno era stato interessato da un accordo volontario in forza del quale era stata precipuamente individuata una specifica misura di riequilibrio ambientale.

5.4.2. Vale, peraltro, evidenziare che al di fuori di tale richiamato accordo, fatto espressamente constare nel provvedimento di Autorizzazione Unica, non vi è prova agli atti che durante l’ iter di autorizzazione dell’impianto fosse in corso una trattativa tra Sorgenia e il Comune di Modugno relativamente alla determinazione del quantum del contributo compensativo invocato dal Comune ricorrente nel presente giudizio.

Invero, come osservato da Sorgenia nella sua memoria difensiva, il Comune di Modugno, in sede di Conferenza di Servizi, si era limitato ad esprimere il proprio diniego irretrattabile alla realizzazione dell’opera per ragioni eminentemente legate alla tutela della salute pubblica, senza avanzare in quella fase alcuna richiesta di carattere economico-compensativo.

5.4.3. Vale, inoltre, evidenziare che sotto la vigenza del d.l. n. 7/2002 l’iniziativa regionale di carattere facoltativo, relativa alla promozione di accordi volontari tra proponente ed enti interessati dalla realizzazione di impianti energetici, non era tesa unicamente alla individuazione di misure compensative di carattere pecuniario, bensì, per espressa previsione di legge, anche alla individuazione di eventuali misure di riequilibrio ambientale.

Nella specie, atteso che la stessa Autorizzazione Unica dà conto del raggiungimento da parte di Sorgenia di un accordo ex art. 1, comma 3, della legge n. 55/2002 per l’installazione di una centralina nel Comune di Modugno (riconducibile, in astratto, alla più ampia categoria di misure di riequilibrio ambientale), ben si comprende come la Regione Puglia non abbia inteso attivarsi per promuovere anche uno specifico accordo tra Sorgenia e il Comune di Modugno per la individuazione di una misura di carattere stricto sensu compensativo.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi in giuoco, infatti, l’interesse alla compensazione pecuniaria degli enti locali risulta recessivo rispetto alla tutela degli interessi ambientali e alla salvaguardia della salute pubblica, sicché misure di riequilibrio ambientale di carattere non pecuniario risultavano, sotto la vigenza del precedente impianto normativo, sicuramente da preferire alle misure tese alla mera compensazione economica dell’impatto ambientale degli impianti di produzione energetica.

5.5. Va, altresì, aggiunto che in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 7/2002, non sussisteva alcun obbligo legale di corrispondere un contributo compensativo in favore degli enti territoriali, sicché anche un eventuale accertamento dell’inerzia della Regione Puglia – comunque non sussistente nel caso di specie alla luce delle precedenti considerazioni – non potrebbe condurre questo giudice all’accertamento del diritto invocato dal Comune ricorrente.

Prima della entrata in vigore della legge n. 239/2004, la fonte del diritto di credito alla corresponsione del contributo compensativo in parola era esclusivamente negoziale (e non legale), sicché la mancata stipula di un accordo volontario con il soggetto proponente esclude in radice che possa essere accertato un siffatto diritto.

L’art. 1, comma 3, del d.l. n. 7/2002, infatti, conferisce alle Regioni unicamente un ruolo di promozione dell’accordo, senza imporre alcun obbligo di contrarre in capo alle parti direttamente coinvolte nella trattativa negoziale. Del pari, non erano stati previsti dal legislatore meccanismi di ingerenza nelle trattative da parte delle Regioni, né erano state introdotte conseguenze sanzionatorie nel caso in cui le trattative non fossero andate a buon fine, stante la cogenza dei principi di autonomia negoziale e libertà di iniziativa economica.

5.6. Giova, poi, evidenziare che non assume alcun rilievo, ai fini dell’accertamento del diritto invocato dal Comune ricorrente, la bozza di convenzione stipulata nel 2013/2014, in quanto relativa a un accordo con il quale Sorgenia si era impegnata a fornire, a condizioni agevolate, energia elettrica e gas naturale alle aziende presenti nel territorio del Comune di Modugno.

Come evidenziato dalla Società resistente, tale bozza non faceva alcuna menzione del contributo compensativo, né richiamava il prospetto di calcolo allegato dal Comune ricorrente che, a differenza delle restanti pagine della bozza di convenzione, non recava i loghi e la carta intestata di Sorgenia, né del Comune di Modugno.

Tale documento, la cui paternità è stata specificamente contestata da Sorgenia, non può dirsi riconducibile alla società resistente, come invece prospettato dal Comune ricorrente che, tuttavia, sul punto ha anche affermato di non essere in grado di dimostrare che detto documento sia stato formato dalla società resistente.

In ogni caso, come già esposto in precedenza, anche laddove dovesse ipotizzarsi che una trattativa specificamente tesa al raggiungimento di un accordo sul contributo compensativo invocato dal Comune ricorrente sia effettivamente intercorsa tra le parti e non si sia poi conclusa favorevolmente, non assumerebbe alcun rilievo ai fini della delibazione del caso di specie, atteso che ciò non integrerebbe alcuno dei presupposti previsti dalla legge per la configurabilità di un diritto alla corresponsione del contributo economico invocato dal Comune ricorrente, il che corrobora l’infondatezza della esperita azione di accertamento.

5.6.1. Risulta, del pari, inconferente la circostanza per cui Sorgenia abbia riscontrato la richiesta formalizzata dal Comune di Modugno nel 2013 riportando il medesimo oggetto della stessa (“ Corresponsione degli interessi compensativi e oneri di urbanizzazione ”, cfr. doc. 6 della produzione del Comune ricorrente). Ciò, invero, non dimostra che le trattative intercorse con Sorgenia avessero anche una finalità di tipo compensativo, ma solo che detta società avesse inteso riscontrare la specifica richiesta del Comune ricorrente recante quel precipuo oggetto.

6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto, siccome infondato.

7. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Comune di Modugno che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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