TAR Trieste, sez. I, sentenza 2010-03-25, n. 201000203
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Testo completo
N. 00203/2010 REG.SEN.
N. 00540/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 540 del 2009, proposto da:
Staccone Spa - Costruzioni Generali, rappresentata e difesa dagli avv. P B, G Z, S B, con domicilio eletto presso G Z, Avv. in Trieste, via Filzi 8;
contro
Erdisu di Trieste, rappresentato e difeso dagli avv. E B, G D D, domiciliato per legge in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;A.T.E.R. della Provincia di Trieste, rappresentato e difeso dagli avv. B P, M S, con domicilio eletto presso B P, Avv. in Trieste, A.T.E.R. - piazza Foraggi 6;
nei confronti di
Luci Costruzioni Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Orio De Marchi, Rossella Giadrossi, con domicilio eletto presso Orio De Marchi, Avv. in Trieste, via Fabio Severo 20;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Direttore dell'Erdisu di Trieste dd. 20.7.2009, del decreto dd. 22.5.2009, dei verbali adottati dalla Commissione giudicatrice dd. 23.4.2009 (seduta delle ore 9.30 e seduta delle ore 12.20), nonchè dei verbali dd. 4.5.2009 e dd. 22.5.2009;del contratto, sottoscritto dall'Erdisu di Trieste per l'affidamento dell'appalto;dei decreti dd. 24.11.2008 e dd. 22.1.2008, del bando di gara, nella parte in cui al punto IV.2.1) prevede, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra l'altro: "3. la durata della garanzia contrattuale, autonoma ed ulteriore per difformità e vizi dell'opera", con attribuzione da 0 a 15 punti, "4. soglia di maturazione del singolo SAL", con attribuzione da 0 a 5 punti, "5. termine per il pagamento degli acconti", con attribuzione da 0 a 5 punti;e del disciplinare di gara, nella parte in cui specifica le modalità di assegnazione dei punteggi relativi ai richiamati elementi di valutazione dell'offerta;nonchè per il risarcimento del danno;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Erdisu di Trieste, di A.T.E.R. della Provincia di Trieste e di Luci Costruzioni Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2010 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, rubricato al n. 540/09, la società STACCONE S.p.A. – Costruzioni generali, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto l’annullamento:
- del decreto del Direttore dell’ERDISU – Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario - di Trieste, n. 911/DIR del 20.7.2009, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa Luci Costruzioni S.p.A. dell’appalto relativo ai lavori di ristrutturazione degli edifici E1 – E2 di proprietà dell’ERDISU in Trieste, via Favio Severo n. 150-152 (progetto 610);
- del decreto del Direttore dell’ERDISU di Trieste n. 761/SDSU del del 22.5.2009, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’Impresa Luci Costruzioni S.p.A. del citato appalto di lavori;
- dei verbali adottati dalla Commissione giudicatrice dd. 23.4.2009 (seduta delle ore 9,30), del 23.4.2009 (seduta delle ore 12,20), del 4.5.2009 e dd. 22.5.2009, relativi alle operazioni della procedura di gara di cui trattasi);
- del contratto sottoscritto da ERDISU di Trieste per l’affidamento dell’appalto in oggetto;
- del bando di gara;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso e non conosciuto.
Occorre premettere che l’ERDISU, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20/2005, ha affidato all’ATER – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Trieste - l’incarico di provvedere all’indizione della gara e alla gestione dell’appalto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della casa dello studente, Lotti E1 e E2;la relativa convenzione è stata stipulata in data 30.9.2008.
Con decreto n. 1385/DIR del 24.11.2008, è stato autorizzato l’esperimento della gara d’appalto, sono stati individuati i contenuti essenziali del bando di gara ed è stato nominato il responsabile unico del procedimento.
E’ seguita la pubblicazione del bando e del disciplinare di gara sulla GUCE, sulla GURI, nonchè sui siti informatici e sulla stampa, come previsto dal D.Lgs. n. 163/2006.
Iniziata la procedura, con il verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 23.4.2009 è stato dato atto che erano pervenuti, in tempo utile, 28 plichi contenenti la documentazione amministrativa prevista dal bando di gara e che, a seguito dell’istruttoria, era stato escluso uno dei concorrenti;nella seduta riservata del 23.4.2009, la Commissione ha proceduto all’esame delle offerte tecniche presentate dalle 27 imprese rimaste in gara, attribuendo i relativi punteggi secondo i criteri previsti dal bando;nella seduta riservata del 4.5.2009 la Commissione ha esaminato i crono-programmi redatti dalle 27 imprese ammesse, accertando la loro coerenza con i termini ribassati indicati nelle rispettive offerte tecniche;nella seduta pubblica del 22.5.2009, la Commissione ha, conclusivamente, esaminato le offerte economiche presentate dalle imprese ammesse alla gara ed ha dato, quindi, lettura del punteggio complessivo ottenuto da ciascuna impresa, approvando la conseguente graduatoria: la società Luci Costruzioni S.p.A., prima classificata, otteneva un punteggio complessivo di punti 83,7362, corrispondente alla somma del punteggio tecnico (punti 37,5204) ed economico (punti 46,2158);la attuale ricorrente società STACCONE S.p.A. – Costruzioni generali, seconda classificata, otteneva un punteggio complessivo di punti 78,3279, risultante dalla somma del punteggio tecnico (punti 18,3279) ed economico (punti 60,0000).
Con decreto n. 761 del 22.6.2009, l’ERDISU ha approvato i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice e, conseguentemente, ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria della gara all’Impresa Luci Costruzioni S.p.a.
Con decreto n. 911 del 20.7.2009, l’ERDISU ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’Impresa Luci Costruzioni S.p.a.;il contratto d’appalto è stato stipulato in data 4.9.2009.
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto due mezzi.
Il primo è così rubricato:
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, DLgs. 12.4.2006 e S.M.I in tema di corretta individuazione degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e sproporzionatezza del bando di gara nella parte in cui al punto IV.2.1) prevede, tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra l’altro: “3. La durata della garanzia contrattuale, autonoma ed ulteriore per difformità e vizi dell’opera”, con attribuzione da 0 a 15 punti. Illegittimità del disciplinare di gara, nella parte in cui specifica le modalità di assegnazione del punteggio relativo al richiamato elemento di valutazione dell’offerta. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Sviamento. Ingiustizia manifesta.
La società ricorrente, dopo aver contestato genericamente, nel loro insieme, i quattro criteri scelti per l’offerta tecnica, censura specificatamente quello relativo alla “durata della garanzia contrattuale autonoma ed ulteriore per difformità e vizi dell’opera”, in quanto asseritamente affetto da “manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e sproporzionatezza”.
Il criterio in parola prevedeva l’attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti (su 100) al concorrente che avesse offerto la garanzia per difformità e vizi dell’opera per un periodo superiore ai due anni di cui all’ultimo comma dell’art. 1667 c.c., “determinato mediante aumento percentuale sul periodo di legge di due anni posto a base di gara”.
L’istante assume che, mentre per il caso di grave difetto della costruzione con conseguente rovina o crollo, l’art. 1669 c.c. prevede una garanzia decennale, a fronte della quale l’art. 104 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) impone una apposita garanzia assicurativa, nell’appalto de quo viene prevista, per i soli vizi e difetti, la prestazione di una garanzia contrattuale senza fideiussione o, tampoco, una polizza assicurativa (che copra il rischio di manifestazione successiva di vizi o difetti), per un periodo superiore ai dieci anni: senza che, peraltro, fosse stato indicato negli atti indittivi della gara un periodo massimo, venendosi, così, a premiare l’offerta più irragionevole rispetto a quella più seria e concreta;inoltre, la logica avrebbe consigliato di irrobustire la garanzia per rovina o crollo e non già di valorizzare quella per vizi e difetti.
Con il secondo motivo sono stati denunciati i seguenti vizi:
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, DLgs. 12.4.2006 e s.m.i. in tema di corretta individuazione degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 7, D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, ed in particolare illegittimità del bando di gara nella parte in cui al punto IV.2.1) prevede, tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra l’altro: “4. Soglia di maturazione del singolo SAL”, con attribuzione da 0 a 5 punti, “5. Termine per il pagamento degli acconti”, con attribuzione da 0 a 5 punti. Illegittimità del disciplinare di gara, nella parte in cui specifica le modalità di assegnazione dei punteggi relativi ai richiamati elementi di valutazione dell’offerta. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Sviamento. Ingiustizia manifesta.
La ricorrente contesta gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica relativi alla “soglia di maturazione del singolo SAL” e al ”termine per il pagamento degli acconti”, con l’attribuzione, per entrambi, del previsto punteggio da 0 a 5 punti: ciò sull’assunto della “violazione delle disposizioni imperative contenute nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231”, e, segnatamente, degli artt. 4 e 7, in quanto verrebbero modificati “i termini di pagamento degli importi contrattuali e l’eventuale decorrenza degli interessi da corrispondere in caso di ritardo”, determinando (con l’imposizione di termini più lunghi rispetto a quello di trenta giorni dal ricevimento della fattura o dalla richiesta di pagamento, prescritto dall’art. 4, comma 2, lett. a) del suindicato D.Lgs. n. 231 del 2002, a fronte dell’automatismo degli interessi di mora stabilito dal medesimo art. 4) una situazione di grave iniquità a danno del concorrente – futuro creditore ed un indebito vantaggio per l’Amministrazione.
Da ultimo, sotto il profilo risarcitorio, la ricorrente chiede la reintegrazione in forma specifica, o, in subordine, il c.d. risarcimento per equivalente, sostenendo che, senza i criteri di cui ha contestato la legittimità (e di cui chiede in questa sede l’annullamento), si sarebbe aggiudicata l’appalto, avendo presentato l’offerta economica più vantaggiosa per la stazione appaltante.
Si sono costituti in giudizio l’intimato ERDISU, l’A.T.E.R. della Provincia di Trieste e la controinteressata Impresa Luci Costruzioni S.p.A., chiedendo il rigetto del gravame.
Quest’ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 10.3.2010.
La infondatezza del ricorso, come in prosieguo di trattazione dimostrata, esime il Collegio dal prendere in esame la eccezione di tardività sollevata dai resistenti, che resta assorbita.
Va, invece, accolta l’eccezione con la quale la resistente ATER – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Trieste ha dedotto la sua carenza di legittimazione passiva, essendo un soggetto del tutto estraneo alla gara de qua.
Ed invero, come esattamente rilevato dall’ATER, la Stazione appaltante è stata solo ed esclusivamente l’ERDISU, non avendo l’ATER assunto in alcun modo questa connotazione, come risulta pacificamente dagli atti di causa.
L’ATER va, quindi, estromessa dal giudizio.
Passando ai profili di merito, quanto al primo mezzo, è d’uopo premettere che il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata attraverso l’attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti per l’offerta economica ed un punteggio massimo di 40 punti per l’offerta tecnica, in base ai seguenti criteri a valutazione automatica:
1) PREZZO determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara (Ri/Rmax) - Ponderazione 60;
2) TERMINE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE determinato mediante ribasso percentuale sul termine di 690 giorni posto a base di gara (Ti/Tmax) - Ponderazione 15;
3) DURATA DELLA GARANZIA contrattuale, autonoma ed ulteriore per difformità e vizi dell'opera che abbiano a manifestarsi successivamente ai due anni di cui all'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 C.C., determinato mediante aumento percentuale sul periodo di legge di due anni posto a base di gara (Gi/Gmax) - Ponderazione 15;
4) SOGLIA DI MATURAZIONE DEL SINGOLO SAL ai fini dei pagamenti in acconto determinato mediante aumento percentuale sull'importo di maturazione pari ad € 200.000,00 posto a base di gara (Si/Smax) - Ponderazione 5;
5) TERMINE PER IL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI determinato mediante aumento percentuale sul termine di 30 giorni posto a base di gara (Pi/Pmax) - Ponderazione 5.
Dunque, i parametri erano quattro (oltre al prezzo):
1. il “termine per l’esecuzione delle opere”: da 0 a 15 punti;
2. la “durata della garanzia contrattuale, autonoma ed ulteriore per difformità e vizi dell’opera”: da 0 a 15 punti;
3. la“soglia di maturazione del singolo stata di avanzamento”: da 0 a 5 punti;
4. il “.termine per il pagamento degli acconti”: da 0 a 5 punti.
La determinazione del computo del ribasso percentuale offerto andava effettuato attraverso particolari formule.
Il bando di gara indicava, poi, la tipologia motivazionale della scelta dei criteri: al punto VI .3) (“informazioni complementari”) si precisava che “il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con gli elementi di valutazione automatica, è motivato in quanto il progetto di gara è definito a livello esecutivo ed in quanto esso è stato redatto in modo da soddisfare al meglio alcune delle esigenze economiche e temporali dell’ERDISU, atteso anche l’interesse di disporre al più presto dell’opera finita utilizzabile ed efficiente”.
Ciò posto, il Collegio osserva – in linea generale - che i sopradescritti criteri sono in linea con le previsioni dell’art. 83 (Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) del D.Lgs. n. 163/2006, con particolare riguardo alle voci relative al prezzo (comma 1, lett. a), al costo di utilizzazione e manutenzione (lett. f), al termine di esecuzione (lett. l);i medesimi criteri, poi, si appalesano in assonanza con l’art. 17 (Criteri di aggiudicazione e Commissione aggiudicatrice) della L.R. n. 14/2002 (la cui disciplina trova applicazione all’appalto de quo), con particolare riguardo alle voci “corrispettivo e sua corresponsione”, “costo di realizzazione e rendimento”, “tempo di esecuzione dei lavori”, “economicità” ed “ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare”.
Di qui l’inconsistenza della tesi attorea secondo la quale i criteri scelti sarebbero “ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrari, sproporzionati, illogici e contraddittori”.
Quanto alla censura relativa alla “durata della garanzia contrattuale autonoma ed ulteriore per difformità e vizi dell’opera”, come già si è accennato, all’appalto in questione si applica, in base agli artt. 2 (ambito oggettivo di applicazione della legge) e 3 (ambito soggettivo dell’applicazione della legge) della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, la “disciplina organica dei lavori pubblici” dettata dalla medesima legge: pertanto – per quello che qui rileva - le “garanzie e copertura assicurative” sono regolate dall’art. 30 (come integrato dal regolamento di esecuzione, cioè dal D.P.Reg. n. 0165/2003, di cui si dirà di qui a poco), che prevede:
- la costituzione della garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa a copertura del rischio della “mancata sottoscrizione del contratto”, che viene “svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo” (comma 1);
- una garanzia fideiussoria a copertura degli “oneri per il mancato o inesatto adempimento” del contratto: garanzia che cessa “alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio” (comma 2);
- “una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatici [..…] da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati [..…] e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio” (comma 4);.
- per i lavori di importo contrattuale pari o superiore ad euro 20.000.000,00, una “polizza di assicurazione indennitaria decennale [..…] a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi” (comma 5);
- la facoltà (eventuale) per la stazione appaltante, di “subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di garanzia fideiussoria” che “non può essere richiesta se non prevista nel Capitolato speciale d’appalto”;con la previsione che “il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, c.c.” (commi 7 bis, aggiunto dall’art. 15, comma 2, della legge regionale n. 9/2006);
- la inammissibilità di “forme di garanzia diverse da quelle previste ai commi precedenti”(comma 8).
L’istante assume che, mentre per il caso di grave difetto della costruzione con conseguente rovina o crollo, l’art. 1669 c.c. prevede una garanzia decennale, a fronte della quale l’art. 104 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) impone una apposita garanzia assicurativa, nell’appalto de quo viene prevista, per i soli vizi e difetti, la prestazione di una garanzia contrattuale senza fideiussione o, tampoco, una polizza assicurativa (che copra il rischio di manifestazione successiva di vizi o difetti), per un periodo superiore ai dieci anni: senza che, peraltro, fosse stato indicato negli atti indittivi della gara un periodo massimo, venendosi, così, a premiare l’offerta più irragionevole rispetto a quella più seria e concreta;inoltre, la logica avrebbe consigliato di irrobustire la garanzia per rovina o crollo e non già di valorizzare quella per vizi e difetti.
Le prospettazioni non meritano ingresso.
Come già si è accennato, all’appalto in questione non si applica l’art. 104 del D.P.R. n. 554/1999 richiamato dalla ricorrente, bensì la surriferita normativa regionale, in forza della quale è da escludersi la previsione di ulteriori onerose fideiussioni di terzi: l’art. 30, comma 5 della L.R. n. 14/2002 prevede (lo si è già visto) che la “polizza indennitaria decennale [..…] a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera” sia prescritta solo “per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all’art. 4”.
Si è visto anche che il medesimo art. 30 stabilisce, al comma 8, che “non sono ammesse forme di garanzia diverse da quelle previste ai commi precedenti”.
Il richiamato regolamento, cioè il “Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici”, approvato con decreto del presidente della regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., all’art. 159, richiede la stipula di una polizza indennitaria decennale per i rischi di rovina totale o parziale dell’opera, solo “per i lavori di importo contrattuale pari o superiore ad euro 20.000.000,00”: i lavori per cui è causa, invece, sono stati aggiudicati per un importo di contratto pari ad euro 3.834.473,81;ne consegue che non vige l’onere per l’appaltatore di prestare apposita polizza indennitaria decennale.
Alla luce dei sopra riportati dati normativi, appare conforme al dettato normativo la scelta della Amministrazione di non valorizzare – irrobustendola - la garanzia per rovina o crollo, e, per converso, valorizzare la garanzia per vizi e difetti;né, tampoco, la stessa scelta si appalesa manifestamente irragionevole, dato che, in assenza di contrarie disposizioni di diritto positivo o di principi generali di segno opposto, non si vede perché l’Amministrazione – nella sua lata discrezionalità – non avrebbe potuto introdurre determinati criteri non trasmodanti – come accaduto - in preclusioni per la partecipazione alla gara, ovvero produttivi di situazioni obbiettivamente penalizzanti oltre ogni limite di logicità.
Come ha avvertito la giurisprudenza, in tema di appalti pubblici, il principio secondo il quale le scelte operate dall'Amministrazione aggiudicatrice circa la predeterminazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono ampiamente discrezionali, sottraendosi così al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie, sproporzionate illogiche e contraddittorie (Cfr., ex pluribus, Cons. St., V, 16 febbraio 2009, n. 837).
Nel caso di specie non è ravvisabile questa immediata lesività dei principi di ragionevolezza, razionalità, proporzionalità e logicità;anche perché si tratta di clausole insuscettibili di alterare la par condicio, favorendo o danneggiando la partecipazione di taluni concorrenti.
Quanto alla dedotta illogicità della omissione dell’indicazione di un limite massimo di estensione temporale della garanzia, con la conseguente attribuzione di una posizione favorevole all’offerta più irragionevole rispetto a quella più seria e concreta, il Collegio osserva che una garanzia per vizi e difetti dell’opera prestata ai sensi dell’art. 1667 c.c., di durata biennale, ha un diverso peso in termini di onerosità, rispetto ad una garanzia della durata superiore a questo periodo (la ricorrente società – non sembra inutile ricordare - ha offerto un aumento del 500% sulla durata della garanzia).
Alla tregua delle suesposte osservazioni, il criterio in esame, sotto questo ulteriore profilo, sfugge alle doglianze attoree.
La accertata legittimità del criterio sinora indagato consentirebbe di assorbire il secondo mezzo, atteso che, quand’anche – in inconcessa ipotesi – si potesse ravvisare l’illegittimità degli altri due criteri censurati dall’istante (relativi alla “soglia di maturazione del singolo SAL” e al ”termine per il pagamento degli acconti”) e non – per l’appunto - del criterio relativo alla durata della garanzia, il loro consequenziale annullamento non modificherebbe il differenziale dei punti, che resterebbe a favore della aggiudicataria (la quale sopravanzerebbe la ricorrente di 0,1399 punti: ciò sulla base del prospetto dei punti allegato al verbale del 24.4.2009 e del prospetto dei punteggi complessivi allegato al verbale del 22.5.2009).
In ogni caso, è a dire che non ha pregio neppure la doglianza afferente gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica relativi alla “soglia di maturazione del singolo SAL” e al ”termine per il pagamento degli acconti”, con l’attribuzione, per entrambi, del previsto punteggio da 0 a 5 punti: il che determinerebbe, a giudizio dell’istante, la “violazione delle disposizioni imperative contenute nel DLgs. 9.10.2002, n, 231”, in quanto verrebbero modificti “i termini di pagamento degli importi contrattuali e l’eventuale decorrenza degli interessi da corrispondere in caso di ritardo” .
Va osservato, in proposito, che le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 non trovano applicazione negli appalti di lavori pubblici, in quanto l’art. 1 (Ambito di applicazione) del decreto circoscrive l’ambito di applicazione dello stesso ai soli pagamenti effettuati “a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”: non c’è, quindi, nella scelta dell’ERDISU, alcuna violazione di norme imperative, come sostiene la ricorrente, né la asserita violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 7 del DLgs. n. 231/2002.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio, sussistendone le giuste ragioni, possono venire compensate nella loro integralità.