TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2020-01-13, n. 202000294
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Pubblicato il 13/01/2020
N. 00294/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02190/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2190 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Pieri in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 41;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento, emesso dal Prefetto i Roma il 10 ottobre 2014, di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Roma che aveva disposto l'esecuzione dell'avviso orale ex art. 3 d.lgs. n. 159/11.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2019 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 31 dicembre 2014 e depositato l’11 febbraio 2015, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Prefetto di Roma emesso il 10 ottobre 2014, a lui notificato il 5 novembre 2014, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di avviso orale emesso dal Questore di Roma il 3 luglio 2014.
La reiezione del ricorso gerarchico avverso l’avviso orale si fonda sui seguenti rilievi:
- in data 27 gennaio 2014 il sig. -OMISSIS- è stato denunciato in stato di libertà per truffa. Inoltre, sono state segnalate reiterate denunce per appropriazione indebita, dichiarazione infedele, falsità materiale commessa dal privato, uso di atto falso, simulazione di reato, falsità in scrittura privata;
- in data 16 agosto 2011 è stato denunciato, in stato di arresto, per furto aggravato, reato per il quale è stato in seguito condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione e a € 180 di multa;
- risultano, infine, essere stati “ instaurati, a suo carico, procedimenti penali, tutti attinenti a reati contro il patrimonio, ancora pendenti, fatta salva un’assoluzione, che consentono la configurazione di un profilo del soggetto in linea con le categorie previste dal d. lgs. n. 159/2011 ”.
2. Parte ricorrente contesta il gravato provvedimento deducendo la violazione degli artt. 1 e 3, d. lgs. n. 150/2011;violazione di legge per insufficienza della motivazione;eccesso di potere per falsità dei presupposti.
3. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione.
4. All’esito della camera di consiglio del 25 ottobre 2016 il ricorso, su istanza di parte, è stato cancellato dal ruolo delle sospensive.
5. Con ordinanza presidenziale del 16 gennaio 2017 sono stati chiesti all’amministrazione, già costituitasi in giudizio con memoria di stile, documentati chiarimenti sul procedimento per il quale è causa.
6. In data 1° febbraio 2017 l’amministrazione ha depositato in giudizio tutti gli atti relativi al procedimento de quo .
7. Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2019 la causa è passata in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
Il Prefetto di Roma ha ampliamente motivato il provvedimento di rigetto del ricorso avverso l’avviso orale, precedentemente emesso dal Questore di Roma, rappresentando i numerosi precedenti penali, come sopra dettagliatamente elencati, tutti attinenti alla specie dei reati contro il patrimonio.
I precedenti suddetti originano da segnalazioni e denunce, documentate in atti, attraverso il deposito delle comunicazioni di notizia di reato e, soprattutto, del certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Velletri in data 16 maggio 2014, dal quale emergono i procedimenti penali pendenti al momento dell’emissione del contestato avviso orale, di seguito elencati:
- -OMISSIS-
- -OMISSIS-
--OMISSIS-
- -OMISSIS-
- -OMISSIS-
8.1. Giova premettere, venendo al merito dei dedotti motivi di ricorso, che il provvedimento in oggetto, di natura discrezionale, si fonda e si giustifica sul mero dubbio che un soggetto possa commettere reati contro la sicurezza e la tranquillità pubblica.
Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili (così, Cons. Stato Sez. III, Sent., 9 maggio 2016, n. 1859;Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3548).
L’avviso orale rientra, dunque, nell’ambito della sfera di valutazione discrezionale dell'autorità di polizia, sindacabile unicamente sotto il profilo della sussistenza dei presupposti, nonché della sufficienza, logicità e congruità della motivazione (così, ex plurimis, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento, 25 luglio 2012, n. 244).
Ebbene, posto che nel caso di specie, al momento dell’emissione dell’avviso, erano pendenti plurimi procedimenti penali, alcuna censura può essere mossa al gravato provvedimento sotto il profilo della sufficienza, logicità e congruità della sua motivazione.
Del pari alcun rilievo possono rivestire, al fine della valutazione della legittimità del gravato atto, le sentenze di assoluzione emesse dal Tribunale di Velletri nel 2017 e nel 2019 (sentenza n.2589/17 del 19.2.2018, assolutoria dall’imputazione di simulazione di reato;sentenza n.2694/17 del 1°.12.2017, assolutoria dall’imputazione di simulazione di reato;sentenza n.353/19 del 19.2.1019, assolutoria dall’imputazione di truffa), dunque, successivamente all’emissione dell’avviso orale, posto che la legittimità di un atto amministrativo deve essere valutata sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della sua emanazione, rilevando i fatti sopravvenuti, semmai, ai soli fini dell’eventuale esercizio dei poteri di autotutela da parte dell’amministrazione.
9. Per tutto quanto esposto, in conclusione, il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna della ricorrente, in ragione della soccombenza, alle spese di lite come in dispositivo liquidate.