TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-01-08, n. 201300107
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Testo completo
N. 00107/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03125/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3125 del 2012, proposto da:
USAE - UNIONE SINDACATI AUTONOMI EUROPEI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. R M, con domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. R M in Roma, Via Clitunno, 51;
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
USB - Unione Sindacale di Base, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Arturo Salerni, Maria Rosaria Damizia, con domicilio eletto presso Arturo Salerni in Roma, Viale Carso, 23;
CIU - Confederazione Italiana Unione delle Professioni Intellettuali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Albino Angelillo, con domicilio eletto presso Albino Angelillo in Roma, Piazza A. Capponi, 9;
CONFEDIR MIT- Confederazione Dirigenti Pubblici e Manager del Terziario;
UIL - Unione Italiana del Lavoro;
CONFSAL - Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori;
UGL - Unione Generale del Lavoro;
per l'annullamento
- del D.P.R. del 20.1.2012, con il quale sono stati chiamati a far parte del CNEL, per il 2010/2015, per il settore della pubblica amministrazione, 22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti ivi inclusi 3 membri in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici;
- della deliberazione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe, ex lege, essere il fondamento del DPR e che pare adottata il 13/22.1.2012, menzionata nel DPR e non conosciuta dalla ricorrente;
- della relazione istruttoria che, ove esistente, avrebbe dovuto essere espletata prima dell'adozione della deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del DPR gravati;
- della risposta fornita dalla PCM, verbalizzata il 2.3.2012, con la quale, a seguito di istanza di accesso agli atti dell'USAE del 7.2.12, si fornisce come DPR alla base delle nomine dei componenti del CNEL, il DPR del 28.7.2010 e non si fornisce copia o indicazione alcuna del DPR del 10.2.2012 e della deliberazione della P.C.M. ad esso sottesa quali atti del procedimento di nomina dei membri CNEL;
- di ogni altro provvedimento, antecedente o successivo a quelli impugnati, ad essi connesso o comunque correlato, non conosciuto e rilevante ai fini del presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza della Repubblica, di USB - Unione Sindacale di Base e di CIU - Confederazione Italiana Unione delle Professioni Intellettuali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il Consigliere E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone l’organizzazione sindacale odierna ricorrente di aver presentato istanza di accesso agli atti sottesi alla composizione attuale del CNEL, solo parzialmente esitata, deducendo, avverso il D.P.R. con il quale sono stati chiamati a far parte del CNEL, per il 2010/2015, per il settore della pubblica amministrazione, 22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti ivi inclusi 3 membri in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici, i seguenti motivi di censura:
I) Violazione di legge. Art. 3 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni - Art. 4 della legge n. 936 del 1986 (d.l. 201/2011, art. 23 comma 9) – Difetto assoluto di istruttoria – Carenza e/o assenza totale di istruttoria – Eccesso di potere – Sviamento – Manifesta ingiustizia – Illogicità – Disparità di trattamento – Falsa o erronea interpretazione della legge n. 936 del 1986 – Contraddittorietà.
Nel chiedere parte ricorrente il riconoscimento della scusabilità dell’errore a fronte della mancata ostensione degli atti formanti oggetto di istanza di accesso, denuncia come il gravato decreto, che non ha incluso tra i soggetti nominati come componenti del CNEL il membro designato dall’USAE, sia stato adottato in assenza di attività istruttoria.
II) Violazione di legge. Art. 3 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni – Art. 4 della legge n. 936 del 1986 (d.l. 201/2011, art. 23 comma 9) – Difetto assoluto di motivazione – Carenza e/o assenza totale di istruttoria – Eccesso di potere – Sviamento – Manifesta ingiustizia – Illogicità – Disparità di trattamento – Falsa o erronea interpretazione della legge n. 936 del 1986 – Contraddittorietà.
Non sarebbero state esternate, sostiene parte ricorrente, le ragioni per l’esclusione del proprio rappresentante nel novero delle nomine, affermando la sussistenza dei requisiti di rappresentatività per ottenere l’assegnazione di un posto, per come affermato nel parere del