TAR Brescia, sez. II, sentenza 2013-11-29, n. 201301046
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N. 01046/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2012, proposto da:
Q J, rappresentato e difeso dagli avv. G M, E Z, con domicilio eletto presso E Z in Brescia, via F.Lli Ugoni, 32;
contro
Questore di Brescia - U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto del Questore 17.1.2011, cat.A-11/2011/immig./2^sez./aa di archiviazione domanda di rilascio del permesso di soggiorno a seguito di emersione dal lavoro irregolare
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore di Brescia - U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2013 il dott. M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha, a suo tempo, attivato il procedimento di emersione ex lege 102/09 in stretta collaborazione con il proprio datore di lavoro. La Questura ha così reso il necessario nulla osta.
Tuttavia l’intimato SUI, introdotti accertamenti sulla sufficienza del reddito (o meno) per il 2008 del citato datore di lavoro, ha finito col il negare la detta emersione in data 9/9/2010, determinando anche un atto di archiviazione della Questura sulla domanda di permesso di soggiorno.
Lamenta il ricorrente violazione dell’art. 10 bis ed i precedenti artt. 7 e 8 della L. 241/90;lo stesso inoltre assume violazione dell’art. 13 comma 7° del D.Lgs 286/98 in relazione all’art. 2, 2° comma della legge sopra menzionata. Infine il medesimo contesta, sostenendo una inesatta applicazione dell’art. 1 ter della legge n. 102/09, la fondatezza della ritenuta mancanza di reddito sufficiente del detto datore di lavoro affermando altrimenti che egli avrebbe potuto dimostrare il contrario qualora fosse stato interpellato per tempo.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale. La medesima, ex adverso deducendo, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
All’Udienza Pubblica del 27/11/2013, la causa è stata spedita in decisione.
L’atto di archiviazione sopra menzionato è geneticamente dipendente dall’atto di diniego SUI: anch’esso in precedenza richiamato. Peraltro solo il primo è stato comunicato al ricorrente mentre quest’ultimo solo al datore di lavoro. Sicché, al di la di tutti i rilievi formali, che possono essere superati in ragione dell’esame della sostanza della vicenda, il ricorrente ha conosciuto la sostanza negativa della stessa solo allorquando ha altrimenti conosciuto il contenuto del citato atto di archiviazione. Orbene quest’ultimo sostiene che, se fosse stato anche a lui medesimo partecipato per tempo tale esito, egli stesso avrebbe potuto dimostrare il contrario. Peraltro tale contrario e cioè il fatto che il datore di lavoro avesse reddito sufficiente nel 2008, non è stato dimostrato né presso l’Amministrazione né in questa sede in alcun modo anche dal ricorrente. Di modo che è altrimenti evidente che l’Amministrazione non poteva procedere nel diverso modo voluto dal ricorrente.
Ne consegue la infondatezza del ricorso.
Le spese di lite possono compensarsi.