TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400020
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Pubblicato il 16/01/2024
N. 00020/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00441/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A G G D C, rappresentata e difesa dagli avvocati F P e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
nei confronti
A P e M D M, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale - Ufficio IV Personale scolastico - Formazione del Personale scolastico - Innovazione tecnologica nelle Scuole “m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023512.01-07-2019” del 1 luglio 2019, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 85 del 1 febbraio 2018 per la classe di concorso A028- matematica e scienze relativa alla Regione Abruzzo;
- del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 652 del 16.7.2019 con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso pubblico indetto con D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la classe di concorso A028-matematica e scienze, nella parte in cui la Sig.ra Di Cioccio non è stata ammessa nelle graduatorie relative alla Regione Abruzzo;
- della “Graduatoria di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 - DDG 85/2018 Procedura concorsuale: Secondaria I e II grado - Ordine scuola: Primo grado - Regione: ABRUZZO - Classe di concorso: A028-MATEMATICA E SCIENZE”, nella parte in cui non ammette la Sig.ra Di Cioccio;
- del piano assunzioni eventualmente predisposto da M.I.U.R., nella parte in cui, nel disporre il reclutamento in ruolo del personale docente all'esito del Concorso docenti di cui all'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018, non include la Sig.ra Di Cioccio;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, nonché:
per la declaratoria dell'obbligo e/o condanna dell'U.S.R. per il Lazio e del M.I.U.R. ad inserire nella graduatoria definitiva per la classe di concorso A028-matematica e scienze del Concorso docenti di cui all'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 la Sig.ra Di Cioccio e ad immetterla in ruolo ex art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D C A G G il 11/11/2021:
- dell'avviso datato 27.7.2021 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo “ Avviso immissioni in ruolo personale docente a.s. 2021-22 pubblicazione esiti prima fase (Assegnazione Provincia) da graduatorie di merito avvio seconda fase per la scelta della sede (candidati da G.M.) ”, pubblicato in data 28.7.2021, e dei suoi elenchi allegati, in particolare nella parte in cui non individuano docenti vincitori del Concorso docenti 2018 da immettere in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 nelle graduatorie di merito relative alla classe di concorso A028 per le scuole superiori nella Regione Abruzzo e tra questi la ricorrente;
- del provvedimento “m_pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE(U).0007113.02-08-2021” del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo del 2.8.2021 e dei suoi elenchi allegati, in particolare nella parte in cui non individuano docenti vincitori del Concorso docenti 2018 da immettere in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 nelle graduatorie di merito relative alla classe di concorso A028 per le scuole superiori nella Regione Abruzzo e tra questi la ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, anche non noto, nonché:
- per la declaratoria dell'obbligo e/o condanna del Ministero dell'Istruzione e dell'U.S.R. per l'Abruzzo di immissione in ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021 per l'anno scolastico 2021/2022 della ricorrente quale docente di scuola secondaria superiore vincitore del Concorso docenti di cui all'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 nella Regione Abruzzo per la classe di concorso A028.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, laureata in matematica e in possesso di abilitazione, conseguita in Bulgaria, per l’insegnamento delle discipline afferenti alla classe di concorso A028 (matematica e scienze), con il ricorso introduttivo, ha impugnato:
- il provvedimento n. 23512 del 1° luglio 2019 con il quale – richiamata la nota n. 9014/2018 – il MIUR - USR dell’Ufficio Scolastico Regionale l’ha esclusa dalla partecipazione al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018;
- il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 652 del 16.7.2019 con il quale sono state approvate le graduatorie di merito di detto concorso, nella parte in cui non risulta inserita nelle graduatorie della Regione Abruzzo, pur avendo superato le prove concorsuali;
- la “ Graduatoria di cui all'art. 17 comma2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 - DDG 85/2018 Procedura concorsuale: Secondaria I e II grado - Ordine scuola: Primo grado - Regione: Abruzzo - Classe di concorso: A028-matematica e scienze ”, nella parte in cui non figura il suo nominativo.
Riferisce in punto di fatto:
- di essere stata ammessa con riserva – nelle more della conclusione del procedimento di riconoscimento, da parte del Ministero resistente (ora Ministero dell'istruzione e del merito), del titolo abilitante conseguito in Bulgaria - al “ Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado ” indetto con d.d.g. n. 85 del 1° febbraio 2018;
- di aver superato le prove previste per la selezione degli aspiranti;
- di essere stata esclusa dal predetto concorso, in applicazione della nota MIUR prot. n. 9014 del 29.5.2018 per mancanza del titolo di accesso (abilitazione all’insegnamento) con il provvedimento n. 23512 del 1.7.2019 del MIUR - USR per il Lazio, delegato per la verifica dei requisiti degli aspiranti agli incarichi presso le scuole della Regione Abruzzo;
- di aver impugnato, con separato ricorso pendente davanti al TAR Lazio – Roma, la nota MIUR prot. n. 9014 del 29 maggio 2018 che nega il riconoscimento delle abilitazioni all’insegnamento conseguite in Bulgaria se prive dell’attestazione di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I- illegittimità derivata - violazione di legge (decreto legislativo 206/2007 – direttiva 2005/36/CE), eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà ;l’operato del Ministero resistente è censurato perché:
- l’esclusione dalla procedura concorsuale sarebbe illegittima per contrasto con i vincoli normativi comunitari e illegittime sarebbero, in via derivata, anche le graduatorie approvate nella classe di concorso per la quale la ricorrente ha partecipato alla selezione;
- parimenti gli atti impugnati sarebbero viziati in via derivata dall’illegittimità della nota prot. n. 9014/2018 del MIUR gravata davanti al Tar Lazio - Roma che considera “ non regolamentata ” la professione di insegnante secondo l’ordinamento bulgaro, perché priva dell’attestazione di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali durante i precedenti dieci anni, benché secondo l’ordinamento la professione di insegnante deve considerarsi “regolamentata” in coerenza con la nozione accolta dalla direttiva 2005/36 CE che la definisce « attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale »;
- in ogni caso troverebbe applicazione al caso di specie l’ipotesi sussidiaria della “ formazione regolamentata ” ex art. 3, par. 1, lett. e) della direttiva 2005/36 e dall'art. 4, lett. e) del d.lgs. n. 206/2007 che esonera la ricorrente dal possesso del requisito di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni, in quanto il certificato abilitante, del quale ella è in possesso, è rilasciato in Bulgaria a seguito di formazione specifica presso « un Istituto di istruzione superiore bulgaro, che ha il necessario accreditamento istituzionale e dei programmi »;
- infine, la giurisprudenza della C.G.U.E. ha stabilito che le autorità nazionali sono comunque tenute a valutare le conoscenze acquisite in uno stato membro, nel contesto di un valido ciclo di studi, allo scopo di accertare il possesso delle conoscenze previste dall’ordinamento interno e, se necessario, imporre misure compensative al richiedente il riconoscimento (sentenze Vlassopoulou, C-340/89, cit., punto 20;Fernández de B, cit., punto 33;13 novembre 2003, Morgenbesser, C-313/01, EU:C:2003:612, punto 71, e 10 dicembre 2009, Peśla, C-345/08, EU:C:2009:771, punto 41);
II - violazione di legge (art. 3 Cost., decreto legislativo 206/2007 – direttiva 2005/36/CE), eccesso di potere per discriminazione, illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà ;altri uffici regionali del MIUR avrebbero adottato atti di segno contrario a quelli impugnati iscrivendo in graduatoria gli ammessi con riserva al concorso a cattedre che sono stati poi immessi in ruolo;
III - violazione di legge (art. 17 d.lgs. 59/2017, d.m. 995/2017, art. 3 comma iv d.d.g.