TAR Torino, sez. III, sentenza breve 2023-09-13, n. 202300751

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza breve 2023-09-13, n. 202300751
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300751
Data del deposito : 13 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2023

N. 00751/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00585/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2023, proposto da S T, Ordine dei Giornalisti del Piemonte, S G e Associazione Stampa Subalpina, rappresentati e difesi dall'avvocato P F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Cernaia 30;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio Regionale del Piemonte, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del bando approvato con determinazione dirigenziale Regione Piemonte il 12 maggio 2023 recante all'oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE “ESPERTO UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE”, pubblicato su INPA in data 18 maggio 2023, e della relativa delibera di approvazione.

- di tutti gli atti procedimentali comunque connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 14 luglio 2023 e depositato in pari data i ricorrenti, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti di locali associazioni di giornalisti, hanno impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe recante il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto, di qualifica dirigenziale e a tempo indeterminato, per il profilo professionale di “ esperto ufficio stampa e relazioni esterne ” presso il Consiglio Regionale del Piemonte

2. Con unico motivo di gravame si contesta la clausola sui requisiti generali di ammissione nella parte in cui non menziona, come requisito necessario, l’iscrizione dell’albo dei giornalisti;
ciò in asserito contrasto con l’art. 9 co. 2 Legge 150/2000, a tenore del quale gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti

3. Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte che, con memoria e documenti, ha contestato nel merito il ricorso, concludendo per il suo rigetto con vittoria di spese.

4. All’udienza camerale del 6 settembre 2023, previo rilievo d’ufficio, ex art. 73 co. 3 cpa, delle questioni d’inammissibilità per difetto d’interesse al ricorso, il Collegio, sentite le parti sul punto, ha avvertito della possibilità di decisione della lite in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cpa.

5. Ciò posto, il ricorso è inammissibile alla stregua dei rilevati difetti di legittimazione attiva e interesse ad agire.

6.1 Non assistito da legittimazione è, in primo luogo, il gravame proposto dai ricorrenti in proprio.

6.2 L’ordinamento non consente forme di tutela dirette alla mera attuazione dell'interesse oggettivo alla legittimità dell'azione amministrativa, per cui la proponibilità dell'azione è correlata all’esistenza di una posizione qualificata e differenziata rispetto a quella astrattamente riconoscibile alla generalità dei consociati, in difetto della quale il cittadino che si ritenga comunque leso dall'attività dell'Amministrazione non si colloca in una posizione diversa da quella del " quisque de populo " (così T.A.R. Puglia sez. I - Bari, 11/06/2021, n. 1008 che richiama T.A.R. Valle d'Aosta, 16/02/2005, n. 68;
ma nello stesso senso già Cons. Stato sez. IV 28/08/2001 n. 4544 e Id., sez. V, 11/05/1998, 549).

6.3. Declinato al contenzioso sui concorsi pubblici, il principio rassegnato implica che il ricorrente, che non abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura, non è legittimato a contestare giudizialmente il bando (cfr. T.A.R. Puglia sez. I - Bari, 11/06/2021, n. 1008 cit. e Cons. Stato sez. V - 18/07/2017, n. 3543).

6.4. L’esenzione da tale onere è consentita solo allorché il ricorso abbia ad oggetto clausole riguardanti requisiti di partecipazione direttamente ostativi all'ammissione dell'interessato giacché, in tal caso, il sicuro e immediato effetto escludente relega la presentazione della domanda a mero adempimento formale.

6.5. Non è questa, tuttavia, la situazione in cui si versa in specie.

Invero, l’omessa menzione, nella clausola gravata, dell’iscrizione all’albo dei giornalisti tra i requisiti generali di ammissione, non preclude l’accesso alla procedura ai concorrenti in possesso di quel titolo, ma, semplicemente, estende la platea dei candidati ammissibili, includendovi anche soggetti con differenti qualifiche professionali e lavorative;
sicché essa non dispiega un effetto escludente in danno dei ricorrenti, bensì uno speculare effetto ampliativo (in tesi, illegittimo) della sfera di altri soggetti.

6.6. Il tenore non escludente della clausola avrebbe imposto, pertanto, l’allegazione della domanda di partecipazione alla procedura, nel cui difetto i ricorrenti Tallia e Garbarino risultano privi di una posizione qualificata e differenziata;
con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione.

In ogni caso, in difetto di una causa che precluda ai ricorrenti l’accesso al concorso, il gravato provvedimento risulta allo stato attuale non lesivo, ben potendo anche gli iscritti all’albo dei giornalisti partecipare alla selezione e risultarvi vincitori.

7.1. Parimenti sguarnito di legittimazione ad agire nonché d’interesse al ricorso è altresì il gravame dell’ordine dei giornalisti del Piemonte e dell’associazione stampa subalpina.

7.2. Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di un bando di concorso è necessario, al fine di radicare la legittimazione attiva e l’interesse a ricorrere dell’associazione che propone il ricorso, che: i) la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione;
ii) la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta dello scopo istituzionale dell’associazione, e non degli interessi particolari dei singoli associati;
iii) l’interesse tutelato sia comune a tutti gli associati, in modo tale da escludere che vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli associati medesimi;
iv) non siano configurabili, nemmeno astrattamente, conflitti interni all’associazione, anche rispetto agli interessi di uno solo dei consociati (così, ex multis , C.G.A.R.S. 27/06/2022 n. 769).

7.3 Ciò posto, le associazioni ricorrenti non hanno dimostrato la concordanza dell’iniziativa giurisdizionale intrapresa con il perimetro delle proprie finalità statutarie (tenuto conto del potenziale coinvolgimento delle posizioni di tutti gli iscritti all’albo dei giornalisti e non solo di quelli piemontesi) né hanno allegato la lesione diretta di quegli scopi, genericamente prospettata in re ipsa nell’asserita violazione dell’art. 9 L. 150/2000.

7.4 In radice, poi, avuto riguardo all’effetto della clausola gravata, che non è preclusivo della partecipazione degli iscritti all’albo dei giornalisti, bensì, come acclarato, solo ampliativo in favore dei terzi, il temuto reclutamento di un vincitore di concorso non iscritto all’albo dei giornalisti, lungi dall’integrare l’esito inesorabile della procedura, si configura, allo stato, soltanto come un’eventualità.

7.5 L’approvazione della graduatoria definitiva è, infatti, il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei conseguenti atti endoprocedimentali;
tanto che l’eventuale annullamento del bando non spiegherebbe, comunque, un automatico effetto caducante sugli atti successivi (Cons. Stato, VII, 10.5.2022, n. 3656). Né, d’altra parte, esso imporrebbe di pubblicare un nuovo bando conforme alle tesi prospettate dalle ricorrenti, stante la discrezionalità dell’Amministrazione di non procedere ad alcuna riedizione del potere ove ritenuta non utile al miglior perseguimento dell’interesse pubblico.

7.6 In definitiva, allo stato, la richiesta caducazione del bando, se concessa, non procurerebbe alcuna utilità diretta alle associazioni ricorrenti;
ed anzi priverebbe i singoli giornalisti associati, intenzionati a partecipare, della chance di concorrere per l’assegnazione dell’impiego. Pertanto, non solo le associazioni ricorrenti si palesano prive di un interesse al ricorso, connotato dai prescritti requisiti di concretezza e attualità, ma a monte si configura un conflitto d’interesse rispetto ai singoli professionisti associati in violazione dei principi dinanzi illustrati;
sicché pure tale impugnativa deve dichiararsi inammissibile.

7.7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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