TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-09-30, n. 202400637
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Testo completo
Pubblicato il 30/09/2024
N. 00637/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2021, proposto da
IBS Vigilanza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A A, A F e M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
Questura di Ravenna, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del decreto del 30 giugno 2021 con cui la Prefettura di Ravenna si è determinata nel disporre la sospensione della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS della società ricorrente intestata al sig. Vaccari per un periodo di due mesi;
- dell'intera fase istruttoria che ha condotto la Prefettura all'adozione del provvedimento impugnato e più in particolare: della nota della Questura di Ravenna del 27 novembre 2020 con cui sono state riferite alla Prefettura le risultanze istruttorie;nonché delle note del 10 dicembre 2020 e del 22 dicembre 2020 con cui la Prefettura ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento chiedendo al contempo la presentazione di memorie difensive;
- di ogni provvedimento preordinato, conseguenziale e funzionale all'atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con il ricorso in esame la società ricorrente, esercente l’attività di vigilanza privata nel territorio della Provincia di Ravenna, ha impugnato il decreto del 30 giugno 2021 con cui la Prefettura di Ravenna ha disposto la sospensione della licenza prefettizia ex art. 134 t.u.l.p.s. per un periodo di due mesi motivato dalla violazione dell’art. 2 St. Lav oltre che da altre irregolarità.
A sostegno del gravame ha dedotto motivi così riassumibili:
I)Violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970. Violazione e falsa applicazione del T.u.l.p.s. e del Regolamento di attuazione. Irragionevolezza manifesta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sproporzione e illogicità: non risulterebbe violato l’art. 2 dello Statuto dei lavoratori in tema di controllo esterno nei luoghi di lavoro dell’adempimento degli obblighi lavorativi del personale, avendo tra l’altro la ricorrente debitamente comunicato tale circostanza.
II) Violazione e falsa applicazione del T.u.l.p.s. e del Regolamento di attuazione. Irragionevolezza manifesta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sproporzione e illogicità. Sviamento: il provvedimento gravato sarebbe oltremodo illegittimo nella parte in cui prevede che la cessione dei servizi debba essere necessariamente effettuata con l’intervento di un istituto già in possesso della licenza prefettizia valida nel territorio della Provincia di Ravenna.
Si è costituita la Prefettura di Ravenna depositando relazione a firma del Prefetto ed eccependo l’infondatezza di tutti i motivi “ex adverso” dedotti.
Alla camera di consiglio del 9 settembre 2021 con ordinanza n. 421/2021 la domanda incidentale cautelare è stata respinta per carenza del “periculum in mora”.
In prossimità della trattazione nel merito le parti hanno depositato memorie e documentazione.
In particolare parte ricorrente ha insistito per la fondatezza della pretesa azionata depositando sentenza del Tribunale penale di Ravenna n. 687/2021 di assoluzione del titolare della società dal reato di cui agli artt. 2 e 38 St. Lav. (condotta antisindacale) in cui è stata motivatamente esclusa la violazione da parte del datore di lavoro dell’art. 2 St. Lav.
Di contro la Prefettura di Ravenna ha sollevato eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in considerazione dell’avvenuta restituzione il 12 ottobre 2021
della licenza ex art. 134 t.u.l.p.s. ad opera della ricorrente.
Alla pubblica udienza del 18 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui la Prefettura di Ravenna ha disposto in danno della ricorrente la sospensione della licenza prefettizia ex art. 134 t.u.l.p.s. per un periodo di due mesi motivato dalla violazione dell’art. 2 St. Lav oltre che da altre asserite irregolarità.
2.- Preliminarmente va esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale.
3.- E’ incontestato che la ricorrente il 12 ottobre 2021 abbia restituito la licenza ex art. 134 t.u.l.p.s. e cessato conseguentemente l’attività di vigilanza autorizzata così come, del resto, l’intervenuto esaurimento ad oggi degli effetti della sospensione.
Come noto ai sensi dell'art. 34, co. 3, c. p. a. "quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori".
Per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, co. 3, c.p.a., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori;non è pertanto necessario specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione;la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 c.p.a.;una volta manifestato l'interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l'atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell'azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda (Consiglio di Stato Ad. Plen., 13 luglio 2022, n.8).
4.- Ciò premesso nel caso di specie fermo restando il venir meno in capo alla ricorrente dell’interesse attuale e concreto alla caducazione del gravato atto di sospensione, il quale da tempo ha peraltro esaurito i propri effetti, la ricorrente non ha mai dichiarato negli atti difensivi depositati il proprio interesse al fine risarcitorio né replicato all’eccezione in rito sollevata dalla Prefettura, si che è venuto meno ogni utilità a coltivare il gravame anche sotto tale profilo.
5.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali atteso anche l’esito della lite.