TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2022-08-03, n. 202210922

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2022-08-03, n. 202210922
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210922
Data del deposito : 3 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2022

N. 07828/2022 REG.RIC.

N. 10922/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07828/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7828 del 2022, proposto da R A, A E G, G G, rappresentati e difesi dagli avvocati F V, S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F V in Roma, via Varrone 9;


contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

F C, non costituito in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- del provvedimento di mancata ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami bandito dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – classe di concorso B020, reso noto nel mese di aprile 2022 all'esito dello svolgimento della prova stessa;

- del medesimo regolamento di concorso, approvato con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all'art. 4 disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta, e segnatamente, al comma 6, dispone che “…non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti”;
nonché all'art. 6, comma 2, conformemente al quale “…La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti” (doc. 1)

- del quadro di riferimento relativo alla classe di concorso B020 (doc. 2);

- Per quanto di ragione, dei precedenti provvedimenti relativi al concorso, approvati con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021 (doc. 3), con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (doc. 4), e Decreto Dipartimentale n.649 del 03 giugno 2020 (doc. 5), nella parte in cui disciplinano l'espletamento della prova scritta;

- Dei criteri di formulazione dei quesiti in relazione ai programmi d'esame e i criteri di elaborazione e correzione delle risposte;

- delle graduatorie emanate all'esito della correzione della prova scritta, con particolare riferimento al punteggio conseguito dalla parte ricorrente;

- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non noto, lesivo dell'interesse di parte ricorrente, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa, al Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022 (doc. 6)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l’amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente alla luce delle doglianze formulate.

Ritenuto di dover concedere all’amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all’incombente istruttorio de quo, precisando che l’omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.

Rinvia le parti alla camera di consiglio del 21 febbraio 2023.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi