TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2018-12-06, n. 201801827

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2018-12-06, n. 201801827
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201801827
Data del deposito : 6 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2018

N. 02269/2018 REG.RIC.

N. 01827/2018 REG.PROV.CAU.

N. 02269/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2269 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da


Italiana Petroli S.p.A. (già TotalErg S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A M, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in N al piazzale Pisacane;

nei confronti

Med Oil &
Gas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Setaro, Marco Carleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in N alla via Cervantes n. 55/5;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

della delibera n. 131 dell’8 maggio 2018, a firma del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, avente ad oggetto l’approvazione del disciplinare della procedura integrativa ristretta per l’aggiudicazione della concessione demaniale marittima di un’area di mq 787 sita al Molo Beverello del Porto di N per l’esercizio di un deposito SIF con impianto di rifornimento di gasolio dei mezzi che effettuano il collegamento con le isole del Golfo di N;

di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso e segnatamente: dell’avviso pubblico n. 4345 del 10 maggio 2018, come rettificato con avviso del 31 maggio successivo;
della nota del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 5936 del 31 maggio 2018;
della nota del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale del 31 maggio 2018 n. 5972;
della nota del Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo n. 5970, in pari data;

quanto ai motivi aggiunti, depositati il 15 novembre 2018:

della delibera n. 297 del 15 ottobre 2018 del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale avente ad oggetto l’approvazione del disciplinare della procedura integrativa ristretta alle società Italiana Petroli S.p.a. e Med Oil &
Gas S.r.l. per l’aggiudicazione della concessione demaniale marittima di un’area di mq 787 sita al Molo Beverello del Porto di N per l’esercizio di un deposito SIF con impianto di rifornimento di gasolio dei mezzi nautici che effettuano il collegamento con le isole del Golfo di N;

di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso e, segnatamente, dell’avviso pubblico del 22 ottobre 2018;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e della Med Oil &
Gas S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 la dott.ssa V I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- con ordinanza n. 1005 del 6 luglio 2018, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla Italiana Petroli con ricorso depositato in data 6 giugno 2018, disponendo il riesame, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, dei provvedimenti impugnati, alla luce dei rilievi articolati nel ricorso medesimo, e fissando l’udienza pubblica del 12 giugno 2019 per la trattazione del merito;

- l’Autorità, quindi, con delibera n. 297, in data 15 ottobre 2018, avente ad oggetto « Porto di N - Molo Beverello - area antistante l’edificio denominato “ex Ala Littorio” e parte dello stesso - beni demaniali marittimi costituenti un impianto di distribuzione carburanti con serbatoi interrati ed un locale uso ufficio - procedura di comparazione istanze TotalErg S.p.A. (oggi denominata Italiana Petroli S.p.A.) e Med Oil Gas S.r.l. - Ordinanza TAR Campania Sez. Settima n. 1005/2018 sul ricorso numero RG 2269 del 2018 proposto da Italiana Petroli S.p.A. », ha approvato una nuova procedura integrativa ristretta alle due società concorrenti, volta all’aggiudicazione del bene demaniale marittimo in parola per una durata di anni otto;

Rilevato che:

- la ricorrente Italiana Petroli S.p.A. ha impugnato la predetta delibera n. 297/2018 con motivi aggiunti, depositati il 15 novembre 2018;

- anche con riferimento a tale nuova determinazione, la ricorrente si duole, tra l’altro:

a) della mancata previsione di requisiti di idoneità tecnico-organizzativa e di esperienza delle aspiranti concessionarie, in asserita violazione dell’art. 37 cod. nav. e dell’art. 18 della legge n. 84/1994, anche alla luce del fatto che la controinteressata Med Oil &
Gas risulta « inattiva » e di proprietà di due società di consulenza, una delle quali (socia al 96%) in liquidazione (cfr. estratto dal Registro delle Imprese del 6 novembre 2018);

b) della imposizione di un prezzo massimo di vendita del gasolio, in asserita violazione della intervenuta liberalizzazione del settore, e dei relativi criteri di determinazione;

c) della omessa preventiva acquisizione del parere del Comitato di gestione portuale, di cui all’art. 8, co. 3, lett. m), della legge n. 84/1994;

Ritenuto che:

- le censure allegate dalla ricorrente necessitano di un più approfondito scrutinio nel merito, rivelando – a un primo esame, tipico della presente fase cautelare – la sussistenza di elementi di fumus boni iuris nei motivi aggiunti in esame;

- nelle more della pronuncia di merito, si rende pertanto opportuno – anche a tutela dell’interesse pubblico alla individuazione della migliore offerta – accogliere l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti, in conseguenza fissando per la trattazione del merito della causa l’udienza pubblica del 13 marzo 2019 (anziché quella del 12 giugno 2019, come stabilito con la precedente ordinanza n. 1005/2018);

- la complessità delle questioni affrontate sorregge la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

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