TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-11-14, n. 201913095
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Testo completo
Pubblicato il 14/11/2019
N. 13095/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05804/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5804 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, presso il cui studio in Roma, via dei Barbieri 6, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
quanto al ricorso introduttivo:
della graduatoria dei candidati ammessi alle prove orali del concorso per esame a 500 posti di notaio bandito con Decreto Dirigenziale del 21.04.2016, pubblicata in data 15 febbraio 2018, nella parte in cui il ricorrente non risulta tra gli ammessi alle prove orali;
del verbale n. 125 del 24 marzo 2017 con allegata scheda di valutazione standard della commissione esaminatrice, nella parte in cui ha ritenuto inidoneo il candidato ai fini della partecipazione dello stesso alle prove orali del concorso; per quanto di ragione, dei verbali n. 8 - 12 della commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di notaio D.M. 21.04.2016 contenenti le determinazioni dei criteri generali di correzione degli elaborati; per quanto occorrer possa, di tutti gli altri verbali della commissione esaminatrice, sconosciuti al ricorrente; nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto consequenziale, successivo, presupposto o comunque collegato e/o connesso, ancorché non cognito al ricorrente;
e, quanto ai motivi aggiunti,
per l’annullamento:
- della graduatoria dei candidati vincitori del concorso, per esame, a 500 posti di notaio bandito con decreto dirigenziale del 21.04.2016, approvata con decreto del 15 febbraio 2019 e pubblicata in data 19 febbraio 2019, nella parte in cui il ricorrente non risulta tra i vincitori;
- del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria del 15 febbraio 2019, pubblicato in data 19 febbraio 2019;
- dei verbali redatti dalla commissione esaminatrice in data 11 e 12 febbraio 2019, con acclusa la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove del concorso, non conosciuti e richiamati nel suddetto decreto del Ministro della giustizia del 15 febbraio 2019;
- della relazione del Presidente della commissione del concorso depositata in data 12 febbraio 2019, non conosciuta e richiamata nel suddetto decreto del ministro della giustizia del 15 febbraio;
- del provvedimento del 18 febbraio 2019 con il quale il Ministero ha disposto la pubblicazione della graduatoria dei vincitori unitamente all'elenco delle sedi sul sito web del Ministero della giustizia, pubblicato in data 19 febbraio 2019;
- nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto consequenziale, successivo, presupposto o comunque collegato e/o connesso, ancorché non cognito al ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il dottor -OMISSIS-, premesso di aver partecipato al concorso per esame a 500 posti di notaio, indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile del 21 aprile 2016, impugna, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, il provvedimento di mancata ammissione alle prove orali del concorso medesimo.
Espone, in fatto, di essere stato dichiarato “ non idoneo ” dalla Commissione esaminatrice all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati, giudicati complessivamente insufficienti.
Ciò premesso, deduce le seguenti censure:
1) 1. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 e 11, COMMI 3, 4, 5, 6, 7, D. LGS. N. 166/2006 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, PALESE ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ARBITRARIETA’, CONTRADDITTORIETA’ RILEVABILE ICTU OCULI.
Il ricorrente sostiene che il fatto che la Commissione abbia proceduto alla lettura di tutti e tre i compiti dimostrerebbe che nei primi due non sono stati ravvisati vizi integranti nullità o grave insufficienza.
Tale dato contrasterebbe con il giudizio finale di insufficienza complessiva espresso nei suoi confronti.
2. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 e 11 D. LGS. N. 166/2006 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, PALESE ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ARBITRARIETA’, CONTRADDITTORIETA’, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OMOGENEITA’ DEI CRITERI DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI IN CONCRETO APPLICATI DALLA COMMISSIONE.
Il ricorrente afferma testualmente di voler “ Nel merito , [..] contesta [re] - in quanto viziate – tutte le valutazioni espresse dalla Commissione sugli elaborati … ” da lui redatti.
Con il ricorso per motivi aggiunti, infine, il dottor -OMISSIS- ha censurato la graduatoria finale i medesimi vizi già articolati avverso il provvedimento di mancata ammissione alle prove orali.
Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ne ha domandato la reiezione nel merito.
I controinteressati evocati non si sono costituiti in giudizio.
Alla pubblica udienza del 6 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Come esposto in narrativa, il dottor -OMISSIS- non è stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso notarile, per essere stato dichiarato non idoneo a conclusione della disamina delle sue prove scritte.
In particolare, pur avendo ottenuto un giudizio relativo alle prime due prove scritte (rispettivamente, atto “ inter vivos ” di diritto commerciale e “ inter vivos ” di diritto civile) tale da non precludere alla commissione esaminatrice di passare alla lettura del terzo elaborato (atto mortis causa), ha poi riportato un giudizio di complessiva insufficienza ai sensi dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 166/06.
Prima di passare all’esame delle singole doglianze è utile riportare le ragioni delle valutazioni negative degli elaborati del ricorrente, che risultano così espresse:
“ punto 11. La Commissione rileva, ai sensi dell’art. 11, comma 6, D.Lgs. 166/2006, che l’elaborato mortis causa è insufficiente per la non corretta tecnica notarile nella redazione dell’atto, in quanto non si menziona la lettura della traduzione in lingua inglese da parte