TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-09-02, n. 202402942
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Testo completo
Pubblicato il 02/09/2024
N. 02942/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01892/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Mediterraneo S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Giurdanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, domiciliata in AT, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
Comune di Lipari, Europrogetti & Finanza S.p.A. in Liquidazione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento dell'Ufficio Patti Territoriali Isole Eolie n. 26 del 31 luglio 2019 (doc. 1), recante “Provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni L. 662/96”, conosciuto in data 12 agosto 2019, nella parte in cui l'Ufficio resistente, nell'approvare il programma di investimenti del Consorzio Mediterraneo (progetto n. PTA 24/46), ha quantificato in soli € 83.756,00 le spese ammissibili, disponendo il recupero della complessiva somma di € 27.206,75 (ossia € 25.939,44, oltre a interessi per € 1.267,31);
2) della successiva e conseguente nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 315096 del 12 agosto 2019 (doc. 2), di presa d'atto dell'approvazione definitiva del progetto con saldo negativo (di cui al precedente provvedimento impugnato), con la quale si è dichiarato e ribadito l'obbligo per il ricorrente di restituire, entro 60 giorni, la somma complessiva di € 27.206,75;
3) della relazione finale redatta dall'istituto convenzionato per l'istruttoria, Europrogetti & Finanza S.p.a. prot. n. 6364 del 15 novembre 2006 (doc. 3);
4) ove occorra e per quanto di ragione, degli allegati (prospetto riepilogativo dell'investimento in ordinario, prospetto calcolo contributo e prospetto calcolo interessi al TUR) al provvedimento sub 1);
5) della comunicazione dell'Ufficio Patti Territoriali di avvio del procedimento di rideterminazione del contributo (prot. n. 7 dell'8 aprile 2019 – doc. 6);
6) della successiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento prot. n. 22 del 13 giugno 2019 (doc. 8);
7) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto n. 2580 del 17 ottobre 2001, di asserita concessione provvisoria del contributo al Consorzio Mediterraneo;
8) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.
nonché per l'accertamento
dell'obbligo delle amministrazioni resistenti di riconoscere l'intero importo di € 122.042,47 per il contributo in questione
e per la conseguente condanna
delle stesse amministrazioni resistenti al pagamento, in favore del ricorrente Consorzio, della somma residua di € 12.347,03, corrispondente alla differenza tra la spesa sostenuta e rendicontata (€ 122.042,47) e la somma liquidata a titolo di anticipazione (€ 109.695,44);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Consorzio Mediterraneo S.C.R.L. il 10/11/2021:
per l'annullamento
- della cartella di pagamento n. 097 2020 01054518 77 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per conto del Ministero dello Sviluppo economico, trasmessa a mezzo pec al ricorrente in data 27 settembre 2021, e del ruolo n. 2020/002103 alla stessa incorporato;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 giugno 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto n 26 del 31 luglio 2019 l’Ufficio Patti Territoriali Isole Eolie ha approvato in via definitiva il programma di investimenti presentato dal Consorzio ricorrente, riferito all’unità produttiva ubicata nel Comune di Lipari.
Preso atto degli esiti della relazione sullo stato finale del programma di investimenti predisposta in data 15 novembre 2006 dal soggetto convenzionato Europrogetti & Finanza s.p.a., l’Ufficio ha rideterminato il contributo concesso in via provvisoria in misura pari ad € 121.883,86 ritenendo ammissibili le spese per un minor importo quantificato in € 83.756,00.
Tenuto conto che in data 7 settembre 2005 la Cassa Depositi e Prestiti aveva provveduto al pagamento di un acconto, pari ad € 109.695,44, del contributo provvisoriamente concesso, l’amministrazione ha disposto, altresì, il recupero delle maggiori somme erogate, pari a € 25.939,44, oltre interessi.
2. Con ricorso ritualmente proposto il Consorzio ricorrente ha impugnato il suddetto decreto ed ha chiesto altresì che l’amministrazione sia condannata al pagamento, in suo favore della somma residua di € 12.347,03, corrispondente alla differenza tra la spesa sostenuta e la somma liquidata a titolo di acconto.
Parte ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
I. Violazione e falsa applicazione del disciplinare sui compiti gestionali e le responsabilità del soggetto responsabile di Patto Territoriale e dei relativi allegati – Violazione delle previsioni del D.M. 320(2000 – Violazione e falsa applicazione del D.M. 527/1995 e della relativa circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza manifesta, nonché per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. ex. art. 97 Cost. – Illegittimità della mancata ammissione delle spese contestate.
Il provvedimento impugnato non sarebbe supportato da idonea motivazione limitandosi a rinviare acriticamente al contenuto della relazione sullo stato finale predisposta da Europrogetti & Finanza s.p.a.
Il grave difetto di motivazione in cui è incorsa l’amministrazione non sarebbe colmato neanche dalle motivazioni, del tutto erronee e generiche, contenute nella suddetta relazione con la quale la banca convenzionata ha ritenuto non ammissibili le spese per le attività di segreteria e di gestione del progetto, pari ad € 38.286,47, in quanto le stesse sarebbero “riferibili ad attività compiute presso gli uffici di Roma del Consorzio”, ovvero in area non rientrante tra quelle di cui all’allegato I alla circolare n. 234363/1997.
Assume il ricorrente che la richiamata circolare è applicabile al procedimento in esame solo in quanto compatibile con la normativa di riferimento e, in particolare, con la L. 662/1996, con il D.M. 320/1995 e con il regolamento di cui al D.M. 527/1995.
Nel caso di specie, in relazione alle spese per il personale, l’amministrazione avrebbe dovuto fare riferimento al “Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d’area e del Soggetto responsabile di patto territoriale” approvato ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 320 del 31 luglio 2000.
Una corretta lettura della circolare non