TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-08-08, n. 202313203

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-08-08, n. 202313203
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313203
Data del deposito : 8 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2023

N. 13203/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06698/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6698 del 2016, proposto da
Polisportiva Città Futura ” s.s.d. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G G e D I, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Francesco Orestano, 21;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato U G, con domicilio fisico presso l’avvocatura dell’Ente in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

nota 18274 dell’11.03.2016 avente ad oggetto: inefficacia SCIA per accertamento di conformità prot. CM/32683 dell’12.05.2015 – A.D. Polisportiva " Città Futura " s.s.d. a r.l. - impianto sportivo via dell'Arcadia 108


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso avviato alla notifica il 9.5.2016 e depositato presso la segreteria di questo Tribunale il successivo 7 giugno, parte ricorrente impugnava la nota prot. n. CM/18274 dell’11.3.2016 con cui l’ispettorato edilizio del Municipio VIII di Roma Capitale dichiarava l’inefficacia della SCIA per accertamento di conformità prot. n. CM/32683 del 12.5.2015 presentata dalla ricorrente e concernente lavori svolti sull’impianto sportivo di via dell’Arcadia n. 108, Roma, nonché la presupposta nota prot. EA634/2016 dell'8.2.2016 del Dipartimento capitolino Promozione Sport e Qualità della Vita

Essa esponeva di essere concessionaria dell'impianto sportivo comunale sito in via dell'Arcadia 100-108 sul quale, in forza di autorizzazione rilasciata dal Commissario Delegato per i Campionati Mondiali di nuoto Roma 2009, sarebbero stati eseguiti diversi interventi migliorativi e ristrutturativi.

Per quanto concerne, più da vicino, gli interventi oggetto del presente contenzioso, rappresentava la ricorrente di aver depositato, presso gli anzidetti uffici municipali una SCIA in data 12.5.2015, con la quale veniva segnalata la necessità di apportare una " variante in corso d'opera della distribuzione interna senza aumento della Superficie Utile Lorda " oltre a " modifiche parziali delle sistemazioni esterne per ragioni funzionali e modifica del muro di cinta con riduzione delle sue dimensioni, del suo peso e posa di nuovi pannelli in grigliato keller ".

I lavori venivano ultimati il 21.12.2015, come da certificato di collaudo finale depositato presso l’amministrazione.

Con successiva SCIA presentata il 28.12.2015, veniva comunicato l’imminente avvio di attività di ristorazione all'interno dell'impianto sportivo in concessione.

Con nota prot. n. 12668 del 23.2.2016, però, l’ispettorato edilizio municipale comunicava l'avvio del procedimento di dichiarazione di inefficacia della SCIA avente ad oggetto l’avvio dell’attività commerciale ritenendo le opere realizzate difformi da quanto progettato ed approvato, con conseguente irregolarità edilizia della struttura destinata ad attività di somministrazione, concedendo alla ricorrente termine di dieci giorni per controdedurre e presentare documentazione a corredo.

Il Municipio VIII, però, non ritenendo sufficiente la documentazione prodotta, comunicava, il 6.3.2016, di rimanere ancora in attesa della documentazione atta a comprovare la legittimità di quanto realizzato, assegnando un’ulteriore termine di 10 giorni, in pendenza del quale, tuttavia, veniva emanato il provvedimento, datato 11.3.2016, con cui veniva dichiarata inefficace la SCIA in variante, ritenendo priva di titolo la realizzazione di una struttura bar ristorante in luogo di un bar sala multimediale e la difformità dello stato ante operam rappresentato nell’elaborato grafico a corredo della SCIA con quanto fatto oggetto di provvedimento di autorizzazione prot 3650/RM2009 del 17.09.2008, e successiva integrazione prot 6004/RM2009 del 12-06-2009 del Commissario Delegato per i Mondiali di Nuoto Roma 2009.

Così premesso in ordine agli antecedenti procedimentali della vicenda contenziosa in questione, la ricorrente passava ad illustrare l’iter autorizzativo dei lavori svolti, rappresentando che:

- con provvedimento di autorizzazione del 17.9.2008 prot. n. 3650/RM2009, in seguito integrato con il provvedimento prot. n. 6004/RM 2009 del 12.6.2009, il commissario Delegato per i Campionati Mondiali di nuoto Roma 2009 assentiva, in virtù dei poteri conferitigli con l'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri 29.12.2005, n. 3489, la realizzazione di un progetto, che su un'area complessiva di circa 15.000 mq, prevedeva la realizzazione di un Centro polisportivo complesso con palestre, piscina, palazzetto, campi all'aperto, servizi commerciali e sanitari, il tutto per una spesa prevista di 5 milioni di Euro finanziati dall’Istituto per il Credito Sportivo previo rilascio di garanzia fideiussoria da parte del comune di Roma;

- nel 2011 detto ente locale comunicava alla Polisportiva ricorrente – e per conoscenza all’ Unità tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio, frattanto subentrata nelle competenze del Commissario Straordinario ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3854 del 3.3.2010 – che l’importo massimo della fideiussione riconoscibile non avrebbe potuto superare i 2 milioni di Euro;

- al fine di adeguare il progetto al mutato quadro economico, la ricorrente avanzava alla Presidenza del Consiglio - Unità tecnica di Missione, con nota prot. n. 710/12/SEGR/2011 del 6.2.2012, istanza per l'approvazione dei progetti riguardanti lo stralcio funzionale del progetto inizialmente proposto, ricevendo l’assenso dell’Unità tecnica citata con nota prot. 8722/RM2009 del 17.4.2012, con la quale veniva altresì attestata la conformità delle nuove opere al progetto generale già autorizzato con i provvedimenti n. 3650/RM2009 e n. 6004/RM2009;

- a seguito del sequestro del cantiere, i lavori riprendevano rendendosi necessaria una variante ai progetti già autorizzati per risolvere alcune problematiche inerenti il muro di cinta del complesso e, a tale scopo, la ricorrente depositava la SCIA del 12.5.2015 poi dichiarata inefficace con il provvedimento impugnato con il presente ricorso.

Tutto quanto sopra premesso in fatto, la ricorrente passava poi ad illustrare le censure rivolte avverso i provvedimenti gravati.

Con la prima, essa contestava la violazione delle garanzie procedimentali che, per legge, devono essere assicurate al privato presentatore di un’istanza nell’ambito del procedimento volto alla definizione della medesima.

Più nello specifico, la ricorrente contestava che, a fronte di una SCIA ‘commerciale’ avanzata il 28.12.2015 l’amministrazione abbia emanato il provvedimento avversato con il quale veniva dichiarata, dopo quasi un anno, l’inefficacia di un’altra SCIA presentata il 12.5.2015 per opere in variante ai progetti assentiti.

Col secondo motivo, veniva censurata l’asserita violazione delle norme legittimanti l’esercizio del potere di riesame sugli effetti giuridici dell’attività edilizia compiuta sulla scorta della SCIA del 12.5.2015.

In dettaglio, la Polisportiva ricorrente lamentava l’assenza dei presupposti in fatto legittimanti il provvedimento di declaratoria di inefficacia assunto dall’amministrazione capitolina, sostenendo la conformità delle opere svolte ai progetti presentati ed autorizzati dapprima dal commissario delegato e poi anche dall’Unità di missione della Presidenza del Consiglio subentrata a quest’ultimo, sicché la situazione di fatto antecedente allo svolgimento delle opere non sarebbe stata falsamente rappresentata dai tecnici della ricorrente ma, viceversa, sarebbe pienamente conforme ai titoli autorizzati formatisi nel corso del tempo.

Inoltre, i lavori eseguiti dalla ricorrente in forza della SCIA presentata il 12.5.2015 si sarebbero già conclusi con il collaudo finale e l’emissione del certificato di fine lavori, sicché, anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato sarebbe tardivo.

Con il terzo mezzo di impugnazione veniva lamentata l’insufficiente istruttoria svolta dall’amministrazione procedente, che non avrebbe adeguatamente valutato la corrispondenza tra il progetto presentato a corredo della SCIA del 12.5.2015 e quelli allegati allo stralcio richiesto all’Unità tecnica di missione della Presidenza del Consiglio e da essa autorizzati con nota prot. 8722/RM2009 del 17.4.2012, come risulterebbe anche da dichiarazione del tecnico incaricato dalla predetta unità tecnica che aveva assistito al collaudo tecnico-amministrativo della struttura svoltosi il 29.10.2015.

Col quarto motivo veniva censurato il travisamento dei presupposti in fatto del provvedimento impugnato, lamentando la valutazione erronea che, delle opere eseguite, il Dipartimento Promozione Sport e Qualità della Vita di Roma Capitale avrebbe reso non considerando che le medesime erano state regolarmente abilitate dall’unico soggetto competente, ossia l’Unità tecnica di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrata nelle attività del commissario delegato per i Mondiali di nuoto del 2009.

Infine, con il quinto motivo, parte ricorrente si doleva dell’incompetenza delle autorità municipali e dipartimentali capitoline a dichiarare l’inefficacia della SCIA in questione, essendo competente ad esprimersi sul punto esclusivamente la citata Unità tecnica.

Si costituiva in giudizio Roma Capitale.

In prossimità dell’udienza di merito, l’amministrazione resistente depositava in atti documentazione mentre, con memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a., essa prendeva esplicitamente posizione sui fatti di causa.

In via di fatto, Roma Capitale osservava che, dall’esame dei progetti assentiti dal commissario delegato, risultava la realizzazione di un “ bar-sala multimediale ” mentre nei fatti, con i lavori eseguiti, la struttura veniva munita di un “bar-ristorante”, con conseguente mutamento della destinazione d’uso di parte della stessa non evidenziato nell’istanza e nella relazione tecnica che corredavano il progetto di stralcio sottoposto ad assenso dell’Unità tecnica di missione in data 5.12.2012, ma risultante esclusivamente da una delle planimetrie allegate al suddetto progetto, evidenza questa, peraltro, a giudizio di Roma Capitale neppure immediatamente evincibile dall’esame delle planimetrie in questione.

Proseguiva Roma Capitale esponendo come, al fine di sanare il mutamento d’uso apportato ad uno degli spazi della struttura in questione (da ‘bar-sala multimediale’ a ‘bar-ristorante’), la ricorrente abbia avanzato la SCIA per accertamento di conformità prot. n. 32683 del 12.05.2015, così ammettendo, sempre secondo la prospettazione di parte resistente, di aver realizzato un cambio di destinazione d’uso non consentito alla luce dei progetti già autorizzati.

In diritto, l’amministrazione capitolina contestava la fondatezza dei motivi di ricorso e, sulla scorta della propria asserita competenza (affermata in ragione del venir meno delle competenze in materia urbanistico-edilizia esercitate dal commissario delegato per i Mondiali di nuoto del 2009) eccepiva quanto segue.

Innanzitutto, secondo Roma Capitale, la SCIA per accertamento di conformità avanzata dalla ricorrente sarebbe stata carente dei presupposti individuati dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001.

Ciò perché l’opera di cui si chiedeva la regolarizzazione (il già citato mutamento d’uso da ‘bar-sala multimediale’ in ‘bar-ristorante’), avrebbe costituito intervento non realizzabile sulla scorta di semplice SCIA/DIA ma necessitante di titolo abilitativo espresso e, quindi, autorizzabile in sanatoria ricorrendo alla diversa procedura prevista dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

Inoltre – sulla scorta di pregresse statuizioni giurisprudenziali inclini a ravvisare, nel caso di mancato riscontro esplicito ad un’istanza presentata ai sensi dell’art. 37 d.P.R. N. 380/2001, un’ipotesi di silenzio-rigetto al pari di quanto espressamente previsto dall’art. 36 del citato d.P.R. – parte resistente lamentava l’inammissibilità delle contestazioni mosse avverso la nota del Municipio VIII prot. n. 18274 del 11.03.2016 giacché sulla medesima, sempre secondo l’ente locale evocato in giudizio, si sarebbe formato un provvedimento tacito di reiezione non tempestivamente impugnato dalla ricorrente.

Ancora, Roma Capitale confermava la fondatezza e la legittimità del diniego dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, ritenendo la medesima carente del presupposto della doppia conformità alla normativa urbanistico-edilizia richiesto dalla citata norma.

Come già premesso, infatti, secondo l’amministrazione capitolina il progetto originariamente autorizzato prevedeva la realizzazione di un locale ‘bar-sala multimediale’ e di un locale ‘spogliatoio-calcetto’, poi mutati in ‘bar-ristorante’ e locale di servizio di quest’ultimo, in violazione dei titoli abilitativi rilasciati dal commissario delegato per i Mondiali di nuoto del 2009.

Replicava parte ricorrente sostenendo la fondatezza dei motivi di ricorso originariamente dispiegati e insistendo, in particolar modo, sulla competenza dell’Unità tecnica di missione subentrata al commissario delegato ad autorizzare interventi a stralcio dei programmi edilizi già precedentemente abilitati dal commissario e sulla conformità delle opere eseguite dalla medesima ai progetti approvati da detta struttura organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’udienza pubblica del 19.7.2023, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il presente gravame, la società sportiva ricorrente articola diversi mezzi di censura contro la determinazione dirigenziale con cui il Municipio VIII di Roma Capitale, in riscontro alla SCIA presentata, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, in data 12.5.2015 per sanare “ varianti in corso d’opera della distribuzione interna senza aumento della superficie utile lorda, modifiche parziali delle sistemazioni esterne per ragioni funzionali e modifica del muro di cinta con riduzione delle sue dimensioni, del suo peso e posa di nuovi pannelli in grigliato keller ”, ne ha dichiarato l’inefficacia ritenendo, in conclusione, insussistente il requisito della ‘doppia conformità in relazione all’edificio ‘bar-ristorante’ (la cui previgente destinazione d’uso, in base ai titoli autorizzativi rilasciati, era di ‘bar-sala multimediale’), nonché in relazione ai 4 campi da paddle (essendo stato originariamente assentito, in luogo di questo, un campo da calcetto) e all’edificio spogliatoio (in origine pertinenziale al campo di calcetto e, a seguito delle modifiche esecutive compiute dalla ricorrente, divenuto a servizio dell’edificio ristorante e dei campi da paddle).

A parere della polisportiva ricorrente, invece, la dedotta doppia conformità sussisterebbe in quanto le opere anzidette sarebbero state assentite dall’Unità tecnica di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con nota prot. n. 8722 del 17.4.2012, avrebbe attestato la conformità delle medesime (incluse nel progetto stralcio trasmesso alla citata Unità tecnica dalla ricorrente il 6.2.2012) al progetto generale autorizzato dal Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” con provvedimento di autorizzazione prot. n. 3650/RM2009 del 17.9.2008 e successiva integrazione prot. n. 6004/RM2009 del 12.6.2009).

Preliminarmente, ritiene il Collegio opportuno svolgere una premessa in ordine al quadro normativo all’interno del quale si svolgono le vicende amministrative oggetto del presente contenzioso.

E’ noto come, per effetto dell’art. 5 del d.l. 7.9.2001, n. 343 (contenente “ Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile ”), conv. in l. 9.11.2001, n. 401, al novero degli eventi di protezione civile al ricorrere dei quali, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 225/1992, il Presidente del Consiglio dei Ministri può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, per la cui attuazione avvalersi anche di commissari delegati, novero originariamente limitato alle “ calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari ”, ha aggiunto “ altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio ” precisando altresì, all’art.

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