TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-12-19, n. 202423025

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-12-19, n. 202423025
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202423025
Data del deposito : 19 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2024

N. 23025/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08932/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8932 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Caricaterra, Annarita D'Ercole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Annarita D'Ercole in 00195, viale Carso, 14;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, emanato dal Ministro dell'Interno in data 19.03.2019 e notificato in data 27.04.2019, con il quale è stata rigettata l'istanza inoltrata per ottenere la concessione della cittadinanza ex art. 9 comma 1 lettera F) della L. 91/92, presentata dal ricorrente in data 29.11.2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 novembre 2024 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 7 luglio 2019 e ritualmente notificato l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, domandandone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione depositando documenti.

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 29 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

L’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso il 19 marzo 2019 e notificato il 27 aprile 2019 con cui gli è stato negato il riconoscimento della cittadinanza italiana in seguito a domanda depositata il 29 novembre 2011.

Sul punto il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.

Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all’interno della comunità nazionale, in quanto il conferimento dello status civitatis comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche –

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