TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-04-26, n. 202401277
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2024
N. 01277/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01453/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A R e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cantù, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F T e F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ats Insubria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Cantù n. 84 del 28 giugno 2019, notificata in pari data;
del presupposto verbale di sopralluogo n. 142/2019/VIG-CO dell'ATS Insubria, Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie - U.O.C. Accreditamento e Controllo Sociosanitario del 25 giugno 2019 e della presupposta nota di ATS Insubria, Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie - U.O.C. Accreditamento e Controllo Sociosanitario del 26 giugno 2019;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale od a qualunque titolo connesso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
dei medesimi atti sopra individuati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cantù;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo la associazione in epigrafe individuata impugnava la ordinanza del 28 giugno 2019 pel tramite della quale il Comune di Cantù:
- richiamava il sopralluogo effettuato in data 25 giugno 2019 dai Carabinieri di Milano, Nucleo Anti Sofisticazioni e Salute, unitamente all’ATS dell’Insubria, presso i locali in uso alla ricorrente, e la nota del successivo 26 giugno 2019 di essa ATS, inviata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como definita, ove si dava conto dell’avvenuto acclaramento dello svolgimento sine titulo , da parte della ricorrente, di attività socio sanitaria nei riguardi di 14 anziani;
- rimarcava, in particolare, l’accertata presenza nelle due unità abitative (via -OMISSIS-, nn. 7 e 10), di 10 anziani non autosufficienti a cui venivano somministrati farmaci da parte di personale non qualificato;
- disponeva, indi, ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 – “ a tutela della salute pubblica con particolare riferimento alla salute e sicurezza delle categorie fragili attualmente ospitate e/o ospitande, presso la struttura ” la sospensione immediata di ogni attività socio sanitaria priva di autorizzazione, provvedendo alla ricollocazione degli ospiti “ in condizione di fragilità sociosanitaria ” presso la “ propria abituale dimora o dei propri familiari o in altra struttura idonea ed autorizzata ”.
A mezzi di gravame essenzialmente si deduceva:
- violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 50 t.u.e.l.; eccesso di potere per assenza dei presupposti, difetto di motivazione, carenza d’istruttoria travisamento dei fatti, sviamento dalla causa tipica, stante la carenza assoluta dei presupposti contemplati dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/00, di nessuna emergenza sanitaria o per l’igiene pubblica essendo a parlarsi nella fattispecie;
- impossibilità ed illiceità dell’oggetto; violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento ed illogicità manifesta, stante la pretermissione delle guarentigie procedimentali e la erronea individuazione del legittimato passivo dell’ordine di “sgombero” dei locali e di riallocazione degli anziani.
Il gravame era, altresì, corredato da apposita domanda risarcitoria dei danni ritratti a cagione della censurata azione provvedimentale.
Con successivo atto recante motivi aggiunti, la ricorrente deduceva:
- nullita’ per difetto assoluto di attribuzione; incompetenza; nullita’ degli atti presupposti; violazione di legge in relazione agli artt. 57, 142, 244, 245, 246, 359, 360, 364, 369, 369 bis, 370, 407 c.p.p. e art. 13 l. n. 689/1981; eccesso di potere per carenza e falsita’ dei presupposti; violazione del giusto procedimento; carenza di potere; sviamento, stante la illegittimità del controllo espletato su delega della Autorità giudiziaria ai Carabinieri e al personale dell’ATS;
- violazione di legge in relazione all’art. 3, co. 2, l.r. n. 3/2008; travisamento dei fatti; violazione del giusto procedimento; arbitrarieta’; carenza di motivazione; difetto d’istruttoria, stante il mancato accertamento della effettiva connotazione in termini di “anziani non autosufficienti” degli ospiti della struttura e, in ogni caso, tenuto conto della natura sociale ed assistenziale, e non sanitaria, delle prestazioni erogate dalla associazione ricorrente che, in tal senso, non avrebbe abbisognato di alcun “ idoneo titolo autorizzativo ”;
- violazione di legge in relazione all’art. 50 t.u.e.l. ed all’art. 15 l.r. 3/2008; eccesso di potere per carenza dei presupposti; violazione del principio di proporzionalita’; irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, atteso che la sospensione sarebbe stata disposta sine die , in violazione dei principi generali in tema di necessario carattere provvisorio di provvedimenti inibitori della specie di quello che ne occupa.
Si costituiva il Comune di Cantù, instando per la inammissibilità, improcedibilità e, comunque, per la reiezione della domanda caducatoria e di quella risarcitoria.
Illustrate le rispettive posizioni con scritti conclusionali e di replica, la causa veniva al fine introitata per la decisione all’esito della udienza del 15 marzo 2024, tenutasi da remoto.
Il ricorso è in parte improcedibile –per quanto attiene alla domanda di annullamento- e in parte infondato, per ciò che afferisce alla domanda risarcitoria.
E, invero, subito dopo la adozione della gravata ordinanza:
- l’Associazione appellante inviava a tutti i parenti degli ospiti e alle amministrazioni coinvolte nota 26.7.2019, con la quale comunicava l’immediata cessazione di ogni attività di assistenza ed invitava a voler prelevare gli anziani ospitati;
- tutti gli ospiti della struttura,