TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-05-10, n. 202301097
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Testo completo
Pubblicato il 10/05/2023
N. 01097/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Washington, n. 98;
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. 168583 datato 29 novembre 2018, emesso dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi recante revoca dell'abilitazione al servizio telematico Entratel;
di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il sig. -OMISSIS-, iscritto nell’albo dei dottori e ragionieri commercialisti, impugna il provvedimento in epigrafe indicato con cui l’Agenzia delle entrate ha revocato l’abilitazione al servizio telematico Entratel di cui era titolare e gli ha, conseguentemente, inibito la possibilità di rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Agenzia delle entrate.
La Sezione, con ordinanza n. 250 del 27 febbraio 2019, ha respinto la domanda cautelare.
Nel corso del giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha depositato memorie insistendo nelle proprie conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza tenutasi in data 28 marzo 2023.
Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dell’art. 25 del d.m. n. 164 del 1999 non avendo l’Amministrazione, a dire del ricorrente, rispettato il termine procedimentale di carattere dilatorio previsto da tale norma, termine intercorrente fra il giorno di comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento e quello di emissione del provvedimento finale.
Questa censura è strettamente collegata con altra censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, nel quale il ricorrente lamenta di non essere stato messo nelle condizioni di effettuare una efficace partecipazione procedimentale. Nel secondo motivo di ricorso, l’interessato deduce anche la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, posto che, a suo dire, il provvedimento impugnato non sarebbe supportato da adeguata motivazione.
Con