TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2018-05-11, n. 201800156

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2018-05-11, n. 201800156
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201800156
Data del deposito : 11 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2018

N. 00156/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00105/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2018, proposto da
G B, F M, M T, rappresentati e difesi dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F B R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del decreto del Direttore Centrale n. 47 del 24 maggio 2017 emesso dall'Amministrazione resistente avente ad oggetto “ concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 466 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere cat. D, da assegnare alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Indizione concorso e approvazione relativo bando ”;

- del bando di concorso pubblico n.17601 del 27 giugno 2017, per titoli ed esami, a n. 466 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D da assegnare agli Enti del S.S.R. del F.V.G. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 48 del 27 giugno 2017;

- della graduatoria dei partecipanti al test preselettivo nonché del calendario di convocazione alla successiva prova scritta del suddetto concorso pubblico, pubblicati con medesimo atto sul sito istituzionale in data 22 febbraio 2018, nella parte in cui i ricorrenti non risultano collocati tra gli idonei;

- della documentazione di concorso distribuita ai candidati nella parte in cui essa risulta non tutelare l'anonimato in sede concorsuale e, dunque, appare atta a sostanziare la violazione del principio di segretezza della prova;

- di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse dei ricorrenti a partecipare al suddetto concorso;

- nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione degli odierni ricorrenti alla partecipazione alla successiva prova del concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. I ricorrenti espongono di avere partecipato, con esito negativo, alla prova preselettiva tenutasi il 20 febbraio 2018 nell’ambito del concorso pubblico, indetto con decreto del Direttore Centrale dell’E.G.A.S. n. 47 del 2017, per il reclutamento di 466 infermieri, profilo contrattuale “D”, da assegnare agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Censurano gli atti della procedura e, in merito alla prova sostenuta, contestano la violazione del principio dell’anonimato, affermando che, al termine del test preselettivo, sarebbe stato possibile identificare i concorrenti, in modo da consentire, ancorché in via puramente ipotetica, l’alterazione postuma delle schede contenenti le risposte specificamente riferibili a ciascun candidato.

In relazione a tale profilo, viene proposto ricorso sulla base del seguente unico motivo:

- violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex artt. 3, 4, 34 e 97 Cost;
violazione e falsa applicazione dell'art. 14 D.P.R. n. 487 del 1994;
violazione e/o falsa applicazione del principio dell’anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti;
eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà ed illogicità manifeste, irragionevolezza, travisamento e sviamento della causa tipica
.

Si sostiene, in particolare, che la commissione esaminatrice, nello svolgimento della preselezione, non si sarebbe attenuta agli obblighi di tutela dell’anonimato e della segretezza. Ad ogni candidato, infatti, sarebbe stato chiesto di inserire nella scheda anagrafica il codice a barre, attribuitogli con lo scopo di agevolarne l’identificazione al termine della procedura procedura. Il medesimo codice, tuttavia, sarebbe stato apposto anche sulla scheda contenente le risposte alle domande proposte nel corso della prova e, in tal modo, ne avrebbe consentito l’immediato abbinamento con il nominativo trascritto nella scheda anagrafica.

Concludono le parti ricorrenti, affermando che le schede anagrafiche (integrate mediante l’apposizione del predetto codice a barre) non sarebbero state sigillate in busta chiusa, ma si sarebbero invece trovate nella libera disponibilità dei membri della commissione esaminatrice, anche nel corso delle operazioni di correzione della prova preselettiva. La correzione si sarebbe quindi svolta riguardo ad elaborati i cui autori avrebbero potuto essere agevolmente riconosciuti, ciò che si sarebbe potuto realizzare riconciliando le schede anagrafiche dei concorrenti con i rispettivi elaborati, attraverso l’uso dei codici a barre: questi, nella logica delle parti ricorrenti, avrebbero di fatto assunto una funzione, pur impropria, analoga a quella dei segni identificativi.

A conforto di tale prospettazione, sono stati evocati alcuni precedenti giurisprudenziali, tutti riconducibili all’indirizzo espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nelle sentenze nn. 26, 27 e 28 del 2013, nelle quali si è precisato (peraltro nel contesto dei test di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato) che, qualora si possa risalire anche in astratto al questionario del singolo candidato, a prescindere dalla concreta dimostrazione che ciò possa avere prodotto delle distorsioni nelle valutazione, tanto sarebbe sufficiente a determinare l’illegittimità della prova o, in ogni caso, dei provvedimenti che ne hanno predisposto le modalità di svolgimento (così, inoltre, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 563 del 2016, in riferimento a prove svoltesi nell’ambito di un concorso per l’accesso ad un pubblico impiego).

2. Si è costituito l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (E.G.A.S.), il quale ha contestato nel merito l’unica censura svolta dalle parti ricorrenti, documentando che in nessuna fase del test preselettivo, oggetto del presente giudizio, risulterebbe violato il principio dell’anonimato e che sarebbe stata quindi preclusa l’individuazione degli autori dei singoli elaborati, così da scongiurare qualsiasi indebita alterazione a carico della genuinità della prova.

3. Ritiene il Collegio che il ricorso risulti manifestamente infondato in riferimento alla ricostruzione fattuale posta alla base dell’odierna impugnativa, e che esso, pertanto, vada respinto.

Le parti ricorrenti, con l’unico motivo di censura, contestano l’esito del test preselettivo, facendo leva su asserite violazioni della regola dell’anonimato, le quali si sarebbero verificate nel corso della prova.

In merito, va subito rilevato che (come evidenziato dall’Amministrazione resistente) le operazioni di correzione, affidate, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso (all. 3 del ricorso introduttivo), alla ditta Seletek s.r.l., sono state sviluppate con l’ausilio di sistemi totalmente automatizzati, garantendo, in tal modo, l’anonimato dei singoli concorrenti, sicché non pare che possa essere fondatamente prospettata, sotto questo profilo, una qualsiasi alterazione a carico della valutazione degli elaborati.

La documentazione prodotta consente inoltre di comprovare che le schede anagrafiche, riportanti il codice a barre apposto dai singoli candidati (dalla cui astratta conoscibilità andrebbe desunta, secondo la logica dell’impugnativa, la violazione della regola dell’anonimato), venivano correttamente ritirate prima della consegna dei questionari, in linea con quanto stabilito dalla commissione esaminatrice nella riunione del 9 gennaio 2018 (all. 1, p. 9, deposito di parte E.G.A.S. del 30 aprile 2018).

Del ritiro delle suddette schede anagrafiche, avvenuto, come detto, precedentemente alla consegna dei questionari, viene fornita piena attestazione nel verbale n. 10, del 20 febbraio 2018, (all. 2), relativo allo svolgimento delle prove nelle varie sedi di esame.

Nel successivo verbale n. 11, del 21 febbraio 2018 (all. 3), afferente alle operazioni di valutazione dei test preselettivi, la commissione esaminatrice precisava che gli elaborati erano stati a sottoposti a correzione automatica, mediante procedure informatizzate, in seguito alle quali veniva infine redatta la graduatoria in forma anonima.

Solo dopo la chiusura di tali operazioni, venivano da ultimo aperti i plichi contenenti le schede anagrafiche riferibili ai candidati (cfr. ancora verbale 11, all. 3), rimasti anonimi e inconoscibili fino all’esaurimento della correzione e alla formalizzazione dei relativi risultati.

Conseguentemente, alla luce delle circostanze trascritte nei verbali, redatti dalla commissione esaminatrice, risulta che:

- le schede anagrafiche sono state ritirate prima della consegna dei questionari;

- le suddette schede anagrafiche sono state racchiuse entro plichi sigillati e firmati sui lembi dai componenti della commissione e dai segretari verbalizzanti presenti;

- i plichi venivano tenuti distinti da quelli contenenti gli elaborati;

- gli elaborati, che riportavano il codice a barre apposto dai singoli candidati, venivano raccolti nelle singole sedi di esame e conservati in separati plichi, sigillati e firmati;

- la correzione si è svolta in forma automatica ed anonima;

- la graduatoria è stata compilata (in forma anonima) all’esito della correzione;

- le buste contenenti le schede anagrafiche riconducibili a ciascun concorrente sono state aperte soltanto dopo la chiusura della correzione e la formazione della graduatoria.

Sulla base di tali evidenze documentali, puntualmente riferibili alle circostanze registrate nei verbali redatti dalla commissione esaminatrice, la cui veridicità deve essere invero presunta fino a querela di falso, si deve in conclusione osservare che, differentemente da quanto ipotizzato dalle parti ricorrenti, le modalità di svolgimento della prova preselettiva hanno sistematicamente garantito l’anonimato dei candidati, precludendo, almeno sino alla definitiva formalizzazione dei risultati, l’individuazione degli autori dei singoli elaborati.

Ne deriva, pertanto, la palese infondatezza dell’impugnazione sotto l’unico profilo prospettato, con conseguente reiezione del ricorso, dovendosi escludere, per le considerazioni anzidette, qualsiasi alterazione, ancorché potenziale, dell’esito della prova preselettiva sostenuta dalle parti ricorrenti e da queste censurata.

Le spese possono essere comunque compensate, tenendo conto della particolare natura delle posizioni dedotte ed altresì considerando che la ricostruzione delle operazioni concorsuali, sopra delineata, è potuta emergere soltanto sulla base delle ultime produzioni documentali, eseguite dalla parte resistente in prossimità dell’udienza.

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