TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-02-15, n. 202400584
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Pubblicato il 15/02/2024
N. 00584/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01384/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. G Stti, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
del provvedimento amministrativo di rigetto della istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari n° -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS-;nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2024 il dott. G P D N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1384 dell’anno 2020, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di aver chiesto, in data -OMISSIS-, mediante assicurata postale n° -OMISSIS-, la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di lavoro, godendo dei requisiti previsti dell’art. 6, comma 5 del D. Lgs n° 286/98;
- che l’Amministrazione adottava il provvedimento in epigrafe.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza di smaltimento straordinario del 14 febbraio 2024, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere, atteso che il rigetto è motivato sull’assunto che parte della documentazione fosse falsa poiché il ricorrente di fatto non abitava nella via -OMISSIS- e che dalla banca dati INPS ed Agenzia delle Entrate veniva appurato che lo straniero non aveva mai svolto attività lavorativa;invece, il ricorrente è stato assunto dapprima dalla -OMISSIS- con sede -OMISSIS- a far data dal 29-10-2019 con contratto a tempo determinato come da buste-paga del 31-10-2019 ed altra del 30-12-2019;la residenza non è stata verificata positivamente poiché medio tempore il ricorrente si è trasferito -OMISSIS- essendo stato assunto dalla -OMISSIS-.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Il diniego è motivato sulla base della falsità della documentazione e delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente. Come si evince dal provvedimento impugnato, “ l’immobile indicato dallo straniero come luogo di residenza è risultato occupato da un altro nucleo familiare. Inoltre mediante accertamenti effettuati nella banca dati INPS e Agenzia delle Entrate è stato appurato che lo straniero non ha mai svolto alcuna attività lavorativa ”. Inoltre, sempre dal provvedimento impugnato si evince che l’Amministrazione ha provato a dare al ricorrente la comunicazione “ ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge nr. 241/90, con nota inviata al richiedente tramite raccomandata postale nr. -OMISSIS-nel luogo di residenza, ma ritornata al mittente per “destinatario sconosciuto”;che il medesimo provvedimento veniva affisso all'Albo Pretorio del Comune di -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 143 e.p.c., dal 14.08.2019 al 02.09.2019 ”;infine, si afferma che “ più volte si è cercato senza esito di rintracciare il cittadino straniero in argomento, sia mediante telefonata all'utenza telefonica dal medesimo fornita, sia con accertamenti presso l'immobile indicato come domicilio nell’istanza ”.
Tale motivazione deve ritenersi senz’altro idonea a sufficiente a giustificare il diniego: per giurisprudenza costante, anche di questa Sezione, “ L'utilizzo di documentazione contraffatta è sufficiente a motivare il diniego di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno. Tale principio, sia pure affermato soprattutto in relazione a falsificazioni concernenti il rapporto di lavoro presupposto ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, è applicabile a qualsiasi ipotesi di contraffazione concernente i presupposti del titolo ” (Cons. Stato, sez. III, n. 8369/2023;in senso analogo, tra le tante, Tar Lombardia, Brescia, sez. 647/2023;Tar Sicilia, Palermo, sez. III, n. 2551/2022).
Né potevano pretendersi dall’Amministrazione accertamenti e verifiche ulteriori rispetto a quelle eseguite: se, come affermato nel ricorso, il ricorrente aveva successivamente cambiato residenza, aveva l’onere di comunicarlo alla Questura.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.