TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza cautelare 2015-04-24, n. 201501795

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza cautelare 2015-04-24, n. 201501795
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201501795
Data del deposito : 24 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03097/2015 REG.RIC.

N. 01795/2015 REG.PROV.CAU.

N. 03097/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3097 del 2015, proposto da:


D M, rappresentato e difeso dall'avv. L S, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Anna Carrozzo in Roma, Via L. Gastinelli, n. 171;


contro

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 16.12.2014 avente ad oggetto l’individuazione della competenza di un Paese dell'Unione europea diverso dall'Italia a disporre sulla richiesta di protezione internazionale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che, allo stato degli atti ed all’esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta, non emergono profili di fondatezza della domanda cautelare proposta, tenuto conto della apparente idoneità della motivazione dell’atto impugnato a suffragare la decisione assunta dall’Amministrazione e considerato che non assume rilievo la contestata mancata convocazione dello straniero al colloquio;

Ritenuto di dover respingere l’istanza cautelare siccome proposta e stimato di poter compensare le spese della fase cautelare;

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