TAR Bologna, sez. II, sentenza 2014-12-09, n. 201401194

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2014-12-09, n. 201401194
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201401194
Data del deposito : 9 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01321/2007 REG.RIC.

N. 01194/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01321/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dagli avv. A C e S G, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, Via Santo Stefano n. 50;

contro

Comune di Rimini, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M A F, con domicilio eletto presso l’avv. C R, con studio in Bologna, Strada Maggiore n. 31;

per l'annullamento

del provvedimento in data 8/7/2007, con il quale l’amministrazione comunale di Rimini ha dichiarato la irricevibilità della domanda di definizione dell'illecito edilizio presentata dall’odierno ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota depositata in atti a mezzo fax 1l 18/11/2014, con la quale entrambe le parti congiuntamente dichiarano essere venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, con richiesta di pronuncia di improcedibilità del ricorso a spese compensate.

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame è chiesto l’annullamento della determinazione in data 8/7/2007, con il quale l’amministrazione comunale di Rimini ha dichiarato la irricevibilità della domanda di definizione dell'illecito edilizio presentata dall’odierno ricorrente.

Il Collegio ritiene di dovere prendere atto di quanto congiuntamente comunicato dalle parti in ordine al venire meno di ogni loro interesse alla prosecuzione del giudizio e, pertanto, dichiara il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate, sussistendone giusti motivi, anche in relazione alla richiesta delle parti in tal senso.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi