TAR Milano, sez. III, sentenza 2010-06-03, n. 201001739

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2010-06-03, n. 201001739
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201001739
Data del deposito : 3 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00919/2006 REG.RIC.

N. 01739/2010 REG.SEN.

N. 00919/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 919 del 2006, proposto da:
DI MATTEO ANNA MARIA, rappresentata e difesa dall'avv. M C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, via A. Sciesa n. 5;

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. M R S, A F, R M, E F, I M, A L, P C, A M P e D S, domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura Civica in Milano, via Andreani n. 10;

per l'annullamento

del provvedimento, notificato in data 6 febbraio 2006 di esclusione dalla graduatoria definitiva- dom. 75/73 4^ bando integrativo di concorso 2002 per l’assegnazione di alloggi ERP.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/04/2010 il dott. Stefano Celeste Cozzi;

Uditi l'avv. M. Cossandi per la ricorrente e l’avv. P. Cozzi per il Comune di Milano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

La ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Milano ha decretato la sua esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, relativa al 4^ bando integrativo di concorso 2002, per non aver comprovato il possesso dei necessari requisiti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano per opporsi all’accoglimento del gravame.

Nel corso della pubblica udienza, tenutasi in data 16 aprile 2010, è comparsa personalmente parte ricorrente la quale ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, ed ha formulato contestuale richiesta di compensazione delle spese di giudizio.

Non resta dunque al Collegio che prendere atto di quanto sopra e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Ragioni di equità depongono per la compensazione delle spese di lite.

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