TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-06-20, n. 201400639

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-06-20, n. 201400639
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400639
Data del deposito : 20 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00166/2014 REG.RIC.

N. 00639/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00166/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2014, proposto da:
G B, rappresentata e difesa dall'avv. G L, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Questura di Ancona e Ministero dell'Interno, n.c.;

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto sull'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata in data 29/04/2013 con identificativo n. 061274796443.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, cittadina extracomunitaria di origine pachistana, ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata alla Questura di Ancona in data 29 aprile 2013, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione per violazione dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 2 della legge n. 241/1990, nonché la declaratoria dell’obbligo della Questura di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Nessuno si è costituito per il Ministero dell’Interno intimato.

Alla camera di consiglio del 22 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento seppur con le precisazioni che seguono.

2.1. Preliminarmente, il Collegio intende affermare la giurisdizione di questo Tribunale sulla controversia in esame.

Ed invero, pur essendo indubitabile che, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, la giurisdizione sulle controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè di altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare spetta al giudice ordinario, tuttavia non si esclude la possibilità che l’Amministrazione, ove valuti negativamente l’istanza dell’interessato, rilasci, sulla base di ulteriori presupposti, il permesso di soggiorno ad altro titolo (nei procedimenti in questione è possibile, infatti, la conversione dell’istanza e il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o altra causa).

Conseguentemente, pur non ignorando il Collegio che la domanda giudiziale avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto non è ammissibile qualora il giudice amministrativo difetti della giurisdizione sul rapporto sostanziale sottostante, nel caso di specie non può negarsi l’ammissibilità del proposto ricorso proprio alla luce delle considerazioni innanzi espresse, ossia tenendo conto della possibilità che il procedimento sfoci nell’adozione di un provvedimento di diverso contenuto, rispetto al quale sussiste la giurisdizione di questo giudice (in termini T.A.R. Marche 5 luglio 2013, n. 543).

2.2. Nel merito si osserva che l’art. 2 della legge n. 241/1990 stabilisce che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dalla legge o dal regolamento.

L’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 prevede, in generale, un termine di venti giorni, dalla presentazione dell'istanza, per il rilascio o il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno in presenza dei relativi requisiti.

Alla data di proposizione dell’odierno gravame e nonostante il sollecito dell’11 febbraio 2013, la Questura di Ancona non ha tutt’ora provveduto.

Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda dell’interessata e con ordine alla stessa di provvedere, qualora non abbia già adempiuto nelle more della decisione del ricorso.

3. Le spese del giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiarità della questione giuridica concernente la giurisdizione.

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