TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-04-04, n. 202300841
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Pubblicato il 04/04/2023
N. 00841/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2015, proposto da
M V e P V, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, piazza del Duomo, 20;
contro
Comune di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Luciano Manara, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 9024 del 17.2.2015 notificato il 19.2.2015 (doc. 1) di diniego di accertamento di conformità adottato dal Comune di Lecco;
- ove occorrer possa della comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990, prot. 76761 del Comune di Lecco (doc. 2).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. M V e la signora P V sono rispettivamente usufruttuario e nuda proprietaria di una unità immobiliare ad uso residenziale, posta al secondo piano di un edificio sito in via Berthé n. 8 nel Comune di Lecco.
In data 3.12.2014 il sig. V presentava all’Amministrazione di Lecco domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia o “TUE”) con riguardo ad una serie di opere eseguite nell’appartamento, consistenti nella modifica della falda del tetto, realizzazione di un bagno, formazione di gronda, apertura di finestra e modifica della dimensione delle finestre del soggiorno.
Al termine del procedimento avviato su tale domanda, il Comune adottava il provvedimento del 17.2.2015 con il quale negava il permesso di costruire in sanatoria.
Contro il citato atto di diniego era proposto il ricorso in epigrafe, affidato a due motivi.
Si costituiva in giudizio il Comune di Lecco, concludendo per il rigetto del gravame.
In corso di causa si costituivano in giudizio, per entrambe le parti processuali, nuovi difensori in sostituzione di quelli originari.
Alla pubblica udienza del 21.3.2023 la causa era discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Nel primo mezzo di gravame gli esponenti lamentano la violazione dell’art. 36 del TUE e dell’art. 3.2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Lecco (PGT, vale a dire lo strumento urbanistico generale del Comune ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge regionale – LR - n. 12/2005).
1.1 Sul punto occorre evidenziare che il sig. V presentava in data 3.12.2014 richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del TUE, norma disciplinante il c.d. accertamento di conformità.
Secondo l’art. 36, come noto, è possibile l’accertamento di conformità – e quindi la sanatoria dell’abuso – se l’intervento realizzato è « conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento di realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda » (c.d. doppia conformità).
Nel provvedimento di diniego impugnato (cfr. il doc. 1 dei ricorrenti ed anche il corrispondente preavviso di diniego ex art. 10 bis , doc. 2 dei ricorrenti) il Comune ha ritenuto l’intervento non sanabile giacché non conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento di presentazione della domanda (3.12.2014).
In particolare l’edificio degli esponenti, in base al Piano Regolatore Generale (PRG) vigente il 3.12.2014, si colloca in zona RG-A Categoria 2, disciplinata dagli articoli 21.1.13 e 23.1 delle norme di attuazione (NTA), che vietano aumenti del volume effettivo – Ve (cfr. il doc. 5 ed i documenti n. 13 e n. 14 del resistente).
Nel caso di specie è stato realizzato un incremento di volume attraverso la modifica della falda del tetto e l’ampliamento di un bagno (cfr. l’istanza di sanatoria, doc. 4 dei ricorrenti).
Si evidenzia ancora che la concessione edilizia dell’unità abitativa di cui è causa, rilasciata dal Sindaco di Lecco il 6.10.1978, vietava di realizzare sopralzi della quota di gronda della copertura del bagno (cfr. il doc. 3 dei ricorrenti).
Anche nel gravame si ammette l’avvenuto incremento volumetrico rispetto al titolo originario di circa 2 metri cubi (si veda pag. 3 del ricorso).
Parimenti, la relazione redatta dal tecnico del sig. V, contenente le osservazioni al preavviso di rigetto del Comune, ammette l’avvenuto incremento volumetrico da 956,44 metri cubi a 958,36 metri cubi, oltre all’aumento dell’altezza dell’edificio di circa 55 centimetri (cfr. il doc. 7 del resistente).