TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-12-22, n. 202013882

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-12-22, n. 202013882
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202013882
Data del deposito : 22 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2020

N. 13882/2020 REG.PROV.COLL.

N. 06358/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6358 del 2019, proposto da
Stars S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. C C, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Gracchi, 209;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento sanzionatorio adottato nell’adunanza del 17 aprile 2019, notificato a mezzo pec il 2 maggio 2019, a definizione del procedimento nr. PS /11231, con il quale: a) con riferimento alla pratica descritta sub. A) “non completa esecuzione in un numero significativo di casi, degli ordini di acquisto ricevuti on line per il tramite del sito cui talora ha fatto seguito l'annullamento dell'ordine (da parte del consumatore) connotato da procedura di rimborso del corrispettivo versato che hanno registrato ritardi rispetto ai termini di cui al codice del consumo”, ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 euro;
b) con riferimento alla pratica descritta sub. B) “assenza sul sito del professionista ovvero nelle condizioni generali di contratto ivi riportate, del modulo per l'esercizio del diritto di recesso nonché la previsione di ingiustificati oneri per la comunicazione della volontà di avvalersi del medesimo diritto”, ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non a conoscenza della parte istante.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice, nell'udienza del giorno 16 dicembre 2020, la dott.ssa L M, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 D.L. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe Stars S.r.l. ha impugnato il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 17 aprile 2019, reso a definizione del procedimento nr. PS / 11231, con il quale l’Autorità ha accertato le seguenti due pratiche scorrette: A) “non completa esecuzione in un numero significativo di casi, degli ordini di acquisto ricevuti on line per il tramite del sito cui talora ha fatto seguito l’annullamento dell’ordine (da parte del consumatore) connotato da procedura di rimborso del corrispettivo versato che hanno registrato ritardi rispetto ai termini di cui al codice del consumo”, per la quale ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000;
B) “assenza sul sito del professionista ovvero nelle condizioni generali di contratto ivi riportate, del modulo per l’esercizio del diritto di recesso nonché la previsione di ingiustificati oneri per la comunicazione della volontà di avvalersi del medesimo diritto”, per la quale ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.000.

L’AGCM si è costituita in giudizio per resistere al gravame.

Con ordinanza n. 4134 del 19 giugno 2019 è stata respinta l’istanza cautelare per assenza di pregiudizio grave e irreparabile.

In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie conclusive;
la ricorrente ha, altresì, chiesto il passaggio in decisione sugli scritti.

All’udienza del 16 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato è stato avviato dall’AGCM in data 29 novembre 2018, a seguito di 4 segnalazioni da parte di consumatori, pervenute fra giugno 2018 e novembre 2018, che lamentavano la mancata consegna di prodotti acquistati nonché l’omissione del rimborso del corrispettivo versato a fronte dell’annullamento dell’ordine o dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.

In particolare, come riportato nel provvedimento:

- in data 25 giugno 2018 un consumatore aveva acquistato un televisore attraverso il sito del professionista;
l’ordine sarebbe dovuto essere evaso entro 12 giorni lavorativi;
la società, tuttavia, ha dapprima comunicato al consumatore di dover procedere ad un nuovo ordine (in quanto il televisore, a detta del professionista, sarebbe arrivato danneggiato presso i magazzini di Stars S.r.l.) con nuova consegna nei giorni dal 16 al 20 luglio 2018;
in data 16 luglio 2018 il professionista avrebbe suggerito al consumatore di procedere al recesso in quanto il prodotto non sarebbe stato più ordinabile (nonostante sul sito web lo stesso modello risultasse disponibile per una quantità di 13 pezzi). La dichiarazione di recesso e relativa richiesta di rimborso è stata inviata dal segnalante (e ricevuta dal professionista) in data 16 luglio 2018: tuttavia, a far data 31 luglio 2018, il segnalante non avrebbe ricevuto alcun rimborso;

- in data 29 giugno 2018 un consumatore acquistava una lavasciuga, con consegna prevista in data 11 luglio 2018. Il 9 luglio 2018 il consumatore veniva informato del fatto che, a causa di un “ ritardo ”, l’ordine sarebbe stato evaso il 20 luglio 2018. L’ordine è stato annullato dal segnalante (con richiesta di relativo rimborso) e, alla data del 6 agosto 2018, il consumatore non aveva ancora ricevuto alcun rimborso;

- in data 29 marzo 2018 un consumatore acquistava un televisore che veniva recapitato - in data 7 aprile 2018 - danneggiato e non funzionante. Il professionista, contattato dal segnalante, informava quest’ultimo che la sostituzione del prodotto non sarebbe potuta avvenire in quanto non vi era disponibilità di un prodotto analogo. In data 4 giugno 2018 il consumatore veniva informato della possibilità di ottenere il rimborso dell’importo versato (€ 178). Tuttavia, ancora al 4 settembre 2018, e “ nonostante innumerevoli contatti e solleciti, mancate risposte e vane promesse dal commerciante ”, l’importo non era stato rimborsato al segnalante;

- in data 28 agosto 2018 un consumatore aveva acquistato un televisore attraverso il sito web del professionista;
dopo circa una settimana dall’ordine, non essendo ancora stato consegnato il prodotto, il segnalante contattava il professionista il quale riferiva che erano ancora necessari, per la consegna, dai 7 ai 14 giorni lavorativi. Dal momento che il segnalante aveva esigenza in tempi rapidi del televisore, in data 4 settembre 2018 decideva di esercitare il diritto di recesso, ma la mattina successiva, “ contrariamente alle disposizioni ” il televisore veniva consegnato. Il consumatore riferisce di non aver neppure aperto il pacco imballato e di aver provato immediatamente a contattare la società (sia telefonicamente che per e-mail ) senza tuttavia ricevere alcuna risposta. Solo in data 10 settembre 2018, “ dopo numerosi tentativi ”, il consumatore riusciva a contattare il professionista, il quale avrebbe garantito che la società avrebbe inviato un corriere per il ritiro del televisore in data 12 settembre 2018. Tuttavia, in tale data nessun corriere sarebbe giunto a ritirare il televisore.

Perveniva, poi, all’Autorità una ulteriore segnalazione, successiva alla comunicazione di avvio del procedimento:

- in data 5 novembre 2018 un consumatore aveva acquistato un televisore attraverso il sito web del professionista per un importo di e 340 (pagato con carta di credito). L’ordine era stato confermato da Stars S.r.l. ma in data 19 novembre 2018 il professionista, dopo aver comunicato l’impossibilità di procedere a detta fornitura, concordava col cliente la sostituzione del prodotto con un differente modello. Non essendo Stars S.r.l. in grado di adempiere alla spedizione “ in tempi certi e credibili, visto anche il perdurare dei rinvii adducendo varie motivazioni ”, in data 4 dicembre 2018 il segnalante richiedeva il rimborso (a mezzo PEC);
quest’ultimo veniva effettuato in data 7 dicembre 2018.

L’Autorità, dalle evidenze raccolte nel corso dell’istruttoria e con specifico riferimento all’esercizio commerciale 2018, ha rilevato che 1.931 ordini regolarmente pagati dai consumatori, corrispondenti al 20% degli ordini totali ricevuti, non erano stati correttamente onorati dal professionista.

Di questi, gli ordini non evasi per mancata consegna da parte del professionista, ma non espressamente annullati dai consumatori, erano pari a 1.158, numero che corrisponde al 12,2% degli ordini totali ricevuti nel 2018 da Stars S.r.l..

Inoltre l’Autorità ha rilevato che nel periodo al quale si riferiscono le segnalazioni (giugno – settembre 2018) il professionista aveva ricevuto 321 richieste di rimborso e che vi era stata un’impennata improvvisa nel numero di ordini annullati (per i quali era necessario corrispondere un rimborso) proprio a partire da giugno 2018, ossia a ridosso della chiusura estiva delle attività aziendali.

Sulla base dei dati riferiti l’Autorità ha concluso che tale condotta si caratterizza come una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo.

Afferma l’AGCM che i consumatori solitamente basano la loro scelta commerciale, oltre che sul prezzo, anche sulla presentazione del prodotto prescelto come “disponibile” e, pertanto, consegnabile attraverso la semplice spedizione. Ne deriva che l’assenza di specifiche indicazioni, sul sito del professionista, in merito all’eventuale indisponibilità dei prodotti offerti on line risulterebbero idonee ad indurre in errore il consumatore, il quale sarà indotto ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Solo una volta appurata l’indisponibilità del bene, o la sua ritardata consegna rispetto a tempi inizialmente fissati dal professionista, il consumatore è costretto ad annullare l’ordine (e/o a risolvere il contratto), ottenendo il rimborso del corrispettivo versato per l’acquisto online con ritardi anche significativi.

Secondo l’Autorità si tratterebbe di una condotta che fa leva sulla posizione di debolezza nella quale vengono a trovarsi i consumatori in ragione delle asimmetrie informative che caratterizzano lo strumento utilizzato per la conclusione del contratto di acquisto.

L’AGCM ha, poi, accertato una seconda pratica scorretta, consistente nella mancanza sul sito web del modulo per l’esercizio del diritto di recesso, ovvero nella previsione di modalità costose di comunicazione della volontà di avvalersi del medesimo diritto, ossia a mezzo racc. A.R., in relazione alla quale ha dato atto, però, che il professionista ha comunicato, con memoria del 10 dicembre 2018, di aver già provveduto a modificare il proprio sito internet : i) da un lato, attraverso l’inserimento di un modulo per l’esercizio del diritto di recesso, così da agevolare il consumatore che intenda recedere dal contratto;
ii) dall’altro, prevedendo – ed indicandolo chiaramente - che l’eventuale recesso può essere eseguito, senza alcun costo aggiuntivo, mediante “ qualsiasi dichiarazione esplicita dalla quale possa desumersi l'intenzione di esercitare questo diritto (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica )”.

Ciò posto l’AGCM ha ritenuto la suddetta condotta, finchè è stata posta in essere, in contrasto con gli artt. 49, comma 1, lettera h) e 56, comma 1, del Codice del Consumo.

2. La ricorrente contesta le valutazioni dell’AGCM formulando i motivi di seguito sintetizzati.

1) Eccesso di potere nella forma sintomatica del difetto di istruttoria, dello straripamento di potere;
violazione del principio di determinatezza delle contestazioni;
violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa della ricorrente;
violazione del principio di tipicità dell’illecito sanzionato;
violazione dell’onere della prova.

Il provvedimento sarebbe affetto da grave travisamento dei fatti in quanto l’AGCM non avrebbe analizzato le causali degli annullamenti, spesso dipendenti dal legittimo ripensamento del consumatore dopo l’acquisto, ditalchè la pesante sanzione che ne è conseguita sarebbe stata irrogata in totale difetto di istruttoria. L’Autorità avrebbe apoditticamente ritenuto che l’operato della società, nei 4 casi di cui alle uniche 4 segnalazioni, fosse sintomatico di un reiterato modus operandi con riguardo alla generalità degli ordini ricevuti, tanto da affermare una responsabilità del professionista in tutte le altre ipotesi di ordini “non evasi”.

Inoltre l’Autorità non avrebbe considerato che, secondo quanto previsto dal Codice del Consumo, il professionista è chiamato a rimborsare il consumatore sia in conseguenza del recesso da costui legittimamente manifestato per mancato gradimento del bene - ipotesi nella quale l’art. 56 Codice del Consumo impone il rimborso entro il termine di 14 gg. -, sia a causa della risoluzione del contratto ex art. 130 dello stesso Codice per mancata conformità del bene a causa di vizi di fabbrica o di danneggiamenti subiti in sede di consegna, nel qual caso la norma parla di “congruo termine” senza indicazione di una specifica e predeterminata scadenza di rimborso.

Si tratterebbe di fattispecie aventi presupposti e modalità di adempimento profondamente differenti, nella quali l’obbligazione restitutoria che sorge a carico del professionista è prevalentemente svincolata da una sua responsabilità.

Quindi sarebbe frutto di eccesso di potere da un lato l’aver ritenuto che il ritardo nel rimborso fosse una pratica generalizzata e, dall'altro, l’aver determinato in 22 giorni il ritardo medio dei rimborsi da parte della Stars rispetto al termine previsto per legge, considerata la diversa consistenza dello stesso a seconda della differente fattispecie concretizzatasi.

Quanto alla pratica sub A .

2) Eccesso di potere nella forma sintomatica dello sviamento di potere, della carenza di istruttoria, del travisamento dei fatti;
irragionevolezza manifesta del provvedimento adottato;
difetto o insufficiente motivazione.

L’Autorità, al punto 14 del provvedimento, afferma che, nell’anno 2018, la società ha ricevuto 9.436 ordini, ne ha eseguiti regolarmente 7.505, ne sono stati annullati dai consumatori 773, sì da residuare “1.158 ordini non evasi per mancata consegna da parte del professionista, non trattandosi di ordini espressamente annullati dal consumatore”;
al punto 29 afferma che “con specifico riferimento all’esercizio commerciale 2018 emerge che 1.931 ordini regolarmente pagati dai consumatori non siano stati correttamente onorati dal professionista”.

A fronte dei riferiti dati la ricorrente afferma di aver dimostrato, nel corso del procedimento che: a) in 343 casi non si era perfezionato il contratto a causa del mancato pagamento a parte del consumatore del corrispettivo dell'acquisto;
b) nelle restanti 1.588 ipotesi l’annullamento (ed il rimborso) erano dipesi dalla libera scelta del consumatore, non ascrivibile alla condotta della società, né in fase precontrattuale né in fase di esecuzione dell’ordine;
c) in tutti i casi il consumatore era stato comunque totalmente rimborsato.

3) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed irragionevolezza manifesta circa le segnalazioni poste a base del procedimento;
violazione degli artt. 56 e 130 Codice del Consumo;
violazione degli artt. 24 e 25 lett. d) del Codice del Consumo;
errata valutazione delle circostanze di fatto e dei presupposti di diritto contenuti nelle norme.

Secondo la ricorrente le spiegazioni fornite nel corso dell’istruttoria a proposito delle 4 segnalazioni avrebbero dovuto convincere l’Autorità che nell’operato della società non fosse ravvisabile alcun profilo di scorrettezza e/o aggressività.

Inoltre la ricorrente denuncia che l’Autorità non avrebbe fornito elementi idonei a qualificare la condotta della società come aggressiva non avendo dimostrato che, con tale condotta, Stars abbia inciso sul procedimento di formazione della volontà contrattuale, né che l’abbia condizionata nella successiva fase di esecuzione.

Quanto alla pratica sub B .

4) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed irragionevolezza manifesta;
sviamento di potere e mancanza di motivazione.

La ricorrente lamenta che, anche in questo caso, l’AGCM non avrebbe accertato alcuna ipotesi nella quale la riferita mancanza del modulo di recesso contrattuale avrebbe di fatto causato un indebito ostacolo o una eccessiva difficoltà al consumatore nell’esercizio del diritto di recesso, tanto che, anche nelle segnalazioni pervenute all’Autorità, il consumatore non ha mai lamentato un ostacolo e/o limitazione all’esercizio del recesso. Né l’Autorità avrebbe preso nella debita considerazione il fatto che Stars ha prontamente integrato il proprio sito, inserendo anche i moduli indicati.

Quanto alla sanzione .

5) Eccesso di potere nella forma sintomatica del difetto di istruttoria e carenza/inadeguatezza della motivazione;
violazione di legge;
violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione;
violazione degli artt. 15 e 31 L. 287/’90.

L’Autorità avrebbe errato anche nel calcolare la sanzione per ciascuna condotta, non avendo rispettato i parametri di legge, soprattutto in ordine alla stima della gravità delle condotte.

Inoltre non avrebbe dimostrato che le pratiche in questione abbiano avuto effetti concreti sui consumatori e non avrebbe tenuto conto dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione.

3. Le censure formulate in ricorso vanno esaminate in modo congiunto per ciascuna delle condotte sanzionate.

4. Quanto alla condotta sub A, l’Autorità riferisce, nella parte descrittiva del provvedimento che, a supporto della correttezza delle proprie condotte, il professionista ha osservato di aver eseguito 613 rimborsi (per 659 prodotti complessivi) nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2018, la quasi totalità dei quali non avrebbe dato luogo ad alcun problema, sì da doversi ritenere un numero del tutto ragionevole (“quasi fisiologico”, a detta della Parte) le poche segnalazioni ricevute dall’Autorità e presenti in atti.

Aggiunge che, con specifico riferimento alla fase del rimborso del corrispettivo versato dal consumatore, la Parte ha evidenziato che il consistente numero di ordini ricevuti nel periodo di riferimento delle segnalazioni (circa 3.000 tra giugno e settembre 2018) avrebbe concorso a causare, unitamente al periodo estivo nonché a difficoltà contingenti, “un lieve ritardo nella restituzione delle somme rispetto ai ristretti termini imposti dal codice del consumo”.

Proprio l’avvenuto rimborso dei segnalanti, a detta della Parte, consentirebbe di escludere la possibilità di configurare una pratica commerciale scorretta ascrivibile a Stars S.r.l., posto che non vi sarebbe “mai stato alcun ostacolo alla consegna della merce o al rimborso del prezzo frapposto dalla venditrice, essendo invece emerso che i ritardi lamentati sono dipesi esclusivamente da problematiche più che altro legate a danneggiamenti occorsi ai beni in fase di consegna o da momentanee difficolta della STARS a effettuare i rimborsi entro gli stretti termini previsti dalla legge”.

Nell’esprimere le proprie valutazioni l’AGCM afferma che “la Parte non ha fornito alcuna spiegazione in merito alle mancate consegne di prodotti già ordinati online dai consumatori, mentre ha attribuito i rimborsi effettuati con ritardo (rispetto ai termini fissati dal Codice del Consumo) principalmente all’elevato numero di ordini che avrebbe caratterizzato i mesi estivi”.

4.1. Osserva il Collegio che i disservizi nella consegna dei prodotti acquistati on line e i ritardati rimborsi sono circostanze di fatto che la ricorrente non contesta ma, delle quali, fornisce una spiegazione che renderebbe tali accadimenti non sintomatici di una pratica aggressiva;
la ricorrente obietta di aver comunque fornito il massimo supporto ai clienti, proponendo la sostituzione del prodotto non più disponibile o pervenuto danneggiato, ovvero sollecitando essa stessa l’esercizio del diritto di recesso, ovvero disponendo il ritiro del prodotto, comunque consegnato nonostante l’avvenuta cancellazione dell’ordine da parte del cliente.

Dall’esame della documentazione versata in atti dalla stessa ricorrente ( mail di contestazione dei clienti allegate al doc. 6), è agevole verificare che, al di là delle spiegazioni fornite dalla ricorrente sulle singole ipotesi, i clienti hanno effettivamente risentito notevoli disagi sia dalla mancata consegna dei prodotti, sia dal ritardo con cui hanno ricevuto i rimborsi.

In proposito deve ricordarsi che la giurisprudenza da tempo ha precisato, con argomentazioni ampiamente condivisibili, che, ai sensi degli artt. 24 e 26 del Codice del Consumo, ai fini della configurabilità dell'illecito del professionista, non occorre individuare un concreto pregiudizio delle ragioni dei consumatori, in quanto è la stessa potenzialità lesiva, al fine di evitare anche solo in astratto condizionamenti e/o orientamenti decettivi, che consente di ascrivere la condotta nel quadro dell'illecito di "mero pericolo", in quanto intrinsecamente idonea a configurare le conseguenze che il Codice del Consumo ha invece inteso scongiurare (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 29 marzo 2017, n. 4005).

L'art. 24 del Codice del Consumo, nel descrivere la pratica commerciale aggressiva, pur indicando alcune possibili modalità, collega la ricorrenza dell'illecito ad una valutazione finalistica, ravvisabile ogni volta che “ nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso ”, la condotta del professionista, creando un indebito condizionamento, “ limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 febbraio 2018, n. 1523).

In relazione, poi, alla definizione di “pratica aggressiva”, è stato condivisibilmente affermato che l’indebito condizionamento che la contraddistingue comprende tutti i casi in cui, pur senza vere e proprie molestie o coercizioni, sia comunque rinvenibile uno sfruttamento, da parte del professionista, di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione tale da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 24 settembre 2020, n. 9764).

Invero le pratiche commerciali aggressive non sono necessariamente connotate dal ricorso alla violenza fisica o verbale, ma sono certamente accomunate dal fatto che il consumatore viene a trovarsi in situazione di stress che lo condiziona nel decidere e tale stress può essere determinato sia da condotte del professionista ripetute e irriguardose della volontà del cliente, sia dalla esistenza di vincoli contrattuali percepiti come opprimenti (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 2245).

Alla luce delle ricordate coordinate ermeneutiche il Collegio ritiene che, per come descritta dall’Autorità, la pratica sub A sia senz’altro riconducibile alla nozione di pratica aggressiva, sia nella parte in cui Stars presenta sul sito web come “disponibili” per la consegna immediata, prodotti che, in realtà, non lo sono o che, comunque, non vengono consegnati o vengono consegnati a recesso avvenuto, sia nella parte in cui i rimborsi vengono effettuati con ritardo.

Circostanza, questa, pacificamente ammessa dalla ricorrente, che la addebita in taluni casi ad una temporanea situazione di illiquidità (così nella memoria istruttoria) e, in taluni casi, al numero elevato di rimborsi da evadere, segnatamente in un periodo coincidente con la chiusura estiva.

Ne discende che le valutazioni dell’Autorità sulla natura aggressiva della pratica risultano immuni da vizi.

4.2. A conclusioni parzialmente diverse deve giungersi, invece, con riferimento alla consistenza di tale condotta, per come stimata dall’Autorità, segnatamente con riferimento al numero di ordini inevasi.

Sul punto la ricorrente ha rappresentato che, nel corso del procedimento, ottemperando alla richiesta di informazioni avanzata dall’AGCM, Stars aveva compilato la griglia fornita comunicando i seguenti dati: - ordini ricevuti 9.346;
- ordini evasi 7.505;
- ordini annullati dal consumatore 773;
- rimborsi effettuati 815;
- ordini bloccati da Stars 343, con la precisazione che nell’ultima casella, genericamente identificata dall’AGCM come “ordini bloccati da Stars”, in realtà erano state indicate quelle fattispecie di ordini eseguiti dai consumatori (quindi conteggiati nel sistema informatico del sito internet della società) per i quali gli stessi consumatori non avevano, però, poi eseguito il pagamento e che, quindi, erano stati cancellati e/o annullati non essendosi concluso il contratto di vendita on line .

La ricorrente sostiene che l’AGCM avrebbe erroneamente ritenuto che in 1.931 casi, (ossia la differenza tra ordini ricevuti ed ordini evasi) e quindi all’incirca nel 20% dei casi, il professionista non avesse correttamente adempiuto agli obblighi assunti sebbene i consumatori avessero regolarmente pagato il bene acquistato;
e che 1.158 di questi ordini, ossia quelli rientranti nelle ultime due caselle - “rimborsi effettuati” e “ordini bloccati da Stars” - (pari al 12,2% degli ordini totali ricevuti), si fossero conclusi con una mancata consegna del prodotto da parte della società in assenza di richiesta di annullamento ad opera del consumatore.

La ricorrente, infatti, evidenzia che, dalla documentazione in atti, risulta che, nella conferma di presa in carico dell’ordine, dopo l’indicazione delle coordinate IBAN ove provvedere a bonificare il corrispettivo dell’acquisto, era presente l’espressa dicitura “se entro 3 giorni lavorativi non verrà accreditato il bonifico l’ordine verrà cancellato automaticamente”.

Quindi sostiene che tale dato, già di per sé, smentirebbe che in tutte le 1.931 ipotesi esaminate si fosse in presenza di ordini “regolarmente pagati dai consumatori” e non onorati dal professionista e, quindi, che si vertesse in ipotesi di inadempienze del professionista, proprio perché in questi 343 casi era stato proprio il consumatore a non onorare l’obbligazione assunta, omettendo di versare il corrispettivo previsto per l’acquisto e, quindi, con consentendo il perfezionarsi dell’acquisto.

Aggiunge che in 773 casi si trattava di ordini annullati dal consumatore, come legittima espressione del diritto di recesso, quindi di annullamenti indipendenti da qualunque responsabilità del venditore. Tanto si evincerebbe anche dal fatto che, nella maggior parte dei casi, l’annullamento segue di pochi giorni la data dell’ordine, circostanza che confermerebbe come tale annullamento non sia dipeso da situazioni riferibili alla società.

Infine evidenzia che in 815 casi Stars aveva provveduto ad eseguire il rimborso a fronte delle richieste dei consumatori conseguenti all’esercizio del recesso.

Osserva il Collegio che dal provvedimento non risulta che l’Autorità abbia adeguatamente indagato e valutato tali circostanze, essendosi limitata ad un mero calcolo algebrico consistente nella sottrazione dal numero di ordini ricevuti del numero di ordini evasi, così ottenendo un saldo di n.

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