TAR Pescara, sez. I, sentenza 2012-07-03, n. 201200332

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2012-07-03, n. 201200332
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201200332
Data del deposito : 3 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00057/2002 REG.RIC.

N. 00332/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00057/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 57 del 2002, proposto da:
Soc. Italbac, rappresentata e difesa dagli avv. G B e F D B, con domicilio eletto presso G B in Pescara, via Alento, 127;

contro

Soc. Sviluppo Italia, rappresentata e difesa dagli avv.ti S M, M R e L T, con domicilio eletto presso S M in Pescara, via Trieste, 125;

per l'annullamento

del provvedimento 14 novembre 2001, n, 95/95, con il quale l’Amministratore delegato della Sviluppo Italia s.p.a. ha revocato le agevolazioni concesse alla società ricorrente (progetto 0466) ed ha disposto il recupero coattivo del contributo erogato;
nonché degli atti presupposti e connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc. Sviluppo Italia;

Vista l’ordinanza collegiale 7 febbraio 2002, n. 43, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il dott. M E e uditi l'avv. Laura Di Tillio, su delega dell'avv. G B, per la società ricorrente e l'avv. Giuseppe Matarrese, su delega dell'avv. S M, per la società resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


La società Italbag riferisce di essere stata ammessa dal Ministero per gli interventi nel Mezzogiorno alle agevolazioni di cui alla L. 44/86 per la realizzazione di un progetto relativo alla produzione di beni (articoli sanitari per disabili) da realizzare nel Comune di Elice.

Dopo che parte contributo era stato erogato e dopo che erano iniziati i lavori di costruzione di un capannone industriale, il Sindaco di quel Comune ha, però, ordinato la sospensione dei lavori con riferimento a presunti abusi edilizi. Il relativo contenzioso si è risolto a favore della società, sia dinanzi a questo Tribunale (sentenza 28 marzo 1994, n. 172), che dinanzi al Consiglio di Stato (decisione 24 ottobre 1996, n. 1283).

I lavori dopo tali pronunce però non sono ripresi in quanto la loro sospensione aveva comportato un considerevole aumento dei costi. La società, pertanto, ha iniziato un’azione risarcitoria dinanzi al Tribunale civile di Pescara al fine di acquisire quella liquidità necessaria per realizzare l’intervento.

La Società Sviluppo Italia a distanza di ulteriori quattro anni ha chiesto dettagliate informazioni al riguardo in ordine ai tempi di realizzazione dell’iniziativa ed, avendo accertato che la destinataria dei contributi era impossibilitata a formulare un nuovo piano di rilancio se non attraverso il reperimento di ulteriori mezzi di finanziamento da terzi (visto che l’ammontare del risarcimento quantificato dal CTU del Tribunale era appena sufficiente a coprire le spese legali ed alcune opere di copertura del capannone, mentre i costi erano lievitati dagli originari 5 ad oltre 7 miliardi) con provvedimento 14 novembre 2001, n, 95/95, dell’Amministratore delegato ha revocato le agevolazioni concesse ed ha disposto il recupero coattivo delle somme erogate.

Con il ricorso in esame la società Italbag è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti censure:

1) che la società Sviluppo Italia, pur prendendo atto del danno ingiustamente subito dal Comune, del diritto della ricorrente ad essere risarcita di tali danni e del fatto che il ritardo nella realizzazione dell’intervento non era imputabile alla ricorrente, invece di procedere ad una rimodulazione dell’intervento aveva illogicamente assunto un atto punitivo e sanzionatorio;

2) che la durata del giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale civile non poteva essere imputato alla ricorrente;

3) che, invece di procedere alla revoca del finanziamento, Sviluppo Italia avrebbe dovuto rideterminare i termini ed il programma dell’intervento.

L’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa Spa (già Società Sviluppo Italia) si è costituita in giudizio e con memorie depositate il 6 febbraio 2002 ed il 26 maggio 2009 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Non avendo la parte ricorrente provveduto a presentare nuova istanza di fissazione di udienza nei termini e nei modi previsti dall’art. 1, co. 1, dell’Allegato 3 (norme transitorie) del codice del processo amministrativo, il ricorso è stato dichiarato perento con decreto 30 agosto 2011, n. 190.

La parte ricorrente ha presentato istanza di revoca di tale decreto, sottoscritta dal difensore e dalla parte personalmente e ritualmente notificata alle altre parti. Con decreto presidenziale 26 marzo 2012, n. 18, la causa è stata reiscritta sul ruolo di merito ed è stata fissata la pubblica udienza del 21 giugno 2012.

In tale udienza la causa è stata quindi trattenuta a decisione.

DIRITTO


La società ricorrente, che era stata ammessa dal Ministero per gli interventi nel Mezzogiorno alle agevolazioni di cui alla L. 44/86 per la realizzazione di un progetto relativo alla produzione di beni (articoli sanitari per disabili) da effettuare nel Comune di Elice, ha impugnato il provvedimento, con il quale l’Amministratore delegato della Sviluppo Italia s.p.a. ha revocato tali agevolazioni concesse ed ha disposto il recupero coattivo del contributo erogato.

Tale provvedimento impugnato è testualmente motivato con riferimento alla considerazione che la destinataria dei contributi, pur essendo decorsi più di quattro anni dal momento in cui era cessata la causa ostativa all’esecuzione dei lavori, non era stata in grado di formulare un piano di rilancio se non attraverso il reperimento di ulteriori mezzi di finanziamento da terzi, visto che non disponeva di risorse sufficienti;
né tali risorse la stessa avrebbe potuto reperire a seguito della definizione del contenzioso pendente con il Comune di Elice in quanto il risarcimento quantificato in quel giudizio era appena sufficiente a coprire le spese legali ed alcune opere di copertura del capannone (i costi erano lievitati dagli originari 5 ad oltre 7 miliardi). Invero, i lavori di realizzazione del capannone industriale erano interrotti da anni e non erano mai ripresi in ragione del considerevole aumento dei costi.

In estrema sintesi, l’atto impugnato trova la sua giustificazione nella circostanza che la società ricorrente non disponeva della liquidità necessaria per realizzare l’attività programmata, per cui l’intervento programmato e finanziato, che prevedeva la realizzazione di un impianto per la produzione di beni, non era più realizzabile.

Nei confronti di tale atto impugnato la ricorrente si è nella sostanza lamentata del fatto che il ritardo nella realizzazione dell’intervento non era imputabile alla ricorrente, così come la durata del giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale civile, per cui, in definitiva, Sviluppo Italia, invece di procedere alla revoca del finanziamento, avrebbe dovuto rideterminare i termini ed il programma dell’intervento.

Tali censure, ad avviso del Collegio, sono prive di pregio.

Va, invero, al riguardo premesso che il contributo in parola è stato erogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 1985, n. 786 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 febbraio 1986, n. 44), recante “ Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno ”. Ora l’art. 1, comma 13, di tale decreto prevede espressamente “ la revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi ”.

Ciò posto, l’impossibilità di realizzare l’intervento produttivo programmato comporta il venir meno di ogni giustificazione o funzione dell’originario atto di concessione (Cons. St., sez. VI, 17 luglio 2000, n. 3961). Conseguentemente, l’accertata impossibilità di realizzare l’intervento così come programmato e finanziato determina per il verso la perdita dei requisiti oggettivi dell’attività programmata e per altro verso la legittimità dell’esercizio del potere di revoca da parte del soggetto finanziatore.

Né tale soggetto, così come ipotizzato con il gravame, avrebbe potuto, a distanza di anni, introdurre modificazioni al progetto approvato o attendere ulteriormente che la ricorrente reperisse i necessari mezzi di finanziamento da terzi, visto che non disponeva di risorse sufficienti per realizzare il progetto approvato.

Giova, invero, in merito ricordare che i termini previsti dalla disciplina delle agevolazioni ed incentivazioni per il Mezzogiorno per la realizzazione degli interventi finanziati non possono subire dilazioni a tempo interminato a causa di eventi e circostanze anche non direttamente addebitabili alle imprese stesse,

Inoltre, la revoca del contributo concesso può legittimante essere disposta anche a notevole distanza di tempo dall’erogazione, considerato che, trattandosi di erogazione di pubblico denaro, l’interesse al recupero è intrinseco nella natura stessa del finanziamento e non viene meno per il lungo decorso del tempo, rimanendo impregiudicato il diritto dell'amministrazione di far rientrare nelle proprie casse il denaro non più rispondente allo scopo per il quale era stato erogato.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto, in quanto l’accertata impossibilità da parte della ricorrente perfino di formulare un piano di “rilancio” per portare a termine in tempi certi il programma finanziato costituiva una valida ragione per procedere alla revoca del finanziamento concesso.

Sussistono, per concludere, in relazione alla particolarità della fattispecie in esame, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

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