TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-06-19, n. 202301901
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Pubblicato il 19/06/2023
N. 01901/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01961/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1961 del 2012, proposto da
Acqua Azzurra S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F F, A M R, con domicilio eletto presso lo studio Antonino Mirone in Catania, via Vecchia Ognina, 142/B;
contro
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento di adozione piano paesaggistico degli ambiti 14 e 17 della provincia di Siracusa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 12 luglio 2012, la società ricorrente del decreto n. 98 dell’1 febbraio 2012 di adozione del piano paesaggistico degli ambiti 14 e 17 della provincia di Siracusa.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con atto di mera forma.
Con memoria depositata il 13 marzo 20 ottobre 2022, la società ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla definizione del giudizio e ha chiesto una pronunzia di improcedibilità con compensazione delle spese.
È dunque venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, con la conseguenza che non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nel processo amministrativo, infatti, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. II, 28 settembre 2021, n. 6256;T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 2 dicembre 2022, n. 3147 e giurisprudenza ivi richiamata).
Le spese possono essere compensate tra le parti in ragione della risalenza dei fatti di causa e della definizione in rito.