TAR Venezia, sez. III, sentenza 2015-12-23, n. 201501396

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2015-12-23, n. 201501396
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201501396
Data del deposito : 23 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00985/2015 REG.RIC.

N. 01396/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00985/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 985 del 2015, proposto da:
G D P, rappresentato e difeso dall'avv. R F, con domicilio eletto presso Giorgia Favaro in Mestre, Via C. Battisti, 2;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'Appello di Venezia n. 322/09 depositato in cancelleria il 11.03.2010, munito di formula esecutiva in data 03.05.2011, notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 09.06.2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2015 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il presente ricorso viene chiesta l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'Appello di Venezia n.322/09 depositato in cancelleria il 9.06.2011 e rimasto ineseguito con riguardo alla condanna al pagamento delle spese processuali distratte in favore del difensore avv. G D P, che erano state compensate per metà e per metà poste a carico del resistente Ministero dell’economia e delle finanze ed erano state liquidate per l’intero in complessivi € 786,87, di cui € 355 per diritti ed €300 per onorari ed il resto per spese.

Viene chiesta anche l’indicazione di una somma di denaro, dovuta dal Ministero resistente, per l’inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato medesimo.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio e nulla ha quindi ritenuto di contestare sull’esistenza dei presupposti per l’azione qui svolta.

Stante l'idoneità del titolo giudiziale all'esecuzione coattiva e perdurando l'inerzia, nella fattispecie sono integrate le condizioni delle azioni esecutive intentate nei confronti della pubblica amministrazione condannata al pagamento delle predette somme di denaro, che può provvedervi eventualmente apportando le necessarie variazioni di bilancio in caso di mancanza dei fondi disponibili o utilizzando la procedura di pagamento da regolare in conto sospeso, ai sensi di quanto previsto dall’art .14 comma 2 della l. 669/1996, e va pertanto dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte, della presente pronuncia, degli importi sopra precisati .

Nell'eventualità d'inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro Dirigente dello stesso ufficio, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili in favore del ricorrente.

Il Collegio ritiene invece di non accogliere la domanda di risarcimento per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, cd “astreinte” perché la prevista eventuale nomina del commissario ad acta elimina in radice la possibilità che si realizzi l’ipotesi di violazione o inosservanza successiva alla presente sentenza;

Per detti motivi, il ricorso in esame deve essere accolto, con le precisazioni testè enunciate, fatta eccezione per la richiesta di ulteriore sanzione ex art. 114, comma 4 lettera e) D.lgs. 104/2010.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto della semplicità e serialità della controversia.

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