TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-04-02, n. 202103952
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Pubblicato il 02/04/2021
N. 03952/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06348/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6348 del 2014, proposto da
Finenergy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S C, R C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R C in Roma, via di Monte Fiore, 22;
contro
Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, M A F, A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A C in Roma, via G. Mercalli, 13;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Autorità per L'Energia Elettrica e il Gas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione del GSE assunta in data 6 marzo 2014 GSE/P20140026980 mediante la quale è stata negata la maggiorazione del 10% della tariffa incentivante richiesta ex art. 14 comma 1, lett. D) DM 5 maggio 2011, in relazione all’impianto fotovoltaico “Onenergy03” identificato con il numero 674719;
- delle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal Dm 5 maggio 2011- revisione 2 – dicembre 2011” nella parte in cui al punto 4.5.1.1 “criteri per il riconoscimento della maggiorazione” nel subparagrafo intitolato “realizzazione di impianti con moduli e inverter di provenienza mista (UE/SEE, extra UE/SEE)” a pag. 35, viene previsto che “per impianti … che presentano componenti di costo di cui alla tabella 3 di provenienza sia UE/SEE che extra UE/SEE, le rispettive voci di costo miste non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell’ammissibilità alla maggiorazione”;
- per quanto occorra della comunicazione del 5 marzo 2013, riferimento FTV_419372 mediante la quale si significa che il riconoscimento del premio del 10% di cui all’art. 14 DM 5 maggio 2011 rimane condizionato alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla Regole applicative dal GSE;
- di ogni altro atto presupposto e comunque connesso;
nonché per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente alla maggiorazione della tariffa di cui all’art. 14 DM 5 maggio 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti indicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. L D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Finenergy s.r.l. è titolare di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 131,13 kW installato sulla copertura di un immobile sito in Bassano del Grappa (VI), via Cà Dolfin n. 10, censito alla particella 1316 del foglio 10 del predetto Comune;l’impianto è stato acquisito per cessione dalla On Energy s.p.a. con atto del 5 dicembre 2013.
Entrato l’impianto in esercizio il 30 novembre 2011, la dante causa On Energy, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 5 maggio 2011, "IV conto energia", ha trasmesso al GSE il 14 dicembre successivo la richiesta di concessione delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici.
In tale sede veniva trasmessa la "scheda tecnica finale di impianto", con le caratteristiche tecniche dell'impianto realizzato, comprensive dei dati inerenti i moduli fotovoltaici e gli inverter installati;veniva in tale occasione evidenziato il dettaglio dei costi sostenuti per la relativa fornitura e ciò ai fini della verifica della spettanza del premio del 10% previsto dall'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. 5 maggio 2011.
In base a tale disposizione, "la componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell'allegato 5 è incrementata con le modalità di cui all'art. 12, comma 3 e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale: (...) d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno dell'Unione Europea".
A tal fine, nel modulo compilato dall’istante veniva rappresentata (fornitura moduli prodotti nell'Unione Europea Euro 107.336,25;resto della fornitura prodotta nell'Unione Europea Euro 11.657,29) una spesa totale per componenti prodotti nell'Unione Europea pari ad Euro 118.993,29.
Tale ultimo costo, se raffrontato al costo complessivo di Euro 217.729,41, depurato da quello sostenuto per la componente lavoro (installazione e progettazione) di curo 38.163,00, si collocava sopra della soglia minima del 60% di componenti UE come richiesto dalla norma ai fini del riconoscimento del premio.
Su tale presupposto, la dante causa della ditta ricorrente allegava alla richiesta di concessione della tariffa incentivante l'apposita dichiarazione “di aver rispettato le condizioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera d) del DM 05/ 05/ 2011 per l'applicabilità del premio del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno dell'Unione Europea”.
Con nota FVT_419372 del 5 marzo 2012, il GSE provvedeva dunque a segnalare alla richiedente l'ammissione alla tariffa incentivante, comprensiva del premio del 10%, seppur rappresentando che "il riconoscimento del premio del 10% di cui all'art. 14, comma 1, lettera d) del Decreto 5 maggio 2011, (...) è comunque condizionato alla verifica, tuttora in corso, del rispetto dei requisiti previsti al riguardo dal Decreto e dalle relative Regole applicative, pubblicate dal GSE sul proprio sito internet";si procedeva dunque alla conclusione, in data 22 marzo 2012, della "convenzione n. T071238018207 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare".
Successivamente, con nota ex art. 10 bis L. 241/90 del 25 novembre 2013, prot. GSE/P20130225764 il GSE, all'esito delle verifiche compiute, esplicitava le ragioni ostative al riconoscimento del premio del 10%, significando che "dall'analisi della documentazione allegata alla richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti è emerso che i numeri di serie dei moduli fotovoltaici, riportati nel documento «elenco moduli fotovoltaici» allegato alla richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti relativa all'impianto in oggetto, non forniscono riscontro circa la decodifica dei siti di produzione europea così come descritta nella regola sequenziale riportata nell'attestato di Factory Inspection relativo ai moduli utilizzati per la realizzazione dell'impianto".
Pertanto, in applicazione delle Regole Tecniche (paragrafo 4.5.1.1), predisposte dal GSE, il premio avrebbe dovuto essere negato sul presupposto che "il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere attestato di controllo del processo produttivo dei moduli fotovoltaici in fabbrica (Factory Inspection Attestation/ Declaration), attestazione della provenienza degli inverter e fattura di acquisto".
In data 4 dicembre 2013 l’interessata presentava una breve memoria di osservazioni per evidenziare l’erroneità della posizione espressa dal Gestore.
Il GSE con il provvedimento del 22 settembre 2013 suindicato confermava il diniego al premio del 10% rappresentando che “per la realizzazione dell’impianto sono stati utilizzate tipologie di moduli miste di provenienza UE/SEE ed extra UE/SEE” e che dunque non era possibile, come previsto dalla disciplina di settore, la verifica della condizione del 60% del costo di investimento diverso da lavoro per componenti UE/SEE separatamente per ciascuna sezione di impianto.
Con il presente ricorso la Finergy srl, quale attuale titolare dell’impianto, impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, la cui illegittimità viene denunziata per i seguenti motivi di diritto:
- violazione e falsa applicazione della Direttiva 2009/28/CE, dell'art. 25 del D.lgs 28/2011, nonché degli artt. 14, 12, 3, 6, 10 e 21 del D.M. 5 maggio 2011. Eccesso di potere per difetto del presupposto e difetto di motivazione. Sviamento. Incompetenza;
- violazione e falsa applicazione della Direttiva 2009/28/CE e dell'art. 25 del D.lgs 28/2011. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, 12 e 14 del DM 5 aprile 2011, violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dei principi generali di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.).
Si è costituito il Gestore Servizi Energetici per resistere all’accoglimento del ricorso.
Si sono costituiti con memoria formale i Ministeri e l’Autorità intimati.
All’udienza pubblica del 3 marzo 2021 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce che la regola applicativa adottata da GSE con riferimento al riconoscimento della maggiorazione del 10% per i moduli misti non sarebbe “coerente con il contenuto dell’art. 14 del Decreto IV conto energia, che correla il premio in discussione alla dimostrazione di un costo d’investimento per componenti, diversi dal lavoro, riconducibile per almeno il 60% a produzione europea, e ciò senza prevedere in alcun modo che, per accedere al beneficio, le componenti di costo in questione debbano essere considerate partitamente ed avere contenuto omogeneo”.
Il motivo è infondato.
Il riconoscimento della maggiorazione richiesta consegue alla verifica dei requisiti previsti non solo dal DM 5 maggio 2011 ma anche dalle Regole applicative GSE.
In base al par. 4.5.1.1, ult. cpv., Regole applicative luglio 2011, in materia di “Realizzazione di impianti con moduli e inverter di provenienza mista (UE, extra-UE)” si prevede che “per impianti che utilizzano moduli e inverter di provenienza UE e extra-UE è possibile richiedere il premio suddividendo l’impianto in sezioni (secondo la definizione di impianto multi-sezione), ciascuna caratterizzata da moduli/inverter della stessa provenienza (UE o extra-UE). La verifica della condizione del 60% del costo di investimento diverso dal lavoro è effettuata dal GSE separatamente su ciascuna sezione d’impianto. L’incremento è riconosciuto a ciascuna sezione in cui la condizione è verificata”.
La citata regola applicativa stabilita dal GSE risulta funzionale ai compiti dell’amministrazione di verificare i dati forniti dai soggetti che presentano istanza di erogazione degli incentivi nel settore elettrico.
Non si ravvisano quindi ragioni per discostarsi dall’indirizzo consolidato di questa Sezione (v. sentenza 9494/2018, 10054/2019, n. 13998/2020 a cui si rinvia quali precedenti conformi), precisando ulteriormente che la possibilità di richiedere il premio solo suddividendo l’impianto in sezioni, stabilita dalla detta regola applicativa, con espressa esclusione dal beneficio per gli impianti o singole sezioni “che presentino componenti principali di provenienza sia UE/SEE che extra UE/SEE”, costituisce adeguato sviluppo delle previsioni del d.m.