TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2017-03-09, n. 201700396

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2017-03-09, n. 201700396
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201700396
Data del deposito : 9 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2017

N. 05779/2016 REG.RIC.

N. 00396/2017 REG.PROV.CAU.

N. 05779/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5779 del 2016, proposto da E C, rappresentata e difesa dall'avvocato E M Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci N.16;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria del concorso per titoli ed esami indetto dal Miur con decreto n. 106 del 23.02.2016, finalizzato a reclutamento del personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'495-93cf-d1294e9bf17a::LR53997334096713FBD0B9::2012-09-18" href="/norms/codes/itatexti9fkbifolgczza/articles/itaart23nskg8rla5ka2?version=57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LR53997334096713FBD0B9::2012-09-18">art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell’ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria indetto con D.M. 106 del 2016;

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare, che il ricorso appaia assistito da fumus boni iuris in ordine alla mancata/non corretta valutazione, da parte dell’Amministrazione, dei titoli dichiarati, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell’assegnazione della cattedra;

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l’Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione, producendo comunque in giudizio la scheda di valutazione della candidata, formalmente richiesta dalla stessa e la cui ostensione è stata denegata con motivazione che, allo stato, appare non pienamente giustificata;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l’approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l’art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell’intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l’effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrariva.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l’indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell’amministrazione competente (VI) l’indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l’Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell’elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall’amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione vene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del

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