TAR Lecce, sez. III, sentenza 2016-12-22, n. 201601944
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Testo completo
Pubblicato il 22/12/2016
N. 01944/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01016/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2016, proposto da:
T F C e M G, rappresentati e difesi dagli avvocati F C T C.F. TMOFLV36D27L049N, G M C.F. MLSGPP65A24L049E, con domicilio eletto presso Giuliano Fina in Lecce, via Brunetti, 4;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n° 2075 del 30 Luglio 2014 della Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 Novembre 2016 il cons. dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti l'Avv. A. De Giorgi, in sostituzione di F.C. Tomai, e l'Avvocato dello Stato G.C. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I due legali ricorrenti, Avvocati T F C e M G, chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n° 2075 del 30 Luglio 2014 della Corte di Appello di Lecce (Sezione Lavoro), recante condanna del Ministero della Salute al pagamento delle spese del giudizio di appello liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dei predetti difensori anticipatari.
Si è costituito in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero della Salute, depositando una breve memoria difensiva con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, la reiezione del ricorso di ottemperanza.
Alla Camera di Consiglio dell’8 Novembre 2016, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso di ottemperanza è fondato e va accolto.
In via preliminare, il Collegio - premesso che sussiste la competenza dell’adito T.A.R. ex art. 113 secondo comma c.p.a. - rileva la regolarità in rito del proposto ricorso per l’ottemperanza, in quanto regolarmente notificato al Ministero della Salute (presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato) e depositato in giudizio entro il successivo termine (dimidiato, ex art. 87 terzo comma c.p.a.) di quindici giorni e risultando dimostrato (con apposita attestazione) il passaggio in giudicato della sentenza n° 2075/2014 della Corte di Appello (Sezione Lavoro) di Lecce.
Sempre preliminarmente, si osserva che la predetta sentenza n° 2075/2014 è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale del Ministero della Salute in data 26 Novembre 2014 e, quindi, sono decorsi i 120 giorni previsti dall’art. 14 del Decreto Legge 31 Dicembre 1996 n° 669, convertito dalla Legge 28 Febbraio 1997 n° 30 e ss.mm., e che l’ammissibilità del ricorso per ottemperanza non è esclusa dal fatto che si tratta di dare esecuzione ad una pronuncia del Giudice Ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro, atteso che, in tal caso, il rimedio è esplicitamente previsto dall’art. 112 secondo comma lett. c) c.p.a., come fisiologicamente alternativo rispetto alle forme del processo di esecuzione forzata di cui al codice di procedura civile.
Ciò premesso, siccome persiste l’inerzia del Ministero resistente, il T.A.R. ritiene che il ricorso di ottemperanza debba essere accolto, con l’ordine al Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, di adempiere al giudicato formatosi sulla menzionata sentenza n° 2075/2014 (emessa dalla Corte di Appello - Sezione Lavoro - di Lecce), provvedendo, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notifica della presente decisione, al pagamento in favore dei legali ricorrenti, Avvocati T F C e M G, delle spese processuali del giudizio di appello liquidate (con distrazione in loro favore) in misura pari ad € 1.000,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, nei sensi e nei termini sopra precisati.
Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.