TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-10-20, n. 202302392
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Testo completo
Pubblicato il 20/10/2023
N. 02392/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02532/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2532 dell’anno 2017 proposto dai Sigg. N S, S e A quali eredi del Sig. N P in proprio e quale legale rappresentante di CASA VINICOLA PIETRO NERA S.R.L. e della società AZIENDA VINICOLA CAVEN O CAVEN CAMUNA O CAVEN TERRA DEI CAMUNI E CAVEN MORELLI O CAVEN DELLA DEA MADRE O PODERI DI CAVEN O CAVEN DEI MORELLI O VIGNETI DI CAVEN O RONCHI DI CAVEN SOCIETÀ AGRICOLA, rappresentati e difesi dagli avv. B A e C F, con domicilio digitale come da Registro PEC Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano alla Via Podgora n.3;
contro
Comune di Tresivio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. F Pellicani, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano alla Via Luciano Manara n.1;
nei confronti
Dorsa Giorgio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 26/2017 (prot. 3380) del 18 luglio 2017 avente ad oggetto “ordinanza di messa in sicurezza dei terreni compresi nel versante posto a sud del Calvario, in Comune di Tresivio (SO) con esito alle osservazioni”, con la quale il Sindaco ha ordinato agli odierni ricorrenti di provvedere, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni, alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e consolidamento del versante e dei manufatti ivi presenti (muri di contenimento) in modo da escludere futuri episodi di pericolo imminente; di ogni altro atto presupposto, collegato o comunque connesso, ivi compresa – ove occorrer possa – l’ordinanza sindacale n. 18/2017 del 27 giugno 2017 e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Comune di Tresivio;
Vista la costituzione dei Sigg. N S, S e A quali eredi del Sig. N P;
Vista la documentazione depositata dal Comune di Tresivio;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Viste le memorie di parte ricorrente,
Viste le memorie del Comune di Tresivio;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 18 ottobre 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. G N, ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame si espone di agire in qualità di eredi del Sig. N P, che adiva questo Tribunale affermando di essere proprietario nel Comune di Tresivio dei terreni identificati catastalmente al fg. 14 mapp. 409 – 410 – 412 – 413– 141 – 442 – 443 – 444 – 445 e 651 e al fg. 17 mapp. 17, mentre l’Azienda Vinicola Caven è proprietaria dei terreni di cui al fg. 14 mapp. 318 – 319 – 508 e al fg. 17 mapp. 18 e 19. In data 22 maggio 2017 il Responsabile Area Edilizia e Urbanistica del Comune di Tresivio comunicava al Sig. N P di aver ricevuto “diverse segnalazioni” in merito all’avvenuto cedimento di due “porzioni di muro di contenimento poste sul versante a sud del Calvario” ed invitava lo stesso “ad intervenire con tempestività per la messa in sicurezza dei luoghi”. L’originario ricorrente riscontrava tale richiesta comunicando la propria disponibilità a collaborare per la realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza dei luoghi, ma il Comune – dopo aver rappresentato che non sarebbe stato necessario un sopralluogo ed invitato il sig. N a provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi – con provvedimento sindacale n. 18/2017 del 27 giugno 2017 ordinava alla società Casa Vinicola Pietro N Srl e al Sig. Pietro N “in quanto proprietario dei terreni e dei relativi muri di contenimento contraddistinti al fg. 17 mapp. 17 e al fg. 14 mapp. 414 del catasto terreni” di provvedere all’esecuzione degli “interventi di messa in sicurezza e consolidamento del versante e dei manufatti ivi presenti (muri di contenimento) in modo da escludere futuri episodi di pericolo imminente”. Il Sig. Pietro N si dichiarava disponibile ad installare una barriera paramassi a protezione dei terreni posti a valle e dell’unico fabbricato esistente in zona, ma il Comune adottava comunque l’ordinanza