TAR Trieste, sez. I, decreto decisorio 2013-05-09, n. 201300060

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, decreto decisorio 2013-05-09, n. 201300060
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201300060
Data del deposito : 9 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00246/2007 REG.RIC.

N. 00060/2013 REG.PROV.PRES.

N. 00246/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 246 del 2007, proposto da:
Residence Mirabel Srl, rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Friuli Venezia Giulia in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

contro

Comune di Grado, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Friuli Venezia Giulia in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
Regione Friuli-Venezia Giulia, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

per l'annullamento

-della deliberazione del Consiglio Comunale di Grado dd. 6 marzo 2007, n. 15;

-delle presupposte "Controdeduzioni a osservazioni e opposizioni", predisposte dall'arch. Amerigo Cherici e recepite e fatte integralmente proprie dal Comune;

-della Variante n. 4 al P.R.G.C. del Comune di Grado ("Variante Alberghi") nel suo complesso,

nonché l’eventuale delibera della Giunta Regionale di approvazione e di conferma dell'esecutività ove nelle more sopravvenuta con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente a poter incondizionatamente conseguire il rilascio di concessione edilizia in variante alla concessione prot. 11643 RT dd. 15 aprile 2005, come da propria istanza depositata in data 16 luglio 2005.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, del d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 13 giugno 2007;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, del d. lgs. 2 luglio 2010 n.104, non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare il ricorso perento;

Visto l’art.83 del d. lgs. 2 luglio 2012 n. 104, che attribuisce a ciascuna delle parti le spese del giudizio perento.


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