TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-05-22, n. 201805675

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-05-22, n. 201805675
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201805675
Data del deposito : 22 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2018

N. 05675/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04961/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4961 del 2012, proposto da: Sistema Guida 2000 srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati S M e C M, con domicilio eletto presso lo studio di S M in Roma, via Groenlandia, 31;

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati P C, E S, A B, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’INPS in Roma, via Amba Aradam, 5;

per l'annullamento

della determina del 1° marzo 2012, di reiezione della domanda di c.i.g. ordinaria, in relazione a n.8 dipendenti, per il periodo 4 luglio 2011 - 1° ottobre 2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Silvio Lomazzi e udito per la parte ricorrente l'Avv. C. Magistrini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Sistema Guida 2000 srl, società di produzione di apparati per la guida e il trasporto di persone disabili, con n.11 operai alle sue dipendenze, in data 5 agosto 2011 presentava all’INPS domanda di c.i.g. ordinaria, in relazione a n.8 dipendenti, per il periodo 4 luglio 2011 - 1° ottobre 2011, a causa della notevole riduzione delle commesse.

Con determina del 1° marzo 2012 l’Istituto respingeva la domanda, per la coincidenza di detto periodo con quello contrattualmente stabilito per il godimento delle ferie, che non risultavano fruite integralmente dalle maestranze nell’arco dell’anno.

La Società impugnava l’atto di diniego, censurandolo per violazione dell’art.1 della Legge n.164 del 1975, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.36, comma 3 Cost., dell’art.2109 c.c., dell’art.10 del D.Lgs. n.66 del 2003, dell’art.9 del D.Lgs. n.124 del 2004, dell’art.32 del CCNL piccola metalmeccanica e media industria, dell’Interpello n.19 del 2011 del Ministero del Lavoro nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, del travisamento dei fatti, della contraddittorietà.

La ricorrente nello specifico ha fatto presente che il beneficio richiesto era stato negato pur in presenza del presupposto di legge, non contestato, della crisi aziendale temporanea, dovuta alla riduzione delle commesse;
che nulla diceva la motivazione sul punto.

L’interessata ha sostenuto inoltre che nessuna disposizione fissava l’obbligo di fruizione delle ferie nel periodo in questione;
che il Ministero del Lavoro aveva stabilito che la c.i.g. a 0 ore era ammissibile anche in presenza di ferie maturate e non godute, perché in caso di sospensione totale dell’attività lavorativa non sussisteva l’esigenza del riposo per il recupero delle energie psico-fisiche.

Veniva segnalato poi che le ferie residue per gli 11 operai in tale periodo erano di molto inferiori alle 13 settimane;
che l’INPS aveva assunto una condotta contraddittoria rispetto a quanto stabilito nel 2010, quando la c.i.g. ordinaria era stata invece accordata.

L’INPS si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.

Nell’udienza del 21 febbraio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, meritando condivisione le censure dedotte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che non risulta contestata la sussistenza del presupposto della crisi aziendale temporanea, per la concessione della c.i.g. ordinaria, ex art.1 della Legge n.164 del 1975, illo tempore vigente;
che nell’atto impugnato non è dato rinvenire alcun riferimento normativo a sostegno delle ragioni del diniego (cfr. all.1 al ricorso).

Va inoltre rilevato che non risultano disposizioni che fissano l’obbligo della fruizione delle ferie esattamente nel periodo 4 luglio 2011 - 1° ottobre 2011;
che in ogni caso, come ragionevolmente evidenziato anche dal Ministero del Lavoro (cfr. Interpello, all.9 al ricorso), la c.i.g. a 0 ore era ammissibile anche in presenza di ferie maturate e non godute, perché in caso di sospensione totale dell’attività lavorativa non sussisteva l’esigenza del riposo per il recupero delle energie psico-fisiche.

Giova segnalare in ultimo che le ferie residue per gli 11 operai erano comunque - e non poteva essere altrimenti - di gran lunga inferiori alle 13 settimane del periodo in esame.

Resta assorbita per difetto di rilevanza la rimanente censura di contraddittorietà.

Sono fatte salve le ulteriori determinazioni dell’INPS.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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