TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-01-11, n. 202300434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-01-11, n. 202300434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300434
Data del deposito : 11 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2023

N. 00434/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01372/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2016, proposto da
E S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F T, G C, D D, C S, con domicilio eletto presso lo studio G C in Roma, via Cicerone, 44;

contro

Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C G F, A P, E S, E C, F G, con domicilio eletto presso lo studio F G in Roma, via Sardegna, 14;
Rse S.p.A. - Ricerca Sul Sistema Energetico, non costituito in giudizio;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del 20 novembre 2015, notificato il 25 novembre 2015, di rigetto della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0090581100615T115 presentata dalla ricorrente;

del preavviso di rigetto del 5 ottobre 2015;

di ogni altro atto presupposto conseguente e connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. Angelo Maria Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente è titolare della raffineria di Sannazzaro, in Sannazzaro de’ Burgondi (PV), in relazione alla quale, in data 5 maggio 2015, ha presentato la

PPPM

Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0090581100615T115, al fine di accedere agli incentivi previsti dal D.M. 28 dicembre 2012 (Titoli di Efficienza Energetica o “Certificati Bianchi”).

L’intervento di cui è causa ha ad oggetto l’unità di reforming catalitico RC” (unità 51), funzionale alla lavorazione delle frazioni di benzine pesanti e, segnatamente, al processo di desolforazione.

L’impianto è costituito da un treno di preriscaldo, un forno B-5101 e un reattore D-5101.

In estrema sintesi, la carica viene riscaldata dal forno e poi immessa nel reattore, che per facilitare la reazione utilizza un catalizzatore;
il reattore rilascia una carica di temperatura più elevata rispetto a quella in ingresso al forno, che viene quindi utilizzata per preriscaldare la carica in ingresso nel forno attraverso il treno di preriscaldo, munito all’uopo di scambiatori di calore, con conseguente risparmio di combustibile.

La proposta riguarda un intervento di potenziamento del treno di preriscaldo mediante la sostituzione di quattro scambiatori con altrettanti aventi una superficie di scambio doppia (2,104 mq a fronte di 1,052 mq), la quale, determinando, a parità di temperatura di ingresso al reattore di desolforazione, un aumento della temperatura di ingresso al forno, consente una diminuzione del consumo di combustibile.

Con nota del 2 luglio 2015, il GSE ha richiesto alla Società di fornire integrazioni e, ricevuto riscontro da parte dell’interessata, con nota prot. GSE/P20150072922 del 18 settembre 2015 ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza.

Ricevute le deduzioni della ricorrente, all’esito il Gestore ha definitivamente respinto la PPPM, confermando le ragioni poste a fondamento del preavviso di rigetto.

In particolare, ha rilevato il difetto di addizionalità dell’intervento in senso tecnologico e di mercato, in quanto esso costituisce adeguamento del funzionamento dell’impianto di desolforazione a seguito della sostituzione del catalizzatore “

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