TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-05-29, n. 201901315

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-05-29, n. 201901315
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201901315
Data del deposito : 29 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2019

N. 01315/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00602/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 602 del 2018, proposto da
G T, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Oliveto Scammacca n. 23/C;



contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto 151;
Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona dei ll.rr.pp. p.t., non costituiti in giudizio;
Soprintendenza BB CC AA Ct, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'ottemperanza

del giudicato nascente dalla Sentenza n. 658/2008, emessa dal T.A.R. Catania – sez. I il 17.04.2008 nel giudizio annotato al numero R.G: 88/1998, ormai da tempo passata in giudicato, con la quale è stata annullato il provvedimento della Soprintendenza per i beni culturali ed Ambientali-Catania prot. 14666 del 9-10.1997 con il quale viene denegato il nulla osta richiesto su una pratica di sanatoria presentata dal ricorrente, il provvedimento prot. 14923/II del 21.11.1997 sempre della Soprintendenza di reitera del precedente provvedimento, di ogni altro provvedimento antecedente, consequenziale e connesso ed il silenzio tenuto dal Comune di Catania;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania e della Soprintendenza BB CC AA Ct;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2019 la dott.ssa G A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha premesso:

- di essere proprietario di un fabbricato ultimato nel 1974 e sito in Catania in via Fossa della Creta, al catasto al fg. 30, part. 818 sub 2);

- che detto edificio è stato costruito in assenza di concessione edilizia in zona sottoposta a vincolo “Costa, laghi e fiumi” ed oltre duecento metri dal confine del cimitero di Catania;

- che il 20 giugno 1986 il ricorrente ha presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria;

- che, interpellata per il parere, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, con nota prot. n. 9585/II del 24 giugno 1997, ha rilevato che l'immobile in questione ricadrebbe in zona di vincolo assoluto ex art. 26 della N.A. del P.R.G. del Comune di Catania;

- che il 12 settembre 1997, il competente Ufficio comunale, con nota prot. n. 2747/97-URU, ha rilevato, tuttavia, che il parere degli enti preposti al vincolo, ex art. 23 della l.r. 37/85, è propedeutico al rilascio della concessione in sanatoria e che la costruzione del ricorrente non è in zona di vincolo assoluto di inedificabilità;

- che la Soprintendenza, con il provvedimento prot. n. 14666 del 9 ottobre 1997, ha ribadito che il fabbricato ricade in zona di vincolo assoluto e che, quindi, non può essere espresso il nulla osta fino a quando non sopravvenga la pronuncia del Comune circa la sanabilità dell'opera;

- che, con provvedimento prot. n. 14923/II del 21 novembre 1997, la Soprintendenza ha sostanzialmente reiterato il diniego, mentre il Comune è rimasto inerte a fronte della diffida a pronunziarsi dell'8 ottobre 1997.

Con ricorso notificato il 9 dicembre 1997, T G ha impugnato detti provvedimenti, che sono stati annullati dal Tar con la sentenza in epigrafe (del 17 aprile 2008) di cui si chiede l’esecuzione, con

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