TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-05-29, n. 201901315

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-05-29, n. 201901315
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201901315
Data del deposito : 29 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2019

N. 01315/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00602/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 602 del 2018, proposto da
G T, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Oliveto Scammacca n. 23/C;

contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto 151;
Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona dei ll.rr.pp. p.t., non costituiti in giudizio;
Soprintendenza

BB CC AA

Ct, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'ottemperanza

del giudicato nascente dalla Sentenza n. 658/2008, emessa dal T.A.R. Catania – sez. I il 17.04.2008 nel giudizio annotato al numero R.G: 88/1998, ormai da tempo passata in giudicato, con la quale è stata annullato il provvedimento della Soprintendenza per i beni culturali ed Ambientali-Catania prot. 14666 del 9-10.1997 con il quale viene denegato il nulla osta richiesto su una pratica di sanatoria presentata dal ricorrente, il provvedimento prot. 14923/II del 21.11.1997 sempre della Soprintendenza di reitera del precedente provvedimento, di ogni altro provvedimento antecedente, consequenziale e connesso ed il silenzio tenuto dal Comune di Catania;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania e della Soprintendenza

BB CC AA

Ct;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2019 la dott.ssa G A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha premesso:

- di essere proprietario di un fabbricato ultimato nel 1974 e sito in Catania in via Fossa della Creta, al catasto al fg. 30, part. 818 sub 2);

- che detto edificio è stato costruito in assenza di concessione edilizia in zona sottoposta a vincolo “Costa, laghi e fiumi” ed oltre duecento metri dal confine del cimitero di Catania;

- che il 20 giugno 1986 il ricorrente ha presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria;

- che, interpellata per il parere, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, con nota prot. n. 9585/II del 24 giugno 1997, ha rilevato che l'immobile in questione ricadrebbe in zona di vincolo assoluto ex art. 26 della N.A. del P.R.G. del Comune di Catania;

- che il 12 settembre 1997, il competente Ufficio comunale, con nota prot. n. 2747/97-URU, ha rilevato, tuttavia, che il parere degli enti preposti al vincolo, ex art. 23 della l.r. 37/85, è propedeutico al rilascio della concessione in sanatoria e che la costruzione del ricorrente non è in zona di vincolo assoluto di inedificabilità;

- che la Soprintendenza, con il provvedimento prot. n. 14666 del 9 ottobre 1997, ha ribadito che il fabbricato ricade in zona di vincolo assoluto e che, quindi, non può essere espresso il nulla osta fino a quando non sopravvenga la pronuncia del Comune circa la sanabilità dell'opera;

- che, con provvedimento prot. n. 14923/II del 21 novembre 1997, la Soprintendenza ha sostanzialmente reiterato il diniego, mentre il Comune è rimasto inerte a fronte della diffida a pronunziarsi dell'8 ottobre 1997.

Con ricorso notificato il 9 dicembre 1997, T G ha impugnato detti provvedimenti, che sono stati annullati dal Tar con la sentenza in epigrafe (del 17 aprile 2008) di cui si chiede l’esecuzione, con “ conseguente obbligo delle due Amministrazioni di concludere, ognuna per le proprie competenze, il provvedimento [procedimento] entro centoventi giorni dalla comunicazione o notifica a cura di parte della presente decisione ”.

Non essendosi ad oggi, tuttavia, determinata alcuna delle due amministrazioni, parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza della sentenza in questione, notificato in data 10 aprile 2018 e depositato il 16 aprile 2018, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

2. Si sono costituiti il Comune di Catania e la Soprintendenza BB CC AA di Catania per resistere al giudizio.

Il Comune, in particolare, ha rilevato che, ai sensi dell’art.243 bis tuel, a seguito dell’approvazione, da parte del consiglio comunale di Catania, della delibera n.40 del 29 settembre 2016 e della successiva n.5 del 12 dicembre 2018, tutte le procedure esecutive sono sospese;
conseguentemente ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della sentenza in questione nei confronti del Comune.

La Soprintendenza, con memoria depositata in data 21 dicembre 2018, ha affermato che, in ottemperanza alla sentenza del TAR n. 652/08, la stessa, con provvedimento n.8950 del 28 ottobre 2008, considerato che l'edificio in questione ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed all'interno della zona di vincolo assoluto cimiteriale, ha dichiarato di non poter esprimere valutazioni nel merito del progetto in sanatoria, evidenziando, altresì, l'insanabilità delle opere abusive, con ciò ribadendo la posizione espressa precedentemente in fase interlocutoria. Non ha prodotto tale documento.

3. Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2019, il difensore di parte ricorrente ha chiesto rinvio per valutare la proposizione di eventuali motivi aggiunti;
la trattazione della causa è stata quindi rinviata al giorno 14 marzo 2019.

4. Con successiva memoria, parte ricorrente ha fatto presente che la nota della Soprintendenza non è stata prodotta, che non risulta essere stata notificata alla parte e che comunque è elusiva del giudicato;
ha, quindi, insistito per le conclusioni di cui al ricorso.

5. Alla camera di consiglio del 14 marzo 2019 il ricorso è passato in decisione.

6. Con la sentenza n. 658 del 2008 il T.A.R. Catania ha accolto il ricorso proposto da T G avverso i provvedimenti indicati emessi dalla Soprintendenza, che sostanzialmente non rilasciavano il nulla osta paesaggistico, nonché avverso il silenzio tenuto dal Comune di Catania a seguito di diffida;
ha quindi affermato il conseguente obbligo delle due Amministrazioni di concludere, ognuna per le proprie competenze, il procedimento entro centoventi giorni dalla comunicazione o notifica a cura di parte della decisione.

In particolare, il Tar ha ritenuto l’illegittimità dell’operato delle due amministrazioni intimate;
nell’un caso [da parte del Comune] perché, oltre a non rendere giustificazioni circa la sussistenza o meno del vincolo, si è omessa anche una qualunque risposta alle sollecitazioni rivolte dal ricorrente per la conclusione del procedimento;
nell’altro caso, perché si è omesso il rilascio del parere sul vincolo paesaggistico, nonostante una espressa richiesta del Comune
”;
il T.A.R. ha inoltre ritenuto “ che, a fronte delle incertezze rappresentate dalla Soprintendenza, per un principio di buona amministrazione e di collaborazione tra amministrazioni deputate a regolare congiuntamente medesimi interessi pubblici (in questo caso, il disciplinato governo del territorio), vieppiù rinvenibile nell'art. 97 della Costituzione, al fine di consentire lo snellimento delle procedure e di non pregiudicare l'incolpevole ricorrente, cui, comunque, è dovuta una risposta anche negativa, il Comune avrebbe dovuto fornire i chiarimenti richiesti alla detta Amministrazione, rappresentando il motivo per il quale era da ritenersi corretta l'acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza ”.

7. Preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata dal Comune di Catania in merito alla sospensione delle procedure esecutive in connessione a quanto previsto dall’art. 243 bis tuel, in quanto, nel caso, non viene in considerazione un’azione esecutiva avente ad oggetto somme di denaro, ma oggetto immediato della sentenza è un facere e, per orientamento giurisprudenziale pacifico, in tale ipotesi l’art.243 bis del t.u.e.l. (come pure il dissesto) non inibisce il giudizio di ottemperanza (cfr. da ultimo C.G.A. 590 del 29 ottobre 2018)

8. Nel merito il ricorso è fondato.

Infatti, nel caso, l’amministrazione comunale, costituitasi, in merito al ritenuto inadempimento, nulla ha controdedotto, limitandosi, come detto, a chiedere la sospensione ai sensi dell’art.243-bis del tuel;
la Soprintendenza, dal suo canto, ha fatto presente di avere dichiarato, con provvedimento n.8950 del 28 ottobre 2008 (non prodotto), di non poter esprimere valutazioni nel merito del progetto in sanatoria;
in particolare, la stessa ha evidenziato l'insanabilità delle opere abusive, con ciò ribadendo la posizione espressa precedentemente in fase interlocutoria, considerato che l'edificio in questione ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed all'interno della zona di vincolo assoluto cimiteriale.

Ritiene il Collegio che dalle memorie in questione e più in generale dalla documentazione in atti non sia possibile evincere un integrale adempimento della sentenza negli esatti termini in essa riferiti.

Conseguentemente, posto che occorre dare completa esecuzione al giudicato in epigrafe, va affermata la persistenza dell’obbligo delle amministrazioni resistenti ad ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe nei seguenti termini:

a) il Comune di Catania dovrà fornire alla Soprintendenza i chiarimenti di cui in sentenza n. 658/2008 entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente sentenza, rendendo altresì le giustificazioni circa la sussistenza o meno del vincolo cimiteriale;

b) la Soprintendenza dovrà fornire il parere richiesto (positivo o negativo che sia) entro 30 giorni dal ricevimento dei suddetti chiarimenti;

c) il Comune dovrà concludere il procedimento di competenza entro i 30 giorni successivi alla ricezione del parere della Soprintendenza con l’emanazione di un provvedimento espresso (positivo o negativo).

8.1. Decorsi infruttuosamente tali termini, su istanza del ricorrente, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, il Commissario ad acta, indicato nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento dotato di adeguata competenza, entro il successivo termine di giorni 60 sotto la sua personale responsabilità, adottando ogni provvedimento utile.

Va specificato che, in considerazione della natura dell’ufficio peritale, non è possibile sottrarsi all’ordine disposto dal giudice, ove non ricorrano giustificati motivi da segnalare a questo Tribunale entro e non oltre 3 gg. dall’intervenuta conoscenza della presente decisione;
sicché, alla luce di quanto disposto dal comma 2 dell’art.366 c.p., in caso di eventuale omissione nello svolgimento dell’incarico, sarà valutata la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica ai sensi dell’art.361.

Va, infine, precisato che, a seguito dell’insediamento del Commissario ad acta, gli organi dell’ente resistente verseranno in una situazione di carenza di potestà, venendo esautorati per l’affare di cui trattasi dalle loro normali attribuzioni e non potranno conseguentemente disporre degli interessi considerati, ovviamente nei limiti strettamente necessari per l’adempimento del giudicato.

Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti posti in essere e sull’assolvimento del mandato ricevuto.

Il Collegio pone il compenso del commissario ad acta, da liquidarsi con separato provvedimento ai sensi della normativa vigente, a carico delle amministrazioni soccombenti.

9. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo.

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