TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-07-26, n. 201708959

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-07-26, n. 201708959
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201708959
Data del deposito : 26 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2017

N. 08959/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02210/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2210 del 2013, proposto da:
F B, rappresentato e difeso dall'avvocato F M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Camilla, 52;

contro

Cri - Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. 5793/IX-CM del 10.12.2012, con cui la C.R.I. ha dichiarato il tenente colonello B non preso in esame per l'avanzamento anno 2005;

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cri - Croce Rossa Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per la parte ricorrente l’Avv. F. M. Mantovani e per l'Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato Valentina Fico.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il tenente colonello F B – alla data di proposizione dell’impugnativa in servizio nel personale militare ausiliario delle Forza Armate, alle dipendenze della Croce Rossa Italiana (C.R.I.). – rappresenta di essere stato promosso a tale grado con decorrenza 1 gennaio 2002 (v. decreto n. 337/n/CRI, documento n. 2).

In data 1 gennaio 2009, il ricorrente ha chiesto l’avanzamento al grado di Colonello per la tornata dell'anno 2005, dichiarando di:

(i) avere maturato l'anzianità di 3 anni di permanenza nel grado inferiore richiesta dall'art. 75 R.D. 484/1936;

(ii) essere in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 77 e 78 R.D. 484/1936;

(iii) essere autore della pubblicazione scientifica "Trattato N.B.C. la guerra, il rischio e la protezione", Ed. Beta, ai sensi dell'art. 78, lett. c), R.D. 484/1936;

(iv) essere titolare dei 5/6 del trattamento economico spettante ai Colonelli dell'esercito.

La C.R.I. ha negato l’avanzamento per l’anno 2005, “in quanto dalla documentazione esaminata, fermi restando i requisiti di cui agli artt. 75 e 77” l’interessato non sarebbe stato in possesso “ di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 78 punto 1 per i medici o punto 2 per i commissari, commi a), b), c), d) del R.D. 484/1936” (cfr. nota prot. 5793/IX-CM del 10.12.2012).

Il medesimo ricorrente premette:

- che sarebbero stati sussistenti due dei requisiti previsti dall'art. 78 sopra citato: la titolarità di pubblicazione scientifica ("Trattato N.B.C. la guerra, il rischio e la protezione", Ed. Beta) nonché il diritto ad un trattamento economico pari ai 5/6 di quello spettante per il grado di Colonello, per effetto dell'adeguamento del trattamento economico del personale militare ausiliario in servizio alle dipendenze della C.R.I. a quello previsto per il personale delle Forze armate italiane.

- che tale adeguamento non sarebbe mai stato applicato dalla C.R.I., sebbene, in applicazione dell'art. 116 citato, in data 17.2.2005, con ordinanza n. 73 l’allora Commissario Straordinario della Croce Rossa, Avv. M S, avesse riconosciuto l'estensione al Personale del Corpo Militare CRI del trattamento economico previsto per i Militare delle Forze Armate in base al D.P.C.M. 14 maggio 2004, dalla legge 5 novembre 2004, 11. 263 e dal D.P.R. 5 novembre 2004 n. 302.

- che tale parificazione del trattamento economico non sarebbe mai avvenuta, poiché il Collegio Unico dei Revisori dei Conti aveva certificato il venir meno delle condizioni di pareggio del bilancio dell'esercizio e verificato anche la mancata copertura finanziaria per gli impegni di spesa assunti con l'Ordinanza Commissariale 73/2005, poi sospesa in autotutela dal Consiglio Direttivo Nazionale, su indicazione del Collegio Sindacale.

- che gli adeguamenti retributivi, previsti per il personale militare della Forze armate, non sarebbero stati pertanto corrisposti;

- che tuttavia – in considerazione degli aumenti retributivi a cui l’interessato avrebbe avuto diritto, per effetto della parificazione della retribuzione del personale militare della C.R.I. a quella dell'Esercito italiano – lo stesso avrebbe raggiunto il requisito del raggiungimento dei 5/6 della retribuzione del grado superiore.

Sulla base di tali premesse è stata impugnata la nota n. prot. 5793/IX-CM del 10.12.2012, con prospettazione dei seguenti motivi di gravame:

1) Eccesso di potere per carenza e/o errore sui presupposti, palese ingiustizia. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione del D.P.C.M. 11 aprile 2005, in quanto il ricorrente sarebbe effettivamente in possesso di due dei requisiti previsti dall'art. 78, tenuto conto delle seguenti circostanze:

a) quanto al trattamento economico — relativo al quadro di avanzamento in cui lo stesso aveva richiesto di essere inserito — nel 2005 l’ammontare lordo mensile sarebbe stato pari a €. 3.210,22, inferiore di soli €. 100,00 ai 5/6 del trattamento economico lordo mensile del grado superiore di Colonello pari ad € 3.349,09 per effetto dei successivi incrementi contrattuali.

Solo per effetto del mancato adeguamento stipendiale, il ricorrente non avrebbe quindi maturato i 5/6 del trattamento economico proprio del grado di Colonnello al gennaio 2005, per cui sussisterebbe un vizio di contraddittorietà, ingiustizia ed illogicità manifesta.

Per determinare l'ammontare dei 5/6 del trattamento economico proprio del grado di Colonnello dell'E.I. delle Forze Armate, la C.R.I. avrebbe confrontato tale parametro con la retribuzione effettivamente percepita dal ricorrente, alla quale, però, non sono stati applicati gli aumenti stipendiali previsti dallo stesso D.P.C.M. 13 aprile 2005 per l'anno 2005 (anno di riferimento della pratica di avanzamento del ricorrente), sebbene dovuti per effetto della parificazione del trattamento economico del personale della medesima C.R.I, a quello dell'E.I.-.

Qualora gli aumenti retributivi fossero stati corrisposti, con decorrenza retroattiva, l’istante avrebbe ottenuto l'avanzamento.

Il mancato adeguamento del trattamento economico del ricorrente violerebbe il principio di uguaglianza di trattamento a parità di condizioni, statuito dagli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Ne consegue che il trattamento economico da considerare ai fini della valutazione della sussistenza del requisito dei 5/6 della misura stipendiale del grado superiore, non sarebbe la retribuzione — inferiore a quanto spettante — effettivamente percepita nell'anno 2005, ma quella che lo stesso avrebbe dovuto percepire per effetto degli aumenti stipendiali previsti dal D.P.C.M. citato.

b) per quanto riguarda la pubblicazione, inoltre, la stessa sarebbe stata identificabile in quella, già riconosciuta come idonea all'avanzamento di grado nella precedente promozione a tenente colonnello, comunque rilevante a prescindere dal tempo della sua diffusione;

2) Illegittimità per violazione e falsa applicazione della legge 7 luglio 2000, n. 241, in quanto la Commissione, ai fini della valutazione dell'idoneità della pubblicazione, non avrebbe individuato alcun parametro di riferimento.

La CRI si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 3970 del 14.12.2016 sono stati disposti incombenti istruttori ai quali la C.R.I. ha ottemperato con nota depositata il 26.4.2017.

In vista della udienza di merito il ricorrente ha presentato memoria con la quale ribadisce i propri assunti.

All’udienza pubblica del 12 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

1. In via preliminare occorre osservare che, in base alla disciplina vigente, il candidato alla valutazione per l'avanzamento "a scelta" al grado di Ufficiale Superiore (e specificamente, per ogni passaggio ad uno dei tre gradi di Maggiore, Tenente Colonnello e Colonnello) deve essere ritenuto in possesso “in modo spiccato” di tutti i titoli/requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore, non essendo sufficiente il mero possesso degli stessi.

Così dispone l'art. 75 R.D. 484/1936 poi confluito nell'art. 1686 del D.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare).

Il Tenente Colonnello B, al fine di ottenere l'avanzamento a scelta al grado di Colonnello, ha presentato, come titoli/requisiti utili per concorrere, la pubblicazione di cui si era avvalso per le precedenti promozioni, dichiarando, altresì, il possesso dell'ulteriore titolo/requisito di cui all’art. 78 co. 2 lett. b del R.D. n. 484/1936 (essere titolare dei 5/6 del trattamento economico spettante ai Colonelli dell'esercito), per effetto dell'adeguamento del trattamento economico del personale militare ausiliario in servizio alle dipendenze della C.R.I. a quello previsto per il personale delle Forze armate italiane.

2. Premesso quanto sopra, al fine di verificare la fondatezza delle censure, occorre soffermarsi sui due distinti requisiti che l’interessato sostiene di possedere.

2.1. Quanto al requisito del trattamento economico si osserva che la normativa applicabile al personale della Croce Rossa Italiana, invero, non consente di ritenere che vi sia un adeguamento automatico del trattamento stipendiale ogni qualvolta tale adeguamento sia riconosciuto in favore del predetto personale non contrattualizzato (forze armate e forze di polizia).

La CRI non è un corpo militare appartenente alle Forze Armate (cfr. Corte Costituzionale n. 273/1999) bensì è un corpo ausiliario delle FF.AA., disciplinato da una normativa speciale anche in materia di trattamento stipendiale.

L’allora vigente art. 116 del R.D. n. 484 del 1936 (ora trasfuso nell’art. 1757 del D.lgs. n. 66 del 2010) prevede invero che, in tempo di pace, il personale della C.R.I. “ riceve le competenze stabilite per ciascun grado dal presente decreto, salvo provvedimenti da adottarsi dalla Presidenza generale, in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali ”.

La stessa norma, al secondo comma, dispone poi che, solo in tempo di guerra, il personale della C.R.I. riceve lo stesso trattamento economico dei pari grado delle Forze Armate.

2.3. Da ciò emerge che, in tempo di pace, in applicazione degli artt. 2, 29 e 116 del R.D. 10 febbraio 1936 n. 484, ai dipendenti della CRI non è esteso in via automatica il trattamento economico del personale militare delle forze armate, che può essere invece attribuito in forza di appositi provvedimenti adottati dagli organi dell’ente.

Del resto, ciò è stato chiarito dalla citata ordinanza n. 273/1999 della Corte Costituzionale secondo cui l’adeguamento economico in favore del personale della CRI “ non è assolutamente automatico, in quanto solo in tempo di guerra è imposta una parificazione di trattamento economico con i pari grado dell’esercito - come sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa - (art. 116, secondo comma, del r.d. n. 484 cit.), ma è rimesso a provvedimenti degli organi dell’ente, che devono tenere conto delle indicazioni normative e dei principi propri dell'azione amministrativa ed in ogni caso sono tenuti a ponderate valutazioni delle particolarità organizzative e funzionali del Corpo militare della CRI e delle disponibilità di bilancio, anche in relazione alle sovvenzioni statali, essendo la regola della copertura finanziaria della maggiore spesa, un principio cui sono tenuti tutti gli enti ed organismi pubblici ”.

3. Premesso ciò, la CRI ha esteso il trattamento economico dei militari delle FF.AA. al personale dipendente con l’O.C. n. 258 del 26 maggio 2010, solo a decorrere dal 1° gennaio 2010, ciò in ragione delle disponibilità finanziarie a disposizione dell’ente.

Da quanto sopra si desume, quindi, che per l'anno 2005 (anno al quale si riferisce il quadro di avanzamento oggetto del giudizio), come riportato nel verbale n. 55 del 12.7.2012, il ricorrente non risulta in possesso del requisito richiesto dall'art. 78 lett. b) del R.D. n. 484/1936.

In senso contrario non valgono le deduzione espresse nella memoria depositata in vista della udienza pubblica, secondo cui egli avrebbe avuto comunque titolo agli incrementi economici, che non sarebbero stati elargiti per le difficoltà economiche della C.R.I.-.

Gli artt. 2, 29 e 116 del R.D. 484/1936 citato subordinano gli incrementi del trattamento economico del personale militare della CRI a specifici provvedimenti assunti dall’Amministrazione, che nel caso di specie non sono stati adottati. Per tale ragione a nulla vale invocare che l’istante avrebbe maturato il diritto a tali incrementi, in quanto in relazione al proprio status di ufficiale della CRI, essi, in base alla disciplina vigente, non sono automatici come per le altre forze armate.

4. Quanto all’ulteriore requisito della pubblicazione, di cui il tenente colonnello B ha inteso avvalersi per la promozione al grado a Colonnello, previsto alla lettera c) dell’art. 78 del R.D. 484/1936, lo stesso è stato esaminato dalla competente commissione nella seduta del 10.9.2012 (cfr. verbale n. 57) e nella seduta del 6.11.2012 (cfr. verbale n. 61).

In tale occasione la commissione ha ritenuto che “ dall'analisi della pubblicazione condotta emerge che il contenuto della stessa, non avendo carattere di innovatività, non è sufficiente a dimostrare la capacità dell'Autore ad assolvere i compiti e le responsabilità connesse al grado superiore a cui aspira, in particolare, trattandosi dell'accesso al livello dirigenziale. Pertanto, la pubblicazione presentata non soddisfi il requisito oggettivo e, quindi, l'Ufficiale in questione dovrà essere iscritto nell'elenco dei non presi in esame di cui all'art. n. 1690 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (ex art. 79 R.D. 484/1936 ” (cfr. verbale n. 61 del 6.11.2012).

4.1. Ciò premesso, come già osservato, la disciplina vigente (art. 1689, comma 2, lettera e) del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – già art. 78 del R.D. 484/1936) prevede - tra i requisiti per l'avanzamento ci scelta degli Ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano - il possesso di una pubblicazione amministrativa scientifica la cui importanza dimostri la preparazione dell'Ufficiale a ricoprire il grado superiore e che, pertanto, è condizionante e limitativa per l'esame globale dei requisiti posseduti dal valutando.

La disposizione, quindi, accomuna un requisito oggettivo (il possesso di una pubblicazione) ad una valutazione di merito di tale requisito, per cui è necessario che la commissione si esprima sull’idoneità della pubblicazione prodotta dall’aspirante alla promozione, a garantire che quest’ultimo possa essere ritenuto in grado di assolvere i superiori compiti, che gli devono essere affidati oppure può essere ritenuta insoddisfacente a tale scopo ma, naturalmente, solo dopo averne esaminato il contenuto.

Per quanto attiene al secondo profilo richiesto dalla norma, quello dell’idoneità della pubblicazione medesima a dimostrare la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore, come già osservato da questa Sezione (cfr. sentenza n. 10351 del 23.10.2007), si tratta di un apprezzamento di merito della stessa, che rientra nella discrezionalità dell’organo di valutazione.

4.2. In altri termini la previsione normativa, ai fini dell’avanzamento, richiede non solo il possesso di una pubblicazione, ma anche che una valutazione dell’opera nel merito, dal quale scaturisca un giudizio di idoneità del medesimo lavoro in relazione alle peculiari funzioni che dovranno essere assolte dall’ufficiale nel nuovo grado (“pubblicazioni… la cui importanza dimostri la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore”).

Dalla valutazione svolta dall’organo di valutazione non si evincono profili di irrazionalità, illogicità o errore di fatto che possano minare il giudizio finale di non idoneità, per cui anche sotto tale profilo le censure del ricorrente devono essere disattese.

4.3. Né assume rilievo l’assenza, nei verbali della commissione per l’avanzamento, di criteri valutativi concreti e oggettivi, atteso che l’organo collegiale di valutazione ha evidenziato l’assenza del carattere di “innovatività” della pubblicazione, elemento che l’Amministrazione ha ben potuto rilevare anche in assenza di criteri predeterminati.

Peraltro, l’assenza di innovatività risulta confermata dalla circostanza (incontestata tra le parti) che di tale pubblicazione il ricorrente si era già avvalso nei precedenti passaggi di grado nella carriera di ufficiale.

5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità della controversia, per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.

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