TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-09-18, n. 202001184

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-09-18, n. 202001184
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202001184
Data del deposito : 18 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2020

N. 01184/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00623/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 623 del 2018, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E F e I F, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Lofoco in Bari, via P. Fiore, n. 14;

contro

Comune di Manfredonia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato T S T, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Manfredonia, piazza del Popolo,-OMISSIS-;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare

dei seguenti atti: 1) il provvedimento del 6.3.2018, prot. -OMISSIS-, pervenuto alla ricorrente il 15.3.2018, del Dirigente del Sesto Settore Urbanistica-SUE del Comune di Manfredonia di diniego alla richiesta di permesso di costruire presentata dalla -OMISSIS-il 24.12.2015, prot.-OMISSIS-, per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni previa demolizione di un piano terra in Manfredonia, via-OMISSIS-, angolo via -OMISSIS-, Zona B del PRG vigente;
2) per quanto possa occorrere, il preavviso di diniego del 31.5.2017, -OMISSIS-, a firma del Dirigente del Settore 6°-Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Manfredonia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2020 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – La ricorrente -OMISSIS-, con istanza al Comune di Manfredonia del 24.12.2015, prot.-OMISSIS-, chiedeva il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un edificio residenziale in zona omogenea “B”, previa demolizione del piano terra esistente tra via-OMISSIS- e via -OMISSIS-, in catasto al -OMISSIS-, p.lla n. 6682, sub. 9 e relativa area pertinenziale. Il progetto prevedeva il completamento della parte sud-ovest dell’insula ricadente in zona “B” ( ex B2 del P. di F.). In particolare, attraverso: “ a) la demolizione del piano terra esistente;
b) la realizzazione di un edificio con tre piani fuori terra costituito da piano terra e due piani superiori, ai sensi della lettera a e c dell’art. 2 delle NTA delle vecchie B2 del programma di fabbricazione, interamente recepite e fatte proprie dalle NTA del vigente P.R.G. approvato nel 1998
”. Sull’istanza, a dire della ricorrente, per effetto del decorso del termine di 90 giorni di conclusione del procedimento, previsto dall’art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001, senza l’adozione di un provvedimento di diniego, si formava il silenzio-assenso. Sennonché, il Dirigente del Settore 6° - Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia, con nota del 31 maggio 2017 prot.-OMISSIS-, comunicava alla ricorrente società il preavviso di diniego all’istanza di permesso di costruire, esprimendo le seguenti ragioni: “ per le zone ‘B’, il vigente P.R.G., approvato in via definitiva con la delibera di G.R.-OMISSIS- del 22.01.1998 pubblicata sul bollettino della Regione Puglia n. 21 del 27.2.1998 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.3.1998, ha confermato la normativa delle Zone B2, B4, B5 e B7 del superato Programma di Fabbricazione;
con deliberazione di Giunta comunale-OMISSIS-del 17/01/2001, avente ad oggetto problematiche delle zone B – determinazione - veniva recepito il parere dell’Avv. -OMISSIS-che affermava, tra l’altro: ‘…d’altro canto, l’ordinamento non tollera un sacrificio dello ius edificandi che non sia adeguatamente indennizzato;
ne consegue che non appare giustificabile, in assenza di specifiche scelte di piano che un suolo ricadente in zona B che non abbia in passato partecipato alla espressione di alcuna volumetria permanga in uno stato di non edificabilità (pag.11)’;
‘...non può essere ulteriormente edificato un suolo che abbia già esaurito la volumetria in virtù di precedenti concessioni o che sia stato interessato da lottizzazioni già realizzate’ principio dell’ordinamento – pag.12. Inoltre dalla documentazione trasmessa non risulta rappresentata la situazione dello stato di fatto, sia dell’immobile da demolire che del contiguo immobile interessato dalla nuova costruzione, né si evincono gli estremi degli atti autorizzativi che ne hanno determinato l’attuale consistenza
”. Il preavviso di diniego concludeva che l’area oggetto dell’intervento aveva già esaurito la sua capacità edificatoria e, pertanto, non poteva essere realizzata una nuova costruzione su un lotto dove lo I.A.C.P. di Foggia aveva già realizzato un edificio, utilizzando integralmente la capacità edificatoria del lotto stesso. Alla società veniva assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni ed eventuali documenti. La -OMISSIS- riscontrava il preavviso con osservazioni e documenti protocollati al Comune in data 21.6.2017, al prot. -OMISSIS-. Il Dirigente del VI Settore - urbanistica del Comune di Manfredonia, però, con il provvedimento del 6.3.2018 prot. -OMISSIS-, pervenuto alla ricorrente il 15.3.2018, sul presupposto che le deduzioni della ricorrente non avessero aggiunto nuovi elementi, esprimeva il diniego all’istanza di permesso di costruire, per le stesse ragioni indicate nel preavviso.

La ricorrente insorge, con il ricorso notificato l’11.5.2018 e depositato il 18.5.2018, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione art. 21-nonies legge n. 241/1990 s.m.i.;
2) violazione delle norme tecniche di attuazione e delle previsioni pianificatorie vigenti, eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, eccesso di potere per sviamento;
3) eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, eccesso di potere per sviamento;
4) violazione art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Con successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce il Comune di Manfredonia per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successive memorie, l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 1349 del 18.10.2019, questa Sezione dispone una verificazione tecnica, in via istruttoria.

Nell’udienza del 16 settembre 2020, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III - Al verificatore tecnico sono stati formulati i seguenti quesiti: 1) se l’area oggetto dell’intervento abbia già esaurito la sua capacità edificatoria e, pertanto, non possa essere realizzata una nuova costruzione;
2) se la capacità edificatoria del lotto sia stata integralmente utilizzata per la realizzazione di un edificio pubblico ad uso abitativo;
3) se l’istanza della ricorrente del 24.12.2015 risulti assentita per silenzio-assenso.

IV – Le risposte ai tre quesiti fornite dal verificatore a questo T.a.r. sono, in sintesi, le seguenti: 1) il suolo in esame ha una capacità edificatoria residua di mc 1.405,00;
2) la capacità edificatoria del lotto non è stata integralmente esaurita dalla realizzazione di un edificio pubblico ad uso abitativo;
3) l’istanza della ricorrente del 24.12.2015 non può considerarsi tacitamente assentita, stante l’incompletezza della documentazione allegata all’istanza medesima;
ove mai il P.d.C. si fosse formato per silenzio-assenso, dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda (cioè dal 24.3.2016), i lavori di costruzione sarebbero dovuti iniziare, pena la decadenza, entro l’anno successivo, cioè entro il 24.3.2017 (ma qui l’autorizzazione sismica è stata rilasciata dalla Provincia soltanto il 18.4.2017).

Il Comune resistente non deduce alcunché sulle risultanze dell’adempimento istruttorio.

V - Ciò premesso, il ricorso deve ritenersi fondato, atteso che il ricorrente non chiede l’accertamento della formazione del silenzio-assenso (anche se deduce tale circostanza tra i motivi del gravame) e quanto rilevato in sede di verificazione circa la capacità edificatoria residua del suolo consente di destituire di fondamento la motivazione dell’impugnato diniego edilizio che, pertanto, deve ritenersi viziato dal dedotto difetto istruttorio e motivazionale.

VI – Accolto il gravame, le spese del giudizio e quelle della verificazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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