TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-02-21, n. 202400051
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Testo completo
Pubblicato il 21/02/2024
N. 00051/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00296/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2023, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bressanone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato N D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia Autonoma di Bolzano, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del TRGA Bolzano n. 250 del 18.7.2023, resa a definizione del giudizio RG n. 174/2022, non passata in giudicato, recante annullamento, con vincolo conformativo in sede di riesercizio del potere, dell'art. 4, comma 1, punto 3, del “ Regolamento antenne ” e del provvedimento applicativo del 15.12.2022, con il quale – a seguito del remand imposto dal GA con ordinanza cautelare di accoglimento n. 94/2022 – è stata rigettata l'istanza autorizzatoria presentata dalla Wind Tre per la realizzazione, in modalità roof-top , di un nuovo impianto di telefonia mobile sull'immobile sito in Bressanone, alla Via Brennero n. 32, nonché
per la declaratoria di inefficacia ex art. 114, comma 4, lett. c), cod. proc. amm. o comunque per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 61528 del 18.10.22, con il quale l'autorità comunale, nel riesaminare l'istanza autorizzatoria, ha espresso un nuovo diniego fondato sulla mancata conferma dell'efficacia del contratto di locazione in seguito alla sentenza del TRGA Bolzano n. 250/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bressanone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024 la dott.ssa A D e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale d’udienza;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 250 del 18.7.2023 (appellata dal Comune resistente con ricorso n. RG. 8725/2023), con la quale questo TRGA, dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo, ha accolto i motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato il diniego di autorizzazione, emesso in seguito a remand cautelare, per la realizzazione, in modalità roof-top , di un nuovo impianto di telefonia mobile sul fabbricato contrassegnato dal civico 32, in via Brennero a Bressanone.
Essa chiede, in particolare,
- che sia dichiarata l’inefficacia, ex art. 114, comma 4, lett. c), cod. proc. amm., del provvedimento, emesso il 18.10.2023 in asserita esecuzione della sentenza, con il quale, riesaminata l’istanza, il Comune ha nuovamente negato il titolo abilitativo, sul rilievo che “ mancando … la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in relazione alla disponibilità dell’area, l’autorizzazione richiesta non può essere rilasciata ”;ritiene, infatti, la ricorrente, che questo provvedimento contrasti con la sentenza esecutiva di primo grado o comunque ne eluda il dictum ;
- che sia ordinato all’autorità comunale di dare attuazione alla sentenza medesima mediante il rilascio della richiesta autorizzazione, subordinandone gli effetti all’esito, favorevole alla ricorrente, della causa civile che essa avrebbe in animo d’instaurare nei confronti della parte locatrice dell’immobile su cui è prevista l’installazione dell’impianto di telefonia mobile, per essersi avvalsa della clausola risolutiva contenuta nel contratto di locazione, pattuita, a suo avviso, nel solo favore della parte conduttrice;
- che sia nominato un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il quale provveda nel senso auspicato dalla ricorrente, nel caso d’inerzia dell’Amministrazione;
- che venga fissata ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ove ciò non sia ritenuto manifestamente iniquo, la somma dovuta dall’Amministrazione per ogni successiva inosservanza e ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione della sentenza;
- che il contestato provvedimento di diniego sia comunque annullato.
Si è costituito il Comune di Bressanone che, affermata la piana legittimità del provvedimento di diniego adottato nel riesercizio del potere in seguito alla richiamata sentenza di questo TRGA, contesta le deduzioni attoree e insta per il rigetto del ricorso, poiché infondato. Sostiene, in particolare, l’Amministrazione intimata, che la ricorrente, invitata, in conformità al dictum giudiziale, a confermare l’attuale disponibilità dell’area su cui dev’essere installato l’impianto di telefonia, non avrebbe reso la richiesta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sicché mancherebbe il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione.
All’udienza in camera di consiglio del 20.2.2024, il difensore della ricorrente ha informato il Collegio di aver intentato una causa civile nei confronti della subentrata proprietaria dell’immobile già oggetto di locazione per l’installazione dell’impianto di telefonia mobile, volta a ottenere una pronuncia del giudice circa l’attualità del contratto di locazione, quale presupposto per ottenere l’autorizzazione all’installazione dell’impianto;ha ribadito i profili che a suo avviso determinerebbero il contrasto del provvedimento contestato con la sentenza di questo TRGA e ha concluso chiedendo al Collegio di dichiarare l’inefficacia del diniego impugnato e di ordinare al Comune il rilascio dell’autorizzazione agognata, con salvezza dei diritti di terzi, condizionandola all’esito positivo della causa civile nel frattempo incardinata.
La difesa comunale, per parte sua, ha eccepito la tardività dei documenti e della memoria depositati dalla ricorrente oltre il termine prescritto e ne ha, comunque, contestato il contenuto;ha, inoltre, prospettato l’inammissibilità del ricorso (i) per l’omessa notifica all’attuale proprietaria dell’immobile su cui dovrebbe essere installato l’impianto di telefonia mobile e (ii) per difetto d’interesse in capo a parte ricorrente, atteso che, in ogni caso, fino all’esito positivo del giudizio civile, essa non ha comunque modo di procedere all’installazione dell’impianto, cosicché le difetterebbe, al momento, l’interesse al titolo autorizzatorio che potrà, comunque, richiedere una volta ottenuta ragione con riguardo alla vigenza del contratto di locazione.
Sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione sull’ottemperanza.
L’infondatezza dell’ottemperanza consente di prescindere, in questa sede non definitiva, dalla trattazione delle eccezioni d’inammissibilità profilate dal Comune resistente come anche di quella inerente alla prospettata tardività del deposito documentale e della memoria difensiva di parte ricorrente.
Occorre, a questo punto, ricordare come la sentenza, della cui ottemperanza si tratta in questa sede, abbia affermato, per quanto qui di rilevo,
- che “ il combinato disposto dell’art.