TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2023-05-25, n. 202302654
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Pubblicato il 25/05/2023
N. 02654/2023 REG.PROV.CAU.
N. 06895/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6895 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari,
- del provvedimento del 3 aprile 2023, prot. 26316 (Fasc. 3988/2022/sr), con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha annotato nel casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 la determina con cui la -OMISSIS- ha annullato l'aggiudicazione in favore di -OMISSIS- della gara per l'affidamento del servizio di vigilanza passiva, non armata, presso gli immobili dell'Ente, CIG 9087860351;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o connesso;ivi inclusa, ove occorrer possa, la segnalazione del 15 settembre 2022 operata dalla -OMISSIS- e la conseguente comunicazione di avvio del procedimento trasmessa da ANAC il 14 novembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, a un primo sommario esame proprio della presente fase, che le censure proposte dalla ricorrente – pur meritevoli di approfondimento nella fase di merito – non appaiano caratterizzate da sufficiente fumus boni iuris , tenuto conto, tra l’altro, che:
a) l’annotazione di un provvedimento di esclusione per « violazioni fiscali [non definitivamente accertate] di grave entità e tali da incidere negativamente sul giudizio relativo all’affidabilità ed integrità del concorrente » (la cui legittimità è stata confermata con sentenza -OMISSIS-), non appare di per sé priva di utilità per la valutazione da parte delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità e all’integrità degli operatori economici (ovvero per la finalità propria del Casellario Informatico);
b) non appare dirimente al fine di escludere l’utilità della notizia (quale indice rivelatore di inaffidabilità dell'operatore economico) l’orientamento giurisprudenziale secondo cui « non può ravvisarsi, “un grave illecito professionale” in una irregolarità fiscale da tempo superata e, comunque, non avente più attuale rilevanza » (cfr. Consiglio di Stato, V, 27 febbraio 2019, n. 6490), tenuto conto che tale principio non appare implicare necessariamente l’impossibilità per le stazioni appaltanti di considerare, ai fini della valutazione complessiva di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, una precedente esclusione per gravi violazioni fiscali in uno con ulteriori elementi (come, ad esempio, successive esclusioni per la stessa ragione o per altri illeciti) che, nell’ambito di una valutazione unitaria, siano ritenuti idonei a fondare un giudizio di inaffidabilità dell’operatore economico;
c) l’annotazione appare completa, contenendo un’esaustiva elencazione delle osservazioni difensive svolte dalla ricorrente;
Ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda cautelare e di rinviare al merito ogni decisione sulle spese (anche della presente fase);