TAR Palermo, sez. II, sentenza 2015-06-23, n. 201501503
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Testo completo
N. 01503/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00995/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 995 del 2010, proposto da G V, rappresentato e difeso dagli avv.ti D C e C B, con domicilio eletto in Palermo, Via Croce Rossa 113, presso lo studio dell’Avv. D C;
contro
- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. D B, con domicilio eletto in Palermo, piazza Marina, 39, presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale;
per l'annullamento
previa sospensione
- del provvedimento n. 9 prot. 172490 del 3 marzo 2010, di diniego della concessione edilizia in sanatoria per le opere abusive sul terreno identificato in catasto al foglio 107 p.lla 1149 sub 6, ubicato in via Bozzo Stefano Vittorio (località Ciaculli);
- di qualsiasi altro atto presupposto, prodromico collegato e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza collegiale n.545 del 24 giugno 2010, di rigetto della domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;
Udito nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2015 il difensore di parte ricorrente, presente così come specificato nel verbale d’udienza;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Così come risulta dagli atti di causa, il sig. Vincenzo GALATI, odierno ricorrente, in data 6 dicembre 2004, ha presentato al Comune di Palermo due distinte istanze di condono ai sensi dell'art. 32 della 1. 326/2003, l’una, al prot. n. 47975, avente a oggetto il piano terra e una parte del piano primo abusivamente realizzati e ultimati il 1° settembre 2000, l’altra, al prot. n. 47976, avente a oggetto la restante parte del piano 1° e l’intero piano secondo, realizzati e ultimati il 30 settembre 2002, dell’immobile destinato a civile abitazione in catasto alla p.lla 1149, foglio 107.
La domanda di condono prot. n. 47975 è stata accolta mediante il rilascio della concessione in sanatoria n.17 del 30 marzo 2010, mentre la domanda prot. n. 47976, al contrario, è stata respinta, in forza del parere prot. n.777141 del 10 novembre 2008, reso, ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 37 del 1985, dal Dirigente Coordinatore del Settore Urbanistica al servizio Controllo del Territorio e Condono edilizio incardinato presso il medesimo Settore e competente all’adozione del provvedimento conclusivo.
Nel parere predetto si puntualizza, innanzitutto, che “ sono da tenere in conto, sia le previsioni urbanistiche vigenti all’epoca di perpetrazione dell’abuso, sia quelle vigenti al momento di emissione del parere stesso ”; ciò posto, si spiega che per quanto riguarda le opere eseguite nel settembre 2002, di cui alla citata istanza prot. n. 47976 " in considerazione che sono state realizzate, secondo il P.R.G. vigente all'epoca di perpetrazione dell'abuso, nella fascia di rispetto dei pozzi di acqua potabile, dove e' interdetta qualsiasi attività edilizia, queste costituiscono turbativa all'assetto territoriale ", mentre per le opere eseguite nel settembre del 2000 di cui all'altra istanza n. 47975 "in considerazione che esse sono state realizzate, secondo l'epoca di perpetrazione dell'abuso, in vigenza del P.R.G. del 1962, in regime di salvaguardia con il P.R.G. adottato in quel tempo (D.C.C.n° 45/97) che classificano rispettivamente l'area in verde agricolo ed in zona B2, queste non costituiscono turbativa all'assetto territoriale".
Avverso il predetto diniego, il sig. G ha proposto ricorso, notificato il giorno 11 maggio 2010 e depositato il 9 giugno seguente, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare; ne deduce l’illegittimità per i motivi di:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 16 della l. n.241 del 1990, eccesso di potere per carenza della motivazione e difetto d’istruttoria.
Si sostiene che non sarebbe stato acquisito il parere dell’autorità preposta alla tutela ambientale e del territorio, chiamata a pronunciarsi entro 180 giorni dalla richiesta, così come previsto dall’art 32 della l. 47 del 1985, di fronte alla cui eventuale