TAR Salerno, sez. I, sentenza 2009-10-23, n. 200905979
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Testo completo
N. 05979/2009 REG.SEN.
N. 00989/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 989 del 2007, proposto da:
Cooperativa Archeologia s.c.a.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. G A, M C, E M M, con domicilio eletto presso Avv. Marenghi in Salerno, via Velia n.15;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Amb. ed Archeologici di Salerno ed Avellino, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello.Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
nei confronti di
A.T.I. Tekno Domus Costruzioni Generali S.r.l., Caccavo S.r.l. e Nei Donato, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Maria Bisceglia, Marcello Brescia Morra, con domicilio eletto presso Avv.Marcello Brescia Morra in Salerno, c.so Garibaldi 153;
e con l'intervento di
Filippucci Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Calculli, Fernanda Chiarelli, Francesco Lanocita, con domicilio eletto presso Avv.Francesco Lanocita in Salerno, via Roma,61, interveniente ad opponendum, nonché ricorrente incidentale;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- degli atti e verbali di gara per lavori di consolidamento complesso conventuale di BUCCINO in data 20/11/06, 7/12/2006 e 18 dicembre 2006, nella parte in cui la commissione di gara non ha proceduto all’esclusione della costituenda ATI Tekno Domus Costruzioni Generali S.r.l., Caccavo S.r.l., Nei Donato e della ditta Filippucci S.r.l.;
- del provvedimento di aggiudica definitiva dei lavori all’ATI Tekno Domus Costruzioni Generali S.r.l., Caccavo S.r.l., Nei Donato;
- di ogni altro atto prodromico, connesso e/o comunque consequenziale;
e per l'accertamento
ai sensi dell'art. 35 del D. L.vo n. 80/1998, della responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'Amministrazione resistente, con consequenziale condanna della medesima al risarcimento di tutti i danni;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e le Attività Culturali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale della Tekno Domus Costruzioni Generali S.r.l.;
Visto l'atto di intervento ad opponendum con ricorso incidentale della società Filippucci Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/04/2009 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato gli atti e verbali di gara in data 20/11/06, 7/12/2006 e 18 dicembre 2006, relativi alla gara per lavori di consolidamento del complesso conventuale di Buccino, nella parte in cui la commissione di gara non ha proceduto all’esclusione della costituenda ATI Tekno Domus Costruzioni Generali S.r.l., Caccavo S.r.l. e Nei Donato e della società Filippucci S.r.l., e ed ha provveduto all’aggiudica definitiva dei lavori all’ATI Tekno Domus Costruzioni Generali S.r.l., Caccavo S.r.l. e Nei Donato.
Il bando di gara prevedeva lo svolgimento della gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi, ai sensi del punto 6, in riferimento al prezzo offerto –punteggio massimo 45 punti, al valore tecnico degli apporti tecnologici –punteggio massimo 45 punti, al tempo di esecuzione –punteggio massimo 5 punti ed al costo di manutenzione –punteggio massimo 5 punti e le ditte partecipanti erano tenute alla presentazione di cinque buste, una per ciascuno di tali elementi, oltre alla busta A, contenente la documentazione amministrativa.
All’esito della valutazione complessiva delle offerte, la Commissione ha collocato l’ATI Tekno Domus Costruzioni Generali S.r.l., Caccavo S.r.l. e Nei Donato al primo posto, la ricorrente Cooperativa Archeologia s.c.a.r.l. al secondo posto e la società Filippucci S.r.l., terza graduata.
Per quanto concerne in particolare l’offerta tecnica contenuta nella busta C il disciplinare di gara prevedeva espressamente la facoltà per i concorrenti della presentazione di proposte progettuali migliorative, in ordine alle quali, per eliminare ogni incertezza, con nota del 7 novembre 2006, inviata a tutte le Imprese concorrenti, la P.A. indicava il limite massimo del 20% dell’importo a base d’asta.
A sostegno del ricorso, la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 4 lettera b) del disciplinare di gara per l’omessa certificazione di avvenuto sopralluogo sulle aree di cantiere da parte delle imprese Caccavo S.r.l. e Nei Donato, facenti parte della costituenda A.T.I. ed eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà;
2) violazione degli artt. 1 e tra 4 lettera b) del disciplinare di gara per l’omessa one delle giustificazioni di cui agli articoli 86 e 87 del D. L.vo n. 163/2006 ed eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà;
3) violazione dell’art. 37 del D. L.vo n. 163/2006 ed eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà;ed eccesso di potere per erronei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti.
4) violazione dell’art. 84 del D. L.vo n. 163/2006, dell’art. 92 del D. P.R. n. 163/2006 e dei principi in materia di nomina e composizione della Commissione di gara.
La società ricorrente ha altresì riportato in ricorso il contenuto delle proprie difese e del ricorso incidentale nei ricorso proposto della ditta Filippucci S.r.l., terza classificata della gara in esame, la cui discussione è stata fissata per la stessa pubblica udienza odierna.
Nel presente giudizio si sono costituite in giudizio l’intimata Amministrazione, nonché l’aggiudicataria A.T.I. Tekno Domus Costruzioni Generali S.r.l., Caccavo S.r.l. e Nei Donato e l’interveniente società Filippucci Srl. ad opponendum, che hanno proposto entrambi ricorso incidentale ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.
In sede cautelare, il Collegio ha rigettato l’istanza di sospensione, proposta dalla parte ricorrente.
All’udienza pubblica odierna la causa è stata spedita in decisione.
DIRITTO
Oggetto della presente controversia sono gli atti e verbali di gara in data 20/11/06, 7/12/2006 e 18 dicembre 2006, relativi alla gara in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lavori di consolidamento del complesso conventuale di Buccino, nella parte in cui la Commissione di gara non ha proceduto all’esclusione della costituenda ATI Tekno Domus Costruzioni Generali S.r.l., Caccavo S.r.l. e Nei Donato e della società Filippucci S.r.l. ed ha provveduto all’aggiudica definitiva dei lavori all’ATI Tekno Domus Costruzioni Generali S.r.l., Caccavo S.r.l. e Nei Donato.
Il bando prevedeva l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. n.163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed il bando di gara - all’art.