TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-22, n. 202401902

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-22, n. 202401902
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401902
Data del deposito : 22 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2024

N. 01902/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00872/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 872 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G P e P G, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

il Ministero dell’Interno – Questura di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

per l'annullamento

del decreto emesso dal Questore della Provincia di-OMISSIS- in data -OMISSIS-/p.a.s. e di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso notificato il 3 maggio 2022 e regolarmente depositato il 2 giugno 2022, il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio indicato in oggetto articolando il seguente motivo: violazione di legge per erronea e falsa applicazione degli artt. 1, 11, 42 e 43 del r.d. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) – difetto di motivazione – eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti – illogicità manifesta – contraddittorietà ed ingiustificata disparità di trattamento – carenza di istruttoria – violazione del principio di buon andamento della P.A.

In sintesi, con tale motivo, la parte ricorrente lamenta come l’accertata detenzione di meno di un grammo (specificamente 0,35 grammi lordi di sostanza stupefacente, tipo cocaina) accertato in un’unica occasione (il 15 marzo 2021) non possa costituire motivazione a supporto del divieto in esame.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha depositato documentazione chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 27 marzo 2024, come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

In considerazione della finalità preventivo-cautelare a tutela della incolumità dei consociati nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai fini dell’adozione dei citati provvedimenti è sufficiente che sussistano fatti e circostanze che, pur isolati e privi di rilievo penale nonché non afferenti all’uso delle armi, siano tuttavia idonei indici di una non specchiata condotta e del venir meno della assoluta affidabilità;
non è necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi essendo sufficiente il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, che l’Amministrazione può apprezzare discrezionalmente e sulla base di considerazioni probabilistiche, alla luce della finalità non sanzionatoria o punitiva ma cautelare dei provvedimenti della specie, finalizzati a prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati.

Come affermato da Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11470 “ l’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi. Come recentemente confermato da questa Sezione (28 dicembre 2021, n. 8701) l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di comune buona convivenza. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzata da ampia discrezionalità, perseguendo lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti (ma anche i sinistri involontari), che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili;
tanto che il giudizio di “non affidabilità” è per certi versi più stringente rispetto a quello di “pericolosità sociale”, giustificando per esempio il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta”. Ed ancora questa Sezione (27 aprile 2022, n. 3331) ha precisato come la “capacità di abuso” delle armi delinea una formula ampia, suscettibile di abbracciare tutte le situazioni che secondo il prudente apprezzamento dell’Amministrazione sono sintomatiche della inaffidabilità dell’interessato, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e sociale in cui è stabilmente inserito
”.

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, le censure dedotte non appaiono meritevoli di accoglimento.

Nella presente fattispecie, il ricorrente è stato trovato in possesso – in epoca recente – di sostanze stupefacenti e tale circostanza costituisce fatto idoneo a supportare il giudizio inaffidabilità al porto d’ armi tenuto altresì conto della tipologia della sostanza sequestrata (cocaina).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

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